Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.119
7996/609
Bellinzona
30 marzo 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 aprile 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 7 aprile 2006 n° 7996/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
viste le osservazioni 21 aprile 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazionecon decisione 7 aprile 2006RI 1 una multa di fr. 120.-, prescindendo dal prelievo di oneri di giudizio, per il seguente motivo:
"Ha posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 79 cpv. 4 OSStr.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 27 cpv. 1 prima frase LCstrlutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per riservare determinati posti di parcheggi agli invalidi bisogna applicare al segnale diParcheggio(4.17), presso i posti in questione, il cartello complementareInvalidi(5.14). In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare lautorizzazione per invalidi, rilasciata dallautorità competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr). I posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle (art. 79 cpv. 1 terza frase vOSStr). Se il posto in cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. Taxi o il numero di targa), larresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare e scaricare merci è autorizzato soltanto se i veicoli non ne sono ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con larresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per linosservanza di cui sopra, lallegato 1 dellOMD commina una multa di fr. 120.- (infrazione n. 240).
3.Preliminarmente si osserva come il ricorrente non abbia mai sostenuto di essere un invalido in possesso della relativa autorizzazione o di aver accompagnato una persona portatrice di handicap e nemmeno pretende di essersi arrestato per unoperazione di carico/scarico merci o per far salire o scendere passeggeri; di conseguenza si prescinde in questa sede dallesame di tali questioni.
4.Nella fattispecie lautorità di prime cure rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, daver parcheggiato in uno stallo riservato agli invalidi.
5.Linsorgente, dal canto suo, non nega la fattispecie, ma adduce a sua discolpa di aver agito in uno stato emotivo particolarmente turbato, motivo per cui non avrebbe neanche notato che il parcheggio era riservato agli invalidi.
Egli spiega minuziosamente le vicissitudini che lo hanno portato a simile stato dansia e di eccessiva emotività, precisando che questo era dovuto al fatto che il suo unico fratello era ricoverato da una settimana presso il reparto di cure intense dellospedale __________, in attesa di essere operato al cuore.
Soggiunge che il giorno dei fatti è stato avvertito telefonicamente dalla cognata che il fratello aveva perso conoscenza per un paio di minuti durante loperazione, per cui aveva interrotto seduta stante ciò che stava facendo (abbandonando peraltro il cellulare e il portamonete nel negozio in cui si trovava), per recarsi durgenza allospedale. Lì aveva parcheggiato nei primi posteggi liberi, lasciando anche lauto aperta. In definitiva, egli pone laccento sul fatto che tutto è accaduto per negligenza.
6.Orbene, nonostante questo giudice mostri assoluta comprensione per laccaduto, le considerazioni del qui ricorrente non sono tali da giustificare labbandono del procedimento contravvenzionale. In effetti, la situazione da lui descritta - nonostante possa avergli provocato, da un punto di vista soggettivo, una forte apprensione
- non presentava oggettivamente unurgenza tale da giustificare di sottrarre a un invalido la possibilità di parcheggiare in uno stallo a lui riservato. Anche se avesse impiegato qualche istante in più per cercare un parcheggio libero, nulla avrebbe mutato alla situazione, ritenuto che il fratello aveva comunque superato indenne la complicazione sorta durante lintervento al cuore. Nulla insomma autorizzava il ricorrente a non rispettare le norme della circolazione.
Non solo. Dallo stato emozionale descritto dal ricorrente medesimo, vè da chiedersi se al momento dei fatti egli fosse idoneo alla guida. Certo è che lo stato da lui descritto lo ha portato a essere particolarmente negligente e a guidare in modo superficiale, ciò che ha del resto ammesso nel gravame. A mente di questo giudice, simile stato di ansia e agitazione vista anche la sua lunga esperienza alla guida avrebbe dovuto portarlo a non condurre, evitando così di mettere in serio pericolo gli altri utenti della strada e sé stesso.
Le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza, a meno che la legge non disponga diversamente, ciò che non avviene nelloccorrenza (art. 100 cifra 1 LCStr).
Se avesse prestato un minimo di dovuta attenzione al suo arrivo allospedale, avrebbe notato che il posteggio era riservato agli invalidi, evitando così di occuparlo e sottrarre a persone bisognose la possibilità di parcheggiare con un certo agio proprio in prossimità di una struttura ospedaliera.
7.A ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.- conformemente a quanto previsto dallallegato 1 allOMD per siffatto genere dinfrazione (n. 240).
Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).