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30.2006.10

Imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di una strada comunale

Ticino · 2007-12-06 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell ' art. 49 cpv. 2 della Legge sull ' organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., 1707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS. Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b). Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2). In concreto, le decisioni impugnate si riferiscono alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal datore di lavoro per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2001-2002) sia posteriore (2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2005. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi vanno applicate le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi due anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa. nel merito

3.   I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS). Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, " Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.". Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

4.   Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS). Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante. Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro ( recte: il salariato ) deve far fronte nell’ambito della propria attività. Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). L'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2). La prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140). Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

5.   La Cassa, con la decisione impugnata, ha ripreso l’importo della pigione del locale sito a __________ in applicazione dell’art. 13 OAVS, poiché lo ritiene un vantaggio in natura. Per l'art. 7 lett. f OAVS le prestazioni in natura regolari costituiscono salario determinante. A norma dell’art. 11 cpv. 1 OAVS il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati 30 franchi il giorno. E’ fatto salvo l’articolo 14. Per il cpv. 2 se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue: colazione fr. 4.--, pranzo fr. 9.--, cena    fr. 7.-- e alloggio fr. 10.--. Giusta l’art. 13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze. Le prestazioni in natura occasionali non fanno parte del salario determinante (Direttive sul salario determinante, [DSD] marg. 2048). In particolare la cessione gratuita di prodotti dell'impresa che il salariato non acquisterebbe altrimenti, o non in tale misura. Sono parificati a prestazioni in natura occasionali i vantaggi finanziari di minima importanza derivanti dal campo di attività del datore di lavoro (p. es. prestiti ipotecari a interessi di favore da parte di una banca, facilitazioni d'acquisto, servizi forniti a prezzi ridotti). Essi non fanno parte del salario determinante se non superano le proporzioni usuali e sono in un rapporto ragionevole, che escluda l'intenzione di frodare la legge, con la retribuzione del lavoro vera e propria (DSD 2049). Il marg. 2058 delle DSD recita: " Le seguenti prestazioni del datore di lavoro, se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura di altra specie:

-  assegnazione di un'abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia. Quest'ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del salariato più di un locale;

- vestiario e calzature;

- consegna di una vettura di servizio per uso privato;

-  il valore del diritto concesso a un pastore di tenere il proprio bestiame sull'alpe del datore di lavoro (diritto d'alpeggio) o di usufruire dei suoi terreni. Gli utili ricavati dal diritto d'alpeggio o dalla coltivazione dei terreni costituiscono un reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.” In una decisione del 13 dicembre 1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, il TFA ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di lavoro per un appartamento messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un elemento del salario determinante. L'Alta Corte ha in particolare indicato: " Les premiers juges ont retenu que la valeur de l'appartement en cause constituait un revenu d'un autre genre au sens de l'article 13 RAVS car, selon eux, l'article 11 de ce règlement présuppose que le travailleur soit logé dans l'entreprise de son patron. Pour sa part, le recourant fait valoir qu'une telle exigence n'est pas expressément prévue par la loi et en déduit que les cotisations litigieuses doivent être calculées conformément au taux forfaitaire prescrit par cette dernière disposition. Cette argumentation n'est pas soutenable. On relèvera en particulier, en faveur de l'interprétation de l'autorité inférieure, que le titre marginal de la règle en question parle de «logement dans les entreprises non agricoles » et que le texte allemand correspondant comprend le mot «Unterkunft». D'autre part, le montant de l'estimation des prestations considérées, 15 francs par jour, est relativement modeste. Rapproché de l'article 5,

E. 2 e alinéa, LAVS, qui impose d'englober dans le salaire déterminant le revenu en nature - ce qui implique qu'il le soit dans sa totalité - un tel fait autorise à penser que le législateur n'a voulu viser ici que les seules prestations fournies directement par l'employeur, au sein même de son entreprise ou de sa communauté domestique. Or, en l'espèce, la situation est tout autre. L'employée a la jouissance d'un appartement de la même façon que si elle en était elle-même locataire, et il n'est pas allégué que les rapports de travail nécessitent qu'elle soit logée par les soins de son patron. Dans la mesure où l'avantage concédé constitue indiscutablement une part de sa rémunération, il n'y a aucune raison de ne pas arrêter les cotisations dues sur la base de la valeur effective dudit avantage. A cet égard, le cas ne diffère guère de celui où l'employeur met à disposition du salarié un logement moyennant versement d'un loyer dont le montant doit être déduit du revenu en espèces. Or, en pareille hypothèse, les cotisations paritaires sont perçues, sous réserve d'une fraude à la loi, sur le montant de ce loyer (RCC 1966, p. 31). La décision attaquée est dès lors bien fondée de ce chef. Quant à l'affirmation selon laquelle l'employée effectue divers travaux à domicile pour le compte de son patron, elle n'est étayée par aucune pièce du dossier. Le cas échéant, toutefois, cela ne signifierait pas encore que la valeur économique de l'appartement s'en trouve diminuée d'autant." (RCC 1983) Con decisione del 17 gennaio 1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165 l'Alta Corte ha affermato che "lorsque l'employeur met gratuitement à la disposition du salarié un appartement indépendant du sien, dont la valeur locative dépasse sensiblement les normes minimales fixées à l'art. 11 RAVS, l'avantage concédé doit être estimé conformément à l'art. 13 RAVS ". L'Alta Corte si è così espressa: " Par contrat du 30 janvier 1981; les époux W. ont été engagés en qualité de «couple de direction» au service de Maison S., entreprise qui loue des studios et appartements dans un immeuble dudit lieu. Un appartement de quatre pièces est mis à la disposition du couple, au 10e étage de l'immeuble. Les charges de l'appartement incombent à l'employeur. Dès l'origine, le loyer déclaré dans le salaire pour cet appartement fut de 300 francs par mois. A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse de compensation a constaté que le loyer déclaré était sensiblement inférieur aux montants usuels locaux. Elle a fixé à 9780 francs par an la valeur locative de l'appartement occupé par le couple, ce qui entraînait une augmentation du revenu - en nature soumis à cotisations pour la différence entre ce montant et le loyer déclaré de 300 francs par mois (3600 francs par an). Aussi bien la caisse de compensation a-t-elle, par décision du 20 mai 1994, réclamé à l'employeur les cotisations AVS /AI /APG/AC pour cette différence de loyer (y compris les intérêts moratoires) pour la période du 1 er janvier 1989 au 31 décembre 1993. La Maison S. a recouru contre cette décision en contestant la rétroactivité de la décision de la caisse. Par jugement du 24 novembre 1994, l'instance inférieure a annulé la décision litigieuse, considérant que la mise à disposition par l'employeur d'un logement en faveur du salarié représentait une prestation en nature qui ne pouvait être soumise à cotisations que jusqu'à concurrence de 9 francs par jour (270 francs par mois). Le TFA a admis le recours de droit administratif interjeté par la caisse contre ce jugement. Extrait des considérants: 3a. Selon l'ancien art. 11 al. 1 RAVS (voir RO 1992 II 1830), la nourriture et le logement des personnes employées dans les entreprises non agricoles et du personnel de maison sont évalués à 27 francs par jour. Si l'employeur ne fournit que le logement, celui-ci n'est compté qu'à raison de 9 francs par jour (art. 11 al. 2 RAVS). Quant à l'art. 13 RAVS, qui n'a pas été modifié par la novelle précitée, il dispose que la valeur de tout revenu en nature d'un autre genre sera estimée par la caisse de compensation dans chaque cas et selon les circonstances.

b. Les premiers juges considèrent que les époux W. sont engagés dans une entreprise non agricole au sens de l'art. 11 RAVS (ancien). Cette disposition, selon eux, l'emporte sur l'art. 13 RAVS, en tant que «lex specialis». Par conséquent, c'est un montant mensuel de 270 francs au maximum (30x 9) qui doit être soumis à cotisations pour la mise à disposition d'un logement par l'employeur en faveur de ces mêmes époux.

c. La recourante et l'OFAS critiquent à juste titre cette solution. En effet, à l'art. 11 RAVS précité, le Conseil fédéral n'a en principe voulu viser que les seules prestations fournies directement par l'employeur, au sein même de sa propre communauté domestique (RCC 1983 p. 515). Lorsque l'employeur met gratuitement à la disposition du salarié un appartement indépendant du sien, dont la valeur locative dépasse sensiblement les normes minimales précitées, l'avantage concédé doit être estimé conformément à l'art. 13 RAVS (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p.133, note 4.97). Peu importe, à cet égard, que l'appartement se trouve dans un immeuble appartenant à l'employeur (RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515; arrêt non publié Commune de V du 27 février 1991 [H 63/89]). Le fait que l'employeur consent un loyer de faveur, ou même renonce à percevoir un loyer, pour compenser certaines difficultés de la fonction de l'employé, n'y saurait rien changer. La somme non réclamée par l'employeur n'en constitue pas moins une prestation en nature, complémentaire au salaire et qui doit, à ce titre, être comptabilisée dans le revenu soumis à cotisations (arrêt Commune de V, déjà mentionné), comme d'ailleurs dans le revenu imposé par l'autorité fiscale (arrêt du 7 octobre 1986 en la cause G. [A. 234/1982], publié dans Steuerentscheid, 1987, B 101.2 n° 3). Tout au plus convient-il de tenir compte, dans l'estimation du loyer, d'éventuels inconvénients de service (arrêt commune de V).

E. 4 Pour l'estimation de la prestation en nature sous la forme de la mise à disposition d'un appartement, l'autorité administrative fixe en principe la valeur effective de l'avantage en opérant la différence entre la valeur locative et le loyer payé, si celui-ci est sensiblement plus bas que les loyers fixés habituellement dans la région concernée. Elle jouit pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATFA 1965 p. 153 = RCC 1966 p. 31; RCC 1989

p. 405, 1983 p. 515, 1981 p. 354). En l'espèce, la caisse de compensation a retenu un montant de 9780 francs par année au titre d'avantage en nature concédé par l'employeur, soit un loyer de 815 francs par mois. Ce montant se situe certainement dans les normes du marché. Il semble même peu élevé, s'agissant d'un appartement de quatre pièces à Genève, où les loyers sont notoirement élevés et si l'on considère, en outre, que les charges de l'appartement incombent à l'employeur. II n'y a en tout cas pas lieu, dans ces circonstances, de retrancher du loyer retenu par l'administration un certain montant au titre d'inconvénients de service. Au demeurant, il faut relever que c'est l'employeur lui-même qui, à la demande de la caisse, a suggéré de fixer à 815 francs par mois le montant du loyer de l'appartement en cause. " (Pratique VSI)

6.   Nel caso di specie, la società ricorrente ha preso in locazione un appartamento di 2 locali e mezzo, di 97 m2. Il canone ammonta a fr. 1'750, cui vanno aggiunti fr. 150 per l’acconto delle spese accessorie (doc. E). La ricorrente sostiene che l’appartamento è adibito ad uso ufficio e viene utilizzato solo saltuariamente dal proprio direttore, __________. A comprova di questa circostanza l’insorgente rileva che il contratto di locazione è stato sottoscritto dalla società e che lo stesso non era adibito ad abitazione poiché non è stato indicato il numero di persone che vi avrebbero abitato (doc. VI). La società ha prodotto inoltre una fattura per l’installazione di apparecchiature telefoniche ed impianti elettrici al vecchio recapito dell’insorgente che non sarebbero necessari per un’abitazione ma piuttosto idonei per un ufficio, una fattura che comprova l’avvenuto trasferimento delle apparecchiature al nuovo recapito ed una dichiarazione della __________ che conferma di aver smontato le apparecchiature e di averle trasferite al nuovo recapito. La ricorrente ha inoltre prodotto le fatture telefoniche e le dichiarazioni AVS del proprio direttore e ha chiesto l’audizione del custode dello stabile, nonché dell’ex responsabile dei traslochi della società che ha trasferito i mobili dalla vecchia alla nuova sede della ricorrente. Con il ricorso la società chiede che la prestazione venga valutata sulla base di quanto prevede l’art. 11 OAVS, ossia che la prestazione venga quantificata in fr. 10.-- a notte. Ai fini del giudizio questo Tribunale ha posto alcune domande alla __________, la quale ha affermato: " (…) siamo con la presente ad informarvi che dall’1 aprile 2004 l’appartamento nr. 14 di 2 1/2 locali sito in __________ a __________, è stato dato in locazione al signor __________ e lo stesso è adibito ad uso abitativo. Prima della summenzionata data l’appartamento in questione era locato dalla spettabile RI 1.” (doc. XIII) Sentito in merito, il custode, in data 11 ottobre 2006, ha affermato: " Sono custode del __________ verso metà della via. Il palazzo si situa di fronte alla __________ è amministrato dalla __________ ed è composto da __________. Nel palazzo vi sono sia inquilini che sono lì da sempre e altri di più recente acquisizione. Da 5 anni, salvo errore, io so che l'appartamento è occupato da __________ il giudice mi dice che prima era locato da una società e dal 1.4.2004 personalmente dal sig. __________. Io preciso che ho sempre visto il sig. __________ che non ho visto dei traslochi o degli spostamenti in occasione dell'aprile

2004. Specifico che il sig. __________ non mi ha dato le chiavi e non mi ha incaricato di nulla in particolare riferito all'appartamento. Posso dire di non avere visto giungere della clientela presso questo appartamento, nessuno mi ha mai interpellato cercando gli uff. della società ricorrente. Io so che il sig. __________ arrivava la sera ad esempio e ripartiva al mattino dopo, capita che lui sia assente per certi periodi però io non so quantificare la sua permanenza e la sua assenza. Il mio contatto con il sig. __________ è un contatto molto formale di semplice saluto e nulla più. Annualmente, una sola volta, è necessario accedere a tutte le unità abitative per la lettura di contatori che viene eseguita da un tecnico che io accompagno a nome dell'amministrazione. Preciso che durante queste mie visite annuali ho potuto constatare l'esistenza di una cucina sempre in ordine, di una camera da letto e di una sala occupata da una scrivania con computer e materiale d'ufficio, materiale con il quale non ho domestichezza. Non sono in grado di dire e di ricordare se ci fosse anche un divano ma la sala è solamente un ufficio questa è stata una mia impressione. Ribadisco che di clientela non ne ho vista nel senso che quando c'era lui non arrivavano a cercarlo, capitava che lui arrivasse con delle persone ma era un'altra cosa. Preciso che __________ arrivava si fermava una al massimo 2 notti e non più di tanto e non gli capitava di passare dei periodi prolungati. E non so indicare la frequenza di queste sue presenze. Nel Palazzo vi è una lavanderia ed il sig. __________ ha diritto ad un turno il venerdì per il lavaggio ed è capitato di vederlo in lavanderia mentre lavava. L'appartamento ha in dotazione una cantina che è occupata con oggetti personali del sig. __________ che non so precisare. L'unità abitativa ha un centinaio di metri quadrati. Non ho altro da aggiungere.” Da quanto affermato dal custode non risulta che il locale fungesse da ufficio della società ricorrente, ma piuttosto da  appartamento dove __________, direttore della società ed unico suo dipendente, si recava di tanto in tanto (“ Posso dire di non avere visto giungere della clientela presso questo appartamento, nessuno mi ha mai interpellato cercando gli uff. della società ricorrente. ”, “ Ribadisco che di clientela non ne ho vista nel senso che quando c’era lui non arrivavano a cercarlo (…) ” e “ Preciso che __________ arrivava si fermava una al massimo 2 notti e non più di tanto e non gli capitava di passare dei periodi prolungati. ”). Questa circostanza viene in particolare confermata dal fatto che con il 1° aprile 2004, ossia con la cessazione dell’attività presso la società ricorrente, l’appartamento è passato in locazione direttamente a __________, è adibito ad uso abitativo (cfr. doc. XIII) e che il custode ha precisato che ha “ sempre visto il sig. __________ che non ho visto dei traslochi o degli spostamenti in occasione dell’aprile 2004. ”) (doc. XVI). Il fatto che il trasferimento della locazione dalla società ricorrente al suo dipendente, avvenuto con la cessazione del rapporto lavorativo, non abbia portato ad alcun trasloco, dimostra che in realtà, sin dall’inizio, i locali siti a __________ non fungevano da ufficio della ricorrente, bensì da appartamento per il suo direttore. Del resto nessun altra persona sembra mai essere stata vista in quell’appartamento per svolgere un’attività lucrativa (anche perché __________ era l’unico dipendente), la cantina contiene oggetti di proprietà del dipendente (“ L'appartamento ha in dotazione una cantina che è occupata con oggetti personali del sig. __________ che non so precisare ”), il quale utilizzava pure i locali della lavanderia quando era il suo turno (“ Nel Palazzo vi è una lavanderia ed il sig. __________ ha diritto ad un turno il venerdì per il lavaggio ed è capitato di vederlo in lavanderia mentre lavava ”). L’assegnazione regolare a titolo gratuito da parte del datore di lavoro al suo direttore di un appartamento, che poteva utilizzare quando voleva, nel caso concreto, costituisce un reddito in natura d’altra specie, da includere nel salario determinante. Il direttore poteva infatti disporre dell’appartamento nella stessa maniera in cui ne avrebbe potuto disporre se avesse pagato direttamente la pigione. Visto che il vantaggio concesso costituisce una parte della rimunerazione del dipendente, a giusta ragione la cassa ha effettuato la ripresa dell’importo della pigione e non si è limitata a fr. 10.-- a notte (cfr. anche RCC 1983 pag. 515; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants [LAVS], Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 165, n, 51 seg. ad art. 5; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 151, n. 4.113 seguenti). La circostanza che l’interessato beneficiava solo di un permesso “__________” che gli permetteva di risiedere in Svizzera al massimo 120 giorni all’anno non è determinante, viste le chiare risultanze degli accertamenti effettuati in corso di procedura da cui emerge che l’appartamento non era utilizzato da altre persone e non fungeva da Ufficio della società. Il direttore ne poteva invece disporre quando e come voleva. L’impressione del custode, secondo il quale la sala “ è solamente un ufficio ”, nulla cambia, poiché si tratta di una valutazione personale. Anche la documentazione prodotta dalla ricorrente non modifica la valutazione di questo Tribunale, non potendosi evincere dall’istallazione di alcune apparecchiature la presenza di un ufficio. In queste condizioni il TCA rinuncia all’audizione del responsabile dei traslochi, che avrebbe dovuto attestare che i mobili d’ufficio della società sono stati trasferiti dalla vecchia sede di __________ al nuovo recapito di __________, mentre i mobili privati di __________ sarebbero stati trasferiti nella sua abitazione in __________ (doc. VI). Infatti questa circostanza, comunque non contestata, non muta l’esito del ricorso. Dagli accertamenti, ed in particolare dalle dichiarazioni del teste, emerge infatti che l’appartamento sito a __________ non fungeva da ufficio della società, bensì era messo a disposizione di __________ per soggiornarvi quando che si recava in Ticino. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. La ripresa della Cassa si rivela corretta.

7.   In secondo luogo la ricorrente contesta la decisione dell’amministrazione laddove calcola gli interessi di mora anche sull’importo di fr. 53'851.45 relativo alle rimunerazioni supplementari versate al proprio dipendente per vacanze non godute dal 1999 al 2002. L’insorgente sostiene infatti di aver regolarmente notificato il salario in data 10 febbraio 2004 (doc. C). L’amministrazione afferma di non aver mai ricevuto il citato scritto del 10 febbraio 2004, per cui gli interessi sono dovuti. La ricorrente ammette di aver spedito la lettera per posta “ A ”, ma fa valere che non essendo necessaria una forma particolare per la notifica dei contributi, si deve presumere che la lettera sia stata inviata, poiché conforme “ al corso ordinario delle cose ” e “ all’esperienza generale della vita .” e perché la Cassa non può provare il mancato ricevimento della comunicazione (doc. I).

E. 8 Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b): " (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)." In senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

9.   Per quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).

10.   In concreto la ricorrente rileva di aver inoltrato tempestivamente la notifica delle remunerazioni supplementari per le vacanze non godute dal suo dipendente, senza tuttavia comprovare l’invio dello scritto del 10 febbraio 2004 tramite la produzione, per esempio, di una ricevuta o di corrispondenza con l’Ufficio destinatario. La produzione agli atti della lettera del 10 febbraio 2004, trasmessa per posta “A”, non permette di rendere verosimile che lo scritto sia stato effettivamente spedito e ricevuto dall’amministrazione. Un possibile errore d’impostazione, di consegna o altro non può esser fatto ricadere sulla Cassa. In queste condizioni la richiesta dell’amministrazione di pagare interessi di mora a causa del tardivo inoltro della dichiarazione dei salari versati al proprio dipendente anche sull’importo di fr. 53'851.45 è corretta (cfr. art. 41bis cpv. 1 OAVS). Il ricorso va di conseguenza respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.

11.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo. Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

Dispositiv
  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
  3. Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2006.10

Lugano

6 dicembre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Alberto Canepa

arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 27 febbraio 2006 da

RI 1

rappr. dall’  RA 2

contro

la decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioriaconcernenti le opere di realizzazione della strada ai __________,relativamente al mapp. no. 244 di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

consideratoin fatto e in diritto

1.1.1. Il Comune di __________ ha costruito la nuova strada ai __________ individuabile nel piano della rete viaria quale strada di servizio S1 a monte del nucleo. La strada ha una lunghezza complessiva di ca. 410 ml e si compone di due tratte; la prima, costruita a nuovo, si snoda dal piazzale prospiciente il cimitero verso sud/ovest fino all’altezza dei mapp. no. 185/249, punto in cui si raccorda alla strada preesistente che costituisce la seconda tratta e che si estende fino all’estremo confine occidentale della zona edificabile per terminare a fondo cieco.Il Consiglio Comunale ha stanziato i crediti di costruzione ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% della spesa con risoluzioni del 24.6.2001, 18.11.2002, 10.6.2003 e 4.10.2004 (MM no. 456 del 10.5.2001, 477 del 7.10.2002, 489 del 7.5.2003 e 502 del 4.10.2004).I progetti definitivi inerenti le due tratte sono stati pubblicati dal 17.12.2001 al 16.1.2001 (inc. no. 88/01) e dal 1° al 30.10.2003 (inc. no. 70/03), ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 4.4.2002 e del 4.11.2003.1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 14.3 al 12.4.2005 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.RI 1 è proprietaria del mapp. no. 244 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 12'759.42.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.1.2006.Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, la ricorrente ha contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, perché il fondo era già urbanizzato, sia i criteri di calcolo dei contributi poiché oltre ad essere difficilmente comprensibili sono anche discriminatori. Pertanto essa ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti al Municipio affinché elabori un nuovo prospetto, ed in via subordinata la riduzione del contributoCon risposta del 3.5.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.In esito all’udienza di conciliazione del 27.6.2007, risoltasi negativamente, il Municipio ha prodotto agli atti la documentazione richiesta a completamento dell’incarto la cui ricezione è stata notificata alla ricorrente (scritti del 17/26.7.2007). Il Tribunale ha poi suggerito il ritiro del ricorso (scritto del 24.9.2007), proposta che la ricorrente ha rifiutato (scritto del 13.11.2007).

2.2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).2.2. La nuova strada ai __________ si compone, come rilevato, di due tratte che si distinguono per gli interventi eseguiti. La prima tratta, lunga ca. ml 270, è stata costruita completamente a nuovo ed è andata ad occupare superfici prative oltre che un breve tratto di sentiero pedonale a cavallo del riale __________ (cfr. documentazione fotografica p. 14 ss); previa posa delle infrastrutture è stato realizzato un campo viabile asfaltato con un calibro iniziale di ml 4.50 ridotto nella parte finale verso ovest a ml 3.50, delimitato mediante cordonetti e mocche in pietra naturale e completato con le necessarie opere murarie di sostegno (cfr. progetto pubblicato inc. no. 88/01). Più contenuti sono invece i lavori eseguiti lungo la seconda tratta che ricalca il tracciato preesistente (cfr. doc. fotografica p. 1-13); posato un segmento di canalizzazione per le acque chiare e meteoriche e risanati il sottofondo e la canalizzazione per le acque miste, in superficie la carreggiata ha mantenuto una larghezza costante di ml 3.50, è stata interamente pavimentata a nuovo ed anch’essa finita con delimitazioni e varie opere murarie (cfr. progetto pubblicato inc. no. 70/03).Nell’insieme, attuando gli obiettivi del PR, la strada ha creato un collegamento definitivo tra il tracciato preesistente, che terminava poco prima della valletta del riale __________, e la piazzetta antistante il cimitero urbanizzando tutto il settore edificabile a monte del nucleo, in parte già insediato, secondo criteri lineari, tecnicamente consoni e conformi alla sua destinazione residenziale. Più particolarmente essa ha urbanizzato alcuni fondi edificabili, specie quelli ubicati lungo il primo tratto, dotandoli di un accesso carrozzabile conforme. Per altri fondi invece ha migliorato in modo evidente lo stato di urbanizzazione; questo è il caso per le proprietà site nella zona residenziale, e cioè nel comprensorio che si estende attorno al secondo tratto, già accessibili in passato attraverso il nucleo (Via __________, Via __________ e __________) ma servite in modo oggettivamente carente poiché le strade del paese offrono una visuale ridotta, sono alquanto strette, non consentono l’incrocio di due automobili e difficilmente si prestano al passaggio di mezzi pesanti; tanto è vero che nel PR approvato il 21.12.2004 il tracciato attraverso il nucleo è definito come “marciapiede e percorso prevalentemente pedonale” e, ad eccezione dei veicoli di soccorso e di qualche autorizzazione particolare per le proprietà che dispongono di un garage nel nucleo, è chiusa al traffico veicolare. Infine l’opera ha migliorato anche l’urbanizzazione dei fondi appartenenti al nucleo sgravandoli dai disagi indotti dal traffico di transito.La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi aspetti (art. 4 LCM).2.3. La ricorrente contesta di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera poiché la sua proprietà era già convenientemente urbanizzata e servita da un accesso sufficiente.Il mapp. no. 244 è un terreno libero di 910 mq posto lungo il secondo tratto della nuova strada ed appartiene al comprensorio residenziale cui si accedeva dal nucleo. Il fatto che il fondo già usufruisse in passato di un accesso carrozzabile in sé non basta, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare; infatti questo è un elemento che non influisce sul principio dell’assoggettamento ma che va considerato nell’ambito dell’operazione di riparto dei contributi poiché serve a definire il singolo vantaggio ai fini di una distribuzione proporzionata dei contributi.Conta piuttosto che la costruzione della nuova strada, integrata con una misura di polizia nel nucleo, soddisfa razionalmente le esigenze della zona residenziale la cui accessibilità era necessariamente condizionata dagli spazi angusti del nucleo. Il risultato oggettivo consiste nella possibilità di servirsi di una strada adeguata, comoda ed esteticamente decorosa per raggiungere il mapp. no. 244. Poco plausibile è l’ipotesi di un aumento delle immissioni dipendenti dal traffico ritenuto che la nuova strada è a fondo cieco; i movimenti di traffico sono quindi circoscritti, come in passato, alle necessità dei residenti.L’assoggettamento del mapp. no. 244 ad un contributo di miglioria è dunque fondato.

3.3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b).L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).3.2. Nella fattispecie concreta la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 1'094'032.- e la corrispondente quota prelevabile del 60% (art. 7 LCM), arrotondata, è di fr. 620'000.-.Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato applicato un metodo di calcolo che non è di facile ed immediata comprensione; considerato che negli atti pubblicati non figurava un rapporto esplicativo, a giusta ragione la ricorrente, come anche altri proprietari, ha lamentato le notevoli difficoltà incontrate nel tentativo di decifrare il prospetto. La questione è comunque superata giacché, come richiesto all’udienza del 27.6.2007, il Municipio ha prodotto una relazione tecnica di dettaglio (relazione luglio 2007) che fornisce tutti i chiarimenti necessari e che, naturalmente, è stata messa a disposizione anche del ricorrente (cfr. lettera del 26.7.2007).Stando alla predetta relazione tecnica la ripartizione è fondata sulla superficie utile lorda (SUL), sul fattore d’interessenza A e sul fattore vantaggio/utilità B.Lasuperficie utile lorda (SUL)definisce il potenziale edificatorio del fondo dato dalla superficie edificabile moltiplicata per l’indice di sfruttamento. Per i fondi situati nella zona residenziale semi-estensiva è considerato l’indice di sfruttamento di zona 0.5 come da PR; ai fondi posti in zona nucleo è applicato invece un indice medio dello 0.8 valutato sulla base delle costruzioni esistenti; infine ai fondi inseriti nella zona del piano particolareggiato del nucleo è riconosciuto un indice medio 1 calcolato a ritroso sulla base delle aree massime di occupazione e delle altezze massime. Il parametro della SUL è completato con un fattore di correzionerche, tenuto conto di situazioni particolari, riduce la superficie edificabile; ciò in particolare quando, a seguito dell’accertamento dei limiti del bosco, alcune parti di terreno sono state rese edificabili ma, per la presenza di edifici o per la forma del terreno, l’edificazione è difficoltosa (cfr. relazione tecnica

p. 3-4 nonché allegati 2 e 3).Ilfattore d’interessenza Aserve sostanzialmente a caratterizzare l’utilità della strada per rapporto sia allo stato di urbanizzazione preesistente sia alle immissioni indotte dal traffico veicolare. Il fattore risulta da una formula matematica che applica a tutti i fondi i due coefficienti fissi di interessenza veicolarec(0.8) e di riduzione del carico veicolared(0.2) in base ai quali è stabilito quanto pesi ciascuno dei due coefficienti nel calcolo globale del fattore A ponendo il principio secondo cui la costruzione della nuova strada in sé conta di più della riduzione del carico ambientale per talune particelle. I fondi sono poi differenziati a dipendenza della situazione specifica applicando i medesimi parametri ma in forma variabile (iv,ir). L’interessenza veicolare 1 è così applicata ai fondi urbanizzati a nuovo lungo il primo tratto stradale e l’interessenza veicolare 0.5 ai fondi lungo il secondo tratto già serviti in passato da Via __________; ai fondi del nucleo che si sono visti ridurre il carico veicolare è invece riconosciuto l’interesse riduzione del carico veicolare 1. Sono inoltre applicate ponderazioni puntuali per quei fondi che presentano caratteristiche particolari (cfr. relazione tecnica p. 5-6).Ilfattore vantaggio/utilità Bserve a differenziare i fondi a seconda sia della percorrenza, vale a dire della lunghezza del tratto d’opera utilizzato (a partire dal cimitero) per raggiungere ciascun fondo, sia dell’accessibilità diretta o indiretta, ossia della posizione confinante o retrostante del fondo. Anch’esso è il prodotto di una formula matematica che applica a tutti i fondi i tre coefficienti fissi di basee(0.20), del tratto d’opera utilizzatof(0.70) e di accessibilità direttag(0.10) che, come sopra, servono a stabilire il peso di ognuno dei tre coefficienti nel calcolo globale del fattore B. Essi sono accompagnati dalla variabileHche considera l’accessibilità diretta o indiretta e dalla variabileLcalcolata proporzionalmente alla lunghezza della strada da percorrere, ponendoL= 1 alla distanza di 300 ml corrispondenti al primo tratto della nuova strada. Al coefficiente di baseenon è associata alcuna variabile poiché questo considera unicamente il vantaggio generale sulla mobilità (cfr. relazione tecnica p. 6-7).Questo metodo di calcolo, che si fonda non solo su dati oggettivi e concretamente verificabili ma anche su parametri di ponderazione specifici, si rivela assai minuzioso. Considerato che la situazione è piuttosto complessa, vuoi per l’appartenenza dei fondi a tre diverse zone di utilizzazione vuoi per il differente grado di urbanizzazione preesistente, ben difficilmente le caratteristiche dei singoli fondi (per rapporto alla funzionalità dell’opera) avrebbero potuto essere individuate in maniera più dettagliata e marcata cosicché ogni singolo fondo risulta gravato proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto dall’opera.3.3. La ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di calcolo – intese a stigmatizzare complessivamente la ponderazione inadeguata dello stato di urbanizzazione precedente del fondo e quindi la ripartizione discriminatoria dei contributi – che tuttavia non sono condivisibili.3.3.1. Anzitutto lo scopo del fattore della SUL non è di considerare lo stato di urbanizzazione preesistente, bensì di accertare un puro dato edilizio vale a dire il potenziale edificatorio di ciascun fondo a seconda della sua superficie e degli indici di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM; relazione tecnica p. 3-4).Naturalmente il criterio della SUL non è fine a sé stesso e concorre a determinare il contributo nella misura in cui è combinato con i fattorid’interessenza Ae divantaggio/utilità Bche, questi si, sono precipuamente finalizzati ad individuare e differenziare le singole proprietà in ragione della loro posizione e delle caratteristiche intrinseche per rapporto alla funzionalità dell’opera.3.3.2. Secondo la ricorrente nel prospetto non è stata tenuta in debita considerazione la differenza sostanziale esistente tra la classe di fondi già provvisti di accesso e la classe di fondi urbanizzati a nuovo. Infatti, a suo avviso, i terreni posti lungo il primo tratto stradale hanno acquisito carattere edilizio solo con la costruzione della nuova strada e di conseguenza la rivalutazione di cui hanno beneficiato è di gran lunga maggiore a quella riconosciuta nel prospetto.Lo stato di urbanizzazione e quindi l’accessibilità preesistente dal nucleo è considerata con ilfattore d’interessenza A. La distinzione tra i fondi che ne risulta è assai marcata perché alle proprietà già urbanizzate (evidenziate in azzurro nel piano incluso nella relazione tecnica), tra cui il mapp. no. 244, è riconosciuta un’interessenzaiv0.5 e cioè ridotta della metà rispetto all’interessenzaiv1 applicata ai fondi che in precedenza erano sprovvisti di accesso (evidenziati in rosa). A loro volta questi comprensori si differenziano dai fondi posti nel nucleo (evidenziati in verde) che, non usufruendo della nuova strada, hanno un’interessenzaiv0 ma in compenso, a differenza delle altre due classi, si vedono riconoscere un’interessenzair1 per la riduzione del carico veicolare data dallo spostamento del traffico di transito dal nucleo alla nuova strada.Il grado di interessenzaiv, che incide in ragione del 50% sui fondi già urbanizzati rispetto a quelli urbanizzati a nuovo e che è frutto di un apprezzamento delle circostanze, potrebbe anche essere discutibile ma non per questo è da considerarsi errato. A favore della sua attendibilità depone, in ogni caso, il fatto che i fondi urbanizzati a nuovo, pur essendo privi di accesso, nel PR erano già assegnati alla zona edificabile e che la nuova strada era già prevista dal piano viario. Considerato che tali proprietà potevano quindi vantare concrete possibilità di miglior uso, il loro valore commerciale non corrispondeva certamente a quello di un semplice terreno agricolo che non è soggetto a miglior uso ed è quotato ad un massimo di fr. 30.- il mq (RDAT II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2); in altre parole la loro rivalutazione non va ponderata per rapporto ad una precedente destinazione puramente agricola bensì tenendo presente la componente edilizia riconosciuta dal PR. Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né destituito di fondamento.3.3.3. Sempre secondo la ricorrente confrontando i fattori di interessenza e di utilità applicati al mapp. no. 244 ed ai mapp. no. 13 e 1233 si dovrebbe necessariamente concludere che al primo, già accessibile ed edificabile, ridonda maggiore utilità rispetto agli altri due fondi che sono stati urbanizzati a nuovo.Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile.Al mapp. no. 244 è applicato ilfattore d’interessenza Adello 0.4 pari alla metà di quello pertinente ai mapp. no. 13 e 1233 (0.8) cosicché manifestamente è riconosciuto un vantaggio assai inferiore riconducibile allo stato di urbanizzazione preesistente ed all’accessibilità già data da Via Soriscio. Ilfattore vantaggio/utilità Bè invece più incisivo per il mapp. no. 244 (1.42) rispetto ai mapp. no. 13 (0.76) e 1233 (0.47) per la differenza riscontrabile nella lunghezza del tratto d’opera utilizzato; infatti per il mapp. no. 244, ubicato lungo il secondo tratto della strada, necessariamente la percorrenza effettiva è maggiore (l= ml 480) rispetto ai mapp. no. 13 (l= ml 195) e 1233 (l= ml 72). Per quanto riguarda invece l’accessibilità diretta o indiretta, il prospetto riserva lo stesso trattamento ai mapp. no. 244, 13 e 1233 (H= 1), in quanto confinanti con la strada, distinguendoli dai fondi retrostanti che per questo motivo usufruiscono di una riduzione (cfr. ad esempio i mapp. no. 230 e 245 conH= 0). Infine, ed in aggiunta, è doveroso menzionare lo scarto tra la superficie computata del mapp. no. 244 (mq 858) e quella dei mapp. no. 13 (mq 1290) e 1233 (mq 248) trattandosi di un parametro che incide sulla ripartizione. In definitiva la combinazione di tutti gli elementi di ponderazione porta ad un aggravio che al mq risulta essere inferiore rispetto ai fondi presi a paragone; pertanto la censura della ricorrente è inconsistente.Ciò detto il paragone con i mapp. no. 13 e 1233 non è comunque pertinente proprio perché questi fondi appartengono ad una realtà differente. Piuttosto il mapp. no. 244 andrebbe confrontato con le proprietà che sono incluse nel suo stesso comprensorio e che, analogamente, erano già accessibili dal nucleo e da Via __________: ad esempio con il confinante mapp. no. 247 che ha il medesimofattore di interessenza Ama che, con una percorrenza leggermente inferiore, ha unfattore utilità/vantaggio Bminore.3.3.4. La ricorrente rammenta che il Tribunale federale ha affermato il principio secondo cui, nel determinare il contributo di miglioria, non si può fare astrazione dell’ammontare al mq del contributo imposto ai singoli fondi. Di conseguenza, riproponendo il confronto con i mapp. no. 13 e 1233, sostiene che il contributo al mq addebitato al mapp. no. 244 è eccessivo.La giurisprudenza citata (TF 27.5.2005 N. 2P.95/2004 peraltro parzialmente pubblicata in RtiD II-2005 no. 25) è ben nota a questo Tribunale e si riferisce ad una fattispecie nella quale, in sintesi, il metodo di riparto non operava distinzioni sufficientemente marcate a dipendenza della situazione dei fondi imposti e della funzionalità dell’opera ciò che di riflesso comportava anche un appiattimento dei singoli importi al mq.Un quadro, questo, ben diverso dalla fattispecie in esame nella quale il metodo di riparto è zeppo di fattori valutativi ed i contributi non si riducono ad un risultato puramente aritmetico dipendente da una semplice moltiplicazione (fr. x mq) o divisione (contributo : superficie) ma, come visto, sono frutto di una meticolosa ponderazione con la conseguenza che nell’insieme gli importi addebitati individualmente risultano proporzionati all’effettivo vantaggio tratto da ogni fondo.3.4. Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 244 va confermato anche nel suo ammontare.

4.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:1.     Il ricorso è respinto.

2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.     Intimazione a:

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per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco