Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 segg. LPContr; pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata .
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a: . Il giudice: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.82/AMM
5784/404
Bellinzona
3 agosto 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 7 marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 5784/404 del 18 febbraio 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 15 marzo 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la CRTE 1, con decisione del 18 febbraio 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 27 dicembre 2004 in territorio di Muralto:
ha omesso di sottoporre il veicolo TI __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 7 marzo 2005, in cui postula in sostanza lannullamento della multa;
che nelle osservazioni del 15 marzo 2005 laCRTE 1dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
consideratoin diritto:
che la competenzadi questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa, ritenuto che la notifica della stessa è avvenuta il 28 febbraio 2005, sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr;
che gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione (art. 59a cpv. 1 prima frase ONC);
che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico (art. 35 OETV) entro i termini seguenti: per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre: senza catalizzatore ogni 12 mesi, con catalizzatore ogni 24 mesi (art. 59a cpv. 2 litt. a ONC);
che chiunque viola le disposizioni dellONC è punito con larresto o con la multa, se non è applicabile alcunaltra disposizione penale (art. 96 ONC);
chela CRTE 1 ha sanzionato linsorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni del gas di scarico; tale termine è scaduto il 9 ottobre 2003 (cfr. rapporto di contravvenzione del 5 gennaio 2005);
che il ricorrente invoca la propria buona fede sostenendo In quelloccasione il meccanico mi ha fatto notare che la mia vettura non effettuava il test dal 2001 (vedi documento allegato). Sono rimasto molto sorpreso, in quanto questa vettura lho acquistata nel gennaio 2004 in un garage del locarnese che mi aveva assicurato che era tutto in regola per limmatricolazione. Sinceramente non avrei mai immaginato che era già dal 2001 che nessuno effettuava il test. Avendo acquistato ed immatricolato questa vettura solamente da nemmeno un anno, ero convinto che fosse in regola, anche perché i test di scarico hanno validità di due anni[ ]ritengo che si debba tenere conto della mia buona fede[ ]la meccanica ed i gas di scarico sono in perfetto stato, anche se il garage che me lha venduta non è stato corretto con me, vendendomi una vettura che non aveva aggiornato il certificato dei gas di scarico[ ]questa mia infrazione non è stata appurata in un controllo stradale e che la mia vettura era correttamente parcheggiata e col motore fermo;
che il multato ammette di avere omesso il controllo dei gas di scarico entro il termine prescritto;
che il successivo controllo delle emissioni non basta a liberare linsorgente da ogni pena;
che in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni e il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa; per cui le censure ricorsuali relative alla pretesa scorrettezza del venditore del veicolo non possono trovare accoglimento;
che, ai sensi dellart. 100 n. 1 LCStr, salvo disposizione espressa e contraria della presente legge anche la negligenza è punibile; perciò non giova allinsorgente invocare la propria buona fede ed eventuali dimenticanze;
che la circolazione allestero della vettura non esime il ricorrente dal controllo, poiché la stessa è immatricolata in Svizzera (cfr. art. 59a cpv. 1 ONC); parimenti la tesi, secondo cui la constatazione dellagente denunciante è avvenuta mentre lautomobile era in un parcheggio col motore fermo, non è di ausilio al ricorrente, ritenuto che la medesima si trovava sul suolo pubblico con le targhe montate ed era quindi da considerarsi in circolazione;
che se, come asserisce il ricorrente, lagente denunciante ha effettivamente rilevato lomissione del controllo dal tagliando autocollante esposto sul veicolo, anche linsorgente doveva scorgerlo e non poteva dunque ignorare la scadenza del termine per sottoporre la propria vettura al controllo;
che si rileva abbondanzialmente che, contrariamente a quanto allegato dallinteressato (cfr. ricorso pag. 2 n. 7), vi è stato un controllo dei documenti da parte dellagente, prova ne è che sul rapporto di contravvenzione del 5 gennaio 2005 è riportata la data precisa della scadenza del controllo; la quale non è determinabile dal solo tagliando autocollante esposto sul veicolo;
che il multato doveva attendersi lintimazione di contravvenzione, in quanto lagente aveva constatato il mancato controllo dei gas di scarico e allinsorgente non poteva sfuggire di essere incorso in uninfrazione, a maggior ragione visto che era venuto a conoscenza del fatto che lultimo controllo risaliva al 2001 (cfr. ricorso pag. 1 n. 4; attestazione di manutenzione); del resto lintimazione è stata inoltrata a meno di un mese dalla constatazione del 24 dicembre 2004, dunque il breve silenzio, intercorso tra il momento del controllo (31 dicembre 2004, cfr. documento citato) e il rapporto di contravvenzione (inviato il 17 gennaio 2005), non gli consentiva di ritenersi al riparo da ogni addebito;
che il ricorso, infondato, deve essere respinto; vista la particolarità del caso specifico, si prescinde dal prelevare tasse e spese del presente giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gliart. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC;1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata èconfermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).