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Incarto n.30.2005.84
6639/490
Bellinzona
12 agosto 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell8 marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 6639/490 del 4 marzo 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 24 marzo 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
consideratoin fatto e in diritto
che la CRTE 1, con decisione del 4 marzo 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 160.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 4 ottobre 2004 in territorio di __________:
ha circolato con il veicolo __________ omettendo di segnalare il cambio di direzione. Inoltre ha omesso di allacciarsi con la cintura di sicurezza;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC;
che RI 1, il quale non contesta linfrazione, è insorto contro tale decisione con un ricorso dell8 marzo 2005 in cui postula lannullamento degli oneri di giudizio della predetta pronuncia;
che a sostegno della richiesta osserva che la multa è stata pagata alla Polizia comunale di __________ il __________, ossia prima dellemanazione della risoluzione impugnata e che il ritardo nel versamento rispetto ai termini assegnati nellambito della procedura disciplinare era dovuto agravi ristrettezze finanziarie, come indicato alla Polizia comunale stessa con lettera 13 dicembre 2004, in cui preannunciava che avrebbe saldato il dovuto non appena possibile;
che lavvio della procedura ordinaria (con conseguente carico di tassa di giustizia e spese) in difetto di pagamento nei termini previsti dalla procedura disciplinare è corretto;
che linsorgente non ha fornito il benché minimo elemento a comprova del suo stato di indigenza, che sarebbe dovuto a problemi con istituti assicurativi per motivi di cui però non vi è assolutamente traccia negli atti;
che di conseguenza non è neppure possibile per questo giudice valutare se procedere ad un annullamento in via eccezionale degli oneri di giudizio di primo grado;
che linsorgente è quindi tenuto a pagare la tassa di giustizia e le spese fissate dalla CRTE 1; il ricorso è tuttavia da accogliere parzial-mente, poiché la questione della multa è stata evasa con lincondizionato pagamento da parte del ricorrente ancor prima dellemanazione della decisione;
che vista la particolarità del caso si prescinde dal prelevare tasse e spese per lodierno giudizio;
per questi motivi visti gliart. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC;1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformatanel senso che RI 1 è tenuto a pagare una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese per questo giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: La segretaria: