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30.2005.97

ricorso irricevibile poiché tardivo

Ticino · 2005-03-25 · Italiano TI
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Incarto n.30.2005.97/pg

05 165/205

Bellinzona

25 marzo 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° 05 165/205 del 25 febbraio 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

letti ed esaminati gli atti;

considerato,                     in fatto ed in diritto

A.Con scritto 17 marzo 2005, spedito il giorno successivo, RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 25 febbraio 2005 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazionegli ha inflitto una multa di fr. 30.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-.

B.Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 28 febbraio 2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 15 marzo 2005.

Pertanto il ricorso inoltrato il 18 marzo 2005 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

C.Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso 17/18 marzo 2005 inoltrato da RI 1è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 25.- sono a carico del ricorrente.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                Il segretario: