gestore che tollera una presenza insufficiente della gernte
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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 10.02.2005 30.2005.7 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 10.02.2005 30.2005.7 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.02.2005 30.2005.7
gestore che tollera una presenza insufficiente della gernte
Incarto n. 30.2005.7/KRM (401) 04 262 / 805 Bellinzona 10 febbraio 2005 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per statuire sul ricorso 27 dicembre 2004 presentato da RI 1 difeso da Avv. __________,, contro la decisione 10 dicembre 2004 n. 04 262/805 emessa d CRTE 1 viste le osservazioni del 17 gennaio 2005 presentate dalla CRTE 1; letti ed esaminati gli atti. ritenuto in fatto A. CRTE 1 con decisione 10 dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 350.-- e le spese di fr. 60.--, per i seguenti motivi: "quale ex rappresentante del Ristorante __________ SA, __________ ha permesso alla signora __________, __________, di svolgere una gerenza irregolare ed incostante presso il Ristorante __________, __________. La presenza della menzionata gerente, pari a circa 3 ore giornaliere, non era conforme alle vigenti disposizioni in materia di esercizi pubblici”. Fatti accertati il 17 maggio 2003. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 53 e 66 Les pubb; 81 e 82 RLes pubb. B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento. C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata. considerato in diritto 1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr. 2. L’art. 82 cpv. 1 RLes pubb prescrive che il gerente è tenuto per principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore. Ex art. 53 cpv. 1 Les pubb, il gerente è responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze. Con la sua presenza egli assicura il buon funzionamento dell’esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete, l’igiene e la pulizia (art. 81 RLes pubb). Ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb, le infrazioni alla predetta legge ed al suo regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di 10000.-- […]; sono punibili: il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb). 3. La CRTE 1 rimprovera al multato, quale rappresentante del gestore Ristorante __________ SA e in applicazione degli art. 53 e 66 Les pubb; 81 e 82 RLes pubb, di aver permesso alla signora __________ di svolgere una “gerenza irregolare ed incostante presso il Ristorante __________” . “La presenza della menzionata gerente, pari a circa 3 ore giornaliere, non era conforme alle vigenti disposizioni in materia di esercizi pubblici” (risoluzione impugnata con rinvio all’intimazione di contravvenzione del 5 novembre 2004). 4. Il ricorrente si duole di un accertamento impreciso dei fatti, sottolineando che “la sua responsabilità quale rappresentante della società stessa è decaduta al momento della nomina, in sua vece, della signora __________ quale gerente della società: è infatti assurdo che un gerente risponda di mancanze commesse dal suo successore dopo che si è verificata la sostituzione”. 5. A ragione la CRTE 1 sottolinea che, “dai documenti versati agli atti, il Sig. RI 1, in data 17 maggio 2003, ricopriva ancora la funzione di rappresentante della società Ristorante __________ SA di __________” . Tale carica risulta essere stata ricoperta dal 7 settembre 2000 al 7 agosto 2003. “Pertanto, al momento della contestazione dell’infrazione, il ricorrente risultava a tutti gli effetti, nei confronti del Dipartimento, quale rappresentante legale della società Ristorante __________ SA. Il fatto che il ricorrente in pratica non svolgeva pi ù le mansioni di rappresentante non permette altro giudizio” (osservazioni della CRTE 1 del 17 gennaio 2005). 6. Contrariamente alle argomentazioni ricorsuali, dai numerosi documenti costituenti l’incarto non si desume affatto che la responsabilità del ricorrente è cessata con la nomina della signora __________, avendo la stessa una funzione differente rispetto a quella del multato. Sbaglia l’insorgente nel sostenere che la signora __________ è stata nominata a ricoprire la stessa carica prima attribuita al signor RI 1, sostituendolo (ricorso del 27 dicembre 2004). Conferma quanto sopra la circostanza che la CRTE 1 ha emesso due distinte decisioni, una tendente a sanzionare la signora __________ quale gerente dell’esercizio pubblico Ristorante __________, l’altra mirante ad infliggere una multa al signor __________, in qualità di rappresentante legale della società Ristorante __________ SA nei confronti del Dipartimento delle Istituzioni. Quest’ultima carica non è mai stata ricoperta dalla signora __________. È ben vero poi, come sostiene il multato, che la CRTE 1 già nel luglio 2003 era al corrente che il signor RI 1 sarebbe stato sostituito dal signor __________, quale nuovo responsabile della società, ma è altrettanto vero che quest’ultimo è stato autorizzato ad assumere la carica a far tempo dal 7 agosto 2003 (cfr. doc. L dell’incarto della SPI). Pertanto per l’epoca antecedente a questa data l’unico effettivo responsabile della società Ristorante __________ SA di fronte al Dipartimento, lo si ribadisce, è il ricorrente. Per questo motivo è assolutamente ininfluente per il giudizio il richiamo dalla CRTE 1 della data in cui la signora __________ ha assunto la gerenza dell’esercizio pubblico, così come richiesto dall’insorgente. 7. Le violazioni commesse dal ricorrente rivestono per il resto un’indubbia gravità: la circostanza che il gestore permetta una gerenza irregolare ed incostante da parte del gerente – responsabile del “buon funzionamento dell’esercizio sotto tutti i punti di vista” (art. 81 RLes pubb)
– può comportare rischi per la clientela e per l’ordine pubblico in genere. 8. Dato quanto precede, la decisione impugnata si rivela provvista di buon diritto, la multa inflitta essendo adeguata al caso specifico, rettamente commisurata alla colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). per questi motivi, visti gli art. art. 53 e 66 Les pubb; 81 e 82 RLes pubb; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria: