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30.2005.84

circolazione senza le cinture di sicurezza; omissione nel segnalare il cambio di direzione.

Ticino · 2005-03-04 · Italiano TI
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Incarto n.30.2005.84

6639/490

Bellinzona

12 agosto 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 6639/490 del 4 marzo 2005 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni del 24 marzo 2005 presentate dalla CRTE 1;

letti ed esaminati gli atti;

consideratoin fatto e in diritto

che la CRTE 1, con decisione del 4 marzo 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 160.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 4 ottobre 2004 in territorio di __________:

“ha circolato con il veicolo __________ omettendo di segnalare il cambio di direzione. Inoltre ha omesso di allacciarsi con la cintura di sicurezza”;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC;

che RI 1, il quale non contesta l’infrazione, è insorto contro tale decisione con un ricorso dell’8 marzo 2005 in cui postula l’annullamento degli oneri di giudizio della predetta pronuncia;

che a sostegno della richiesta osserva che la multa è stata pagata alla Polizia comunale di __________ il __________, ossia prima dell’emanazione della risoluzione impugnata e che il ritardo nel versamento rispetto ai termini assegnati nell’ambito della procedura disciplinare era dovuto a“gravi ristrettezze finanziarie”, come indicato alla Polizia comunale stessa con lettera 13 dicembre 2004, in cui preannunciava che avrebbe saldato il dovuto non appena possibile;

che l’avvio della procedura ordinaria (con conseguente carico di tassa di giustizia e spese) in difetto di pagamento nei termini previsti dalla procedura disciplinare è corretto;

che l’insorgente non ha fornito il benché minimo elemento a comprova del suo stato di indigenza, che sarebbe dovuto a problemi con istituti assicurativi per motivi di cui però non vi è assolutamente traccia negli atti;

che di conseguenza non è neppure possibile per questo giudice valutare se procedere ad un annullamento in via eccezionale degli oneri di giudizio di primo grado;

che l’insorgente è quindi tenuto a pagare la tassa di giustizia e le spese fissate dalla CRTE 1; il ricorso è tuttavia da accogliere parzial-mente, poiché la questione della multa è stata evasa con l’incondizionato pagamento da parte del ricorrente ancor prima dell’emanazione della decisione;

che vista la particolarità del caso si prescinde dal prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio;

per questi motivi                 visti gliart. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC;1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformatanel senso che RI 1 è tenuto a pagare una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-.

2.     Non si prelevano né tasse né spese per questo giudizio.

3.     Intimazione a:

.

Il presidente:                                                                            La segretaria: