Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.131
7606/603
Bellinzona
21 marzo 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 aprile 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione __________ n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
viste le osservazioni 18 maggio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazione con decisione 24 marzo 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 700.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per il seguente motivo:
Ha messo in circolazione il veicolo TI __________ con quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr, nonché degli art. 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo lannullamento, subordinatamente la riduzione della multa.
C.Nelle osservazioni 18 maggio 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa (cfr. art. 8 LPContr) sono date dallart. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.Con rapporto di contravvenzione __________ la Polizia comunale di __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver circolato con il veicolo TI __________ avente quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.
In data non meglio precisata, la Polizia comunale di __________ ha trasmesso allUfficio giuridico della circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, omettendo tuttavia di accludere le osservazioni 15 gennaio 2006 del ricorrente. La Sezione della circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, chenei termini di legge non sono state presentate osservazioni.
Si noti che la prova dellinoltro delle predette osservazioni è chiaramente desumibile dallo scritto 26 gennaio 2006 della Polizia comunale in risposta alle stesse (cfr. oggetto menzionato in epigrafe), prodotto dal ricorrente con le osservazioni 4 giugno 2006 al rapporto di contro-osservazioni dellagente denunciante e che per unevidente svista non è stato parimenti trasmesso allautorità di prime cure. È altresì duopo rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla Polizia comunale nello scritto in questione, linfrazione ascritta al ricorrente non era evidentemente soggetta a procedura disciplinare, bensì a quella ordinaria, tantè vero che la medesima autorità ha rettamente emesso nei suoi confronti un rapporto di contravvenzione.
3.Ora, è indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle argomentazioni da lui addotte.
Tale violazione comporta unicamente lannullabilità dellavversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata allautorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
4.Il ricorso va pertanto accolto. Visto lesito del gravame non si prelevano né tasse, né spese dellodierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia.
3.Intimazione a:
RI 1
Il presidente: La segretaria: