Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.156
11129/607
Bellinzona
15 maggio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 maggio 2006 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 12 maggio 2006 n. __________ emessa d Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 7 giugno 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazione con decisione 12 maggio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- per il seguente motivo:
Ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
C.Con comunicazione 7 giugno 2006 la Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione stradale contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.La Sezione della circolazione in applicazione delle predette disposizioni rimprovera al multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.
4.Il ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso linfrazione ascrittagli in quanto al momento in cui sono stati accertati i fatti si trovava al lavoro presso __________ senza possibilità di lasciare il suo posto perché non disponeva di un rimpiazzo. A comprova di tale circostanza produce un tabulato del sistema di timbratura, dal quale si evince che ha iniziato il turno alle 13.19 e terminato alle 17.41, senza assenze. Inoltre, a suo dire, linfrazione contestatagli con la decisione non sarebbe poi tanto chiara stante le affermazioni dellagente, il quale riferisce unicamente dei fari spenti e della mancata segnalazione duscita dalla rotonda.
5.Dallesame degli atti, contrariamente a quanto ritenuto dallautorità di prime cure nella decisione impugnata, linfrazione commessa non è chiaramente documentata.
Allinsorgente è stato rimproverato di aver impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere. Tuttavia, lavviso di contravvenzione stilato dallagente denunciante non menzione il tipo dinfrazione commessa, ma riporta - per di più a matita unicamente le indicazioni dx mano e fari spenti (cfr. avviso accluso alle contro-osservazioni 2 giugno 2006 dellagente denunciate). Anche nelle osservazioni 31 marzo 2006, sulle quali si è basata lautorità di prime cure per lemissione della decisione, lagente denunciate afferma che per quanto riguarda linfrazione, mi ricordo che era una brutta giornata ed il veicolo, proveniente da __________, circolava con fari spenti, motivo per il quale ha attirato la mia attenzione. Inoltre il conducente non segnalava luscita dalla rotonda, in direzione di __________.
Ora, nessun documento a disposizione dellautorità di prime cure fa menzione dellutilizzo del telefonino da parte del ricorrente durante la guida. Tale circostanza è indicata unicamente nelle osservazioni 2 giugno 2006 dellagente denunciante, nelle quali si può leggere ()E mi sono detto: guarda quello, natel in mano, fari spenti e non mette neanche la freccia alluscita. A mente di questo giudice, lagente denunciante non ha tuttavia circostanziato linfrazione e le modalità dellaccertamento eseguito con la precisione che è lecito attendersi e, in definitiva, ha ammesso cheper la data la stessa è stata aggiunta dopo (che mi sia sbagliato?).
A fronte di tali lacune, linsorgente, come detto, ha prodotto i tabulati del sistema di timbratura, dai quali si evince come il giorno in questione fosse presente sul posto di lavoro dalle ore 13.19 alle ore 17.41 e come durante il periodo lavorativo non vi siano state assenze (cfr. osservazioni 10 aprile 2006). Egli ha inoltre asserito che per eventuali consegne o commissioni per conto del datore di lavoro, come ipotizzato dallagente denunciante per giustificare linfrazione, i dipendenti fanno capo ai vari veicoli messi a disposizione dallente ospedaliero, circostanza che risulta verosimile.
Appare quindi impossibile che linsorgente abbia potuto commettere linfrazione imputatagli nelle circostanze di luogo e di tempo ritenute nella decisione. Per di più, per sua stessa ammissione, lagente denunciate non ha escluso un suo possibile errore per quanto riguarda la data riportata sullavviso di contravvenzione, in quanto scritta a posteriori (cfr. osservazioni 2 giugno 2006).
6.Di conseguenza, questo giudice ritiene che non vi sono sufficienti riscontri oggettivi che indicano che linfrazione ascritta allinsorgente dallautorità di prime cure sia stata effettivamente commessa. Inoltre non si capisce per quale motivo il ricorrente non sia stato multato anche per la mancata accensione dei fari viste le condizioni atmosferiche e lomissione di segnalare con lindicatore di direzione luscita dalla rotonda, ritenuto che anche questi fatti costituiscono uninfrazione alla LCStr (art. 39 e 41 LCstr, art. 28 e 30 ONC).
In applicazione del principioin dubio pro reoche caratterizza il perseguimento penale, persistendo dubbi e incertezze che linsorgente abbia realmente commesso linfrazione ascrittagli dallautorità di prime cure, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli artt. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: