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30.2005.44

contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

Ticino · 2006-09-20 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.   Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAVS. Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b). Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2). In concreto le riprese si riferiscono a importi versati dal 2000 al 2003, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2005. Per cui, mentre per l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, vanno applicate le vecchie norme per le riprese del periodo 1.1.2000 - 31.12.2002 e le nuove disposizioni per le riprese relative al 2003, ritenuto tuttavia che non vi sono stati, di principio, nell’ambito che ci concerne, cambiamenti di rilievo.

E. 3 Nel caso di specie il TCA deve innanzitutto esaminare se la Cassa poteva riesaminare la precedente decisione del luglio 2004 e sostituirla con una nuova nel luglio 2005. In secondo luogo occorre accertare se l’amministrazione ha correttamente dedotto gli importi versati a __________ e __________ a titolo di indennità per malattia e/o infortunio. Questo Tribunale dovrà poi stabilire se la Cassa ha calcolato correttamente l’ammontare del salario determinante di __________ e __________ nel 2001 e nel 2002 da assoggettare ai contributi AVS. Infine va esaminato se gli interessi sono stati calcolati correttamente.

4.   Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata, " wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesagten (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03)."

E. 5 In concreto, interpellata in merito, l’amministrazione, ha affermato di aver proceduto ad un riesame poiché “ soltanto in seguito alle comunicazioni della __________ e della __________, abbiamo preso atto che le indennità assicurative riconosciute in sede di revisione, sulla base di un conteggio effettuato dal signor __________ (in assenza di giustificativi delle indennità assicurative) non erano corrette. Ribadiamo che i giustificativi inerenti le indennità assicurative non erano presenti in sede di revisione, ma sono improvvisamente apparsi solo in sede di ricorso. ” (doc. VII) La Cassa ha poi aggiunto che “ le differenze di salario determinante tra i due rapporti sono da imputare soltanto alle diverse deduzioni delle indennità assicurative. Nella prima revisione queste deduzioni sono state fatte sulla base di conteggi stilati a mano dal signor __________, ritenuto che i giustificativi assicurativi non erano a disposizione. In seguito i salari determinanti dei signori __________ sono stati rettificati sulla base delle comunicazioni della __________ e della __________. ” (doc. VII) In particolare la Cassa di compensazione, dopo aver effettuato un’ispezione in data 12 luglio 2004, ha ripreso un importo complessivo di fr. 109'541 di contributi AVS/AI/IPG, corrispondente alle differenze tra il salario dichiarato e il salario effettivamente versato a __________ e __________ nel 2002 (fr. 42'479, rispettivamente fr. 28'950) e nel 2003 (fr. 23'988, rispettivamente fr. 14'124), dopo le deduzioni delle indennità per perdita di guadagno versate dagli assicuratori malattia e infortuni, sulla base di quanto dichiarato dal titolare della società (doc. C). In seguito ad ulteriori scritti della __________ è emerso che le indennità perdita di guadagno dichiarate dal titolare della società in realtà non corrispondevano con quanto realmente versato dagli assicuratori. La Cassa ha pertanto emesso un nuovo rapporto di revisione, in data 13 luglio 2005, sfociato nella decisione su opposizione impugnata. L’amministrazione ha ripreso un importo complessivo di fr. 376'386 (per __________: fr. 24'569 nel 2000, fr. 37'617 nel 2001, fr. 133'600 nel 2002, fr. 33'200 nel 2003; per __________: fr. 48'950 nel 2001, fr. 78'950 nel 2002, fr. 19'500 nel 2003; cfr. doc. E). Dagli atti e dagli ulteriori accertamenti esperiti dal Tribunale emerge che la decisione iniziale era manifestamente errata, poiché la Cassa non aveva a suo tempo effettuato una ripresa di tutti i salari effettivamente conseguiti da __________ e __________ e non aveva a disposizione la documentazione atta a stabilire l’ammontare esatto delle indennità di malattia e infortunio versate ai due dipendenti. In presenza di un errore manifesto e della notevole differenza tra le due riprese, la Cassa era legittimata a riesaminare la sua precedente decisione.

6.   Va ora esaminato se l’ammontare delle riprese è corretto. Viste le discrepanze tra i calcoli effettuati dall’amministrazione e le dichiarazioni della ricorrente in sede di ricorso, il TCA ha interpellato la __________, la __________ e la __________ al fine di conoscere l’ammontare delle indennità per malattia ed infortunio versate a __________ e __________, da dedurre dal salario soggetto a contribuzione (doc. da XVII a XIX). La __________, ora rilevata dalla __________, ha affermato di aver versato a __________, per la perdita di guadagno, fr. 2'363.90 nel 2000 e fr. 351.60 nel 2002 (doc. XXIV). Tuttavia dagli atti allegati risulta una differenza di fr. 76.60 (cfr. doc. XXIV/6), inerente un sinistro accaduto nel 1996 ma i cui postumi si sono ancora fatti sentire nel periodo dal 14.09.2000 al 15.09.2000. Tale importo va  pertanto calcolato nell’anno 2000, per complessivi fr. 2'440.50. Per cui, dal reddito soggetto a contribuzione, nel 2000 vanno dedotti fr. 2'440.50, nel 2002 fr. 351.60. La __________ da parte sua afferma che l’indennità giornaliera effettiva per il 2000 ammonta a fr. 8'502.30. L’indennità di fr. 9'448.35 versata nel 2000 era stata calcolata sulla base di un guadagno annuale massimo assicurato superiore, poi corretto nel corso del 2005. In data 23 giugno 2005 l’assicuratore ha chiesto alla società il rimborso della differenza di fr. 955.50 (doc. XXV). Nel 2002 la __________ ha versato fr. 1'404 (doc. 5). Infine, per quanto concerne gli importi versati dalla __________, dalla dichiarazione rilasciata in data 31 maggio 2005 emerge che nel 2000 ha versato fr. 2'563 a __________ e fr. 3'822 a __________, nel 2001 fr. 40'812 a __________, nel 2002 fr. 2'280 a __________ e nel 2003 fr. 16'512 a __________ e fr. 27'132 a __________ (doc. 9). Interpellata in merito la Cassa ha affermato che l’attestato comporta delle imprecisioni. In particolare, per il 2003 a __________ è stato versato un importo supplementare di fr. 9'401, mentre a __________ di fr. 5'510.40 (doc. XXVI). Per quanto concerne il 2002 l’assicuratore ha affermato, in data 15 maggio 2006, che “ provvederemo, nei prossimi giorni, a versare Fr. 1'340 concernenti la differenza di prestazioni tenendo in considerazione il salario accertato di Fr. 165'000. ” (doc. XXVI) Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il salario soggetto a contribuzione è il seguente: nel 2003 __________ ha conseguito un salario lordo di fr. 140'000 (doc. 18), mentre __________ ha percepito un reddito lordo di fr. 78'000 (doc. 19). Da questi importi vanno dedotti innanzitutto i redditi già dichiarati in precedenza e sui quali la società ha già versato i contributi di legge nel corso dell’anno, ossia fr. 79’668 per __________ e fr. 41'988 per __________ (cfr. doc. 5: rapporto di revisione del 13 luglio 2004, dati non contestati). Per quanto concerne le indennità per perdita di guadagno derivanti da malattia, dall’importo soggetto a contribuzione vanno dedotti fr. 27'132 per __________ e fr. 16'512 per __________, come risulta dall’attestazione della __________ del 31 maggio 2005 (doc. 1), nonché fr. 9'401, rispettivamente 5'510.40, come ammesso in sede di accertamento dall’assicuratore (doc. XXVI). Per cui, per il 2003, il reddito da riprendere va rettificato in fr. 23'799 (140'000 – 79'668 – 27'132 – 9’401) in luogo di fr. 33’2000 (doc. 5) per __________ e in fr. 13'989.60 (78'000 – 41'988 – 16'512 – 5'510.40) in luogo di fr. 19'500 (doc. 5) per __________ (cfr. anche doc. G/1). Per il 2002 dall’importo di fr. 235'000 conseguito da __________ (cfr. doc. 15, certificato di salario della tassazione 2003A) vanno dedotti fr. 99'996 di redditi già dichiarati in precedenza, nonché fr. 2'280 di indennità della __________ (cfr. doc. III/2, dichiarazione del 31 maggio 2005), fr. 1'340 di indennità dovute dall’assicuratore, seppur non ancora pagate (doc. XXVI), fr. 1'404 di indennità della __________ (doc. 5) e fr. 351.60 di indennità della __________ (doc. XXIV). Per quanto concerne invece __________, la Cassa dai fr. 137'450 indicati nel certificato di salario del 2003 (doc. 14) ha dedotto fr. 58'500 già dichiarati in precedenza (doc. 5). In queste condizioni per il 2002 la ripresa ammonta a fr. 129'628.40 (235'000 – 99'996 – 2'280 – 1'340 – 1'404 – 351.60) per __________, in luogo di fr. 133'600 (doc. 5), mentre per __________ l’importo della ripresa è di fr. 78’950 (137’450 – 58'500). Nel 2001 __________ ha conseguito un reddito lordo di fr. 141'617.60 (doc. 15 e 16), da cui vanno dedotti fr. 63'188 dichiarati in precedenza (doc. 5) e fr. 40'812 di indennità della __________ (doc. G/1), per una ripresa, da confermare, di fr. 37'617. Per __________, dal reddito di fr. 107'450 (doc. 14 e 16), va dedotto unicamente l’ammontare di fr. 58'500 già dichiarato precedentemente (doc. 5), per una ripresa di fr. 48'950. Infine, per quanto concerne l’anno 2000, come emerge anche dal doc. G1, allestito dalla stessa ricorrente, dall’importo di fr. 56'670 conseguito da __________, vanno dedotti fr. 2'563 di indennità della __________ (doc. III/2), nonché fr. 54'116 già dichiarati, per un importo a suo favore di fr. 9 (doc. 5). Per __________ dal salario di fr. 96'081 (doc. G/1), vanno dedotti fr. 8'502.30 di indennità __________ (doc. XXV), fr. 3'822 di indennità della __________ (doc. G1 e 5), fr. 2'440.50 (doc. XIX e allegati) di indennità della __________, nonché fr. 59'190 già dichiarati in precedenza per una ripresa di fr. 22'126.20, in luogo dei fr. 24'569 calcolati dalla Cassa.

E. 7 L’insorgente sostiene che nel 2001 e nel 2002 nel reddito lordo figurante sui certificati di salario sono compresi degli importi che a livello fiscale sarebbero stati qualificati come distribuzione dissimulata di utile e non dovrebbero essere considerati salario determinante. Egli fa inoltre valere delle riprese di bonus che non dovrebbero essere effettuate. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto va evidenziato come la Cassa si è limitata a riprendere i salari figuranti sui certificati di salario compilati dalla società. Da questo punto di vista non può esserle mosso alcun rimprovero. Non risulta inoltre una ripresa a titolo di bonus o di altri vantaggi particolari se non per il 2001 e il 2002. A questo proposito, per quanto concerne __________, la Cassa rileva correttamente che in realtà l’autorità di tassazione ha qualificato i fr. 50'000 conseguiti nel 2001 e i fr. 70'000 percepiti nel 2002 (periodo durante il quale vi era un vuoto di tassazione) come gratifiche straordinarie. In quanto tali, in virtù dell’art. 7 lett. c OAVS, esse sono soggette a contribuzione (cfr. doc. F). Gli importi di fr. 30'000, rispettivamente fr. 50'000 versati a __________ nel 2001 e 2002 (vuoto di tassazione), sono invece stati ritenuti dall’autorità fiscale quale stipendio eccessivo e tassati nella società quale distribuzione dissimulata di utili (doc. F). La Cassa non entra nel merito della qualifica dell’importo contestato, poiché la società non avrebbe richiesto, nei termini (un anno dalla crescita in giudicato della tassazione fiscale della società) e nei modi (utilizzando l’apposito formulario) previsti, la restituzione dei contributi. In virtù dell’art. 16 cpv. 3 LAVS il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. Se sono stati pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all’imposta federale diretta sul reddito netto delle persone giuridiche, in deroga all’art. 25 capoverso 3 LPGA (che recita: “ può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati ”), il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all’imposta predetta è passata in giudicato. Conformemente al marg. 4071 delle direttive sulla riscossione dei contributi (DRC), il diritto di reclamare la restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue entro un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all’imposta federale diretta, che attribuisce le prestazioni all’utile netto della persona giuridica, è passata in giudicato (DTF 103 V 1). Non è rilevante il momento in cui sono stati versati i contributi paritari alla cassa di compensazione. Il termine di prescrizione di cinque anni per la restituzione dei contributi non è applicabile. In DTF 103 V 1 l’Alta Corte ha precisato, a proposito dell’art. 16 cpv. 3 LAVS, che “ die Bestimmung sei im Hinblick auf das Wehrsteuerveranlagungsverfahren ergänzt worden, damit nicht eine Verjährung der Rückerstattungsforderung eintrete, wenn die Wehrsteuerveranlagung erst nach Ablauf der fünfjährigen Verjährungsfrist für die Rückforderung von Beiträgen vorgenommen werde .” e che „ Vielmehr geht es beim neuen Rechtssatz um eine reine Verjährungs- bzw. Verwirkungsbestimmung (Urteil Gasser vom 30. Novembre 1976 mit Hinweisen (BGE 102 V 206), die gegebenenfalls anwendbar ist, falls die Ausgleichskasse auf Grund einer nachträglichen Wehrsteuertaxation im Wiedererwägungsverfahren auf eine frühere Beitragsverfügung zurückkommt oder falls sie anlässlich einer Arbeitgeberkontrolle unter Berücksichtigung der Wehrsteuertaxation festellt, dass vom Arbeitgeber (ohne vorgängige Kassenverügung) zu hohe paritätische Beiträge bezahlt worden sind .“ Ciò significa che l’assicurato deve chiedere la restituzione entro un anno dalla crescita in giudicato dell’imposta determinante solo laddove ha già pagato i contributi. L’Alta Corte, ha poi precisato: " 3.- Im vorliegenden Fall gehen Verwaltung und Vorinstanz von der Voraussetzung aus, dass es sich um die Rückerstattung von sogenannten geldwerten Leistungen im Sinne von Rz. 230a-k der Wegleitung über den Bezug der Beiträge handle. Dies trifft indessen nicht zu. Denn die Beschwerdeführerin hat bisher keine Beiträge bezahlt, die nachträglich laut Rz.

E. 11 der Wegleitung über den massgebenden Lohn zurückgefordert werden könnten. Sie wehrt sich vielmehr dagegen, dass gewisse ihrem Arbeitnehmer und Aktionär R. ausgerichtete und als Zusatzgratifikationen verbuchte Leistungen nachträglich der Beitragspflicht unterstellt werden. Es handelt sich somit um den normalen Fall einer auf Grund einer Arbeitgeberkontrolle erlassenen Nachzahlungsverfügung, bei der es darum geht, gewisse im Grenzbereich zwischen Erwerbs- und Kapitaleinkommen liegende Einkünfte unter weitgehender Koordination mit der wehrsteuerrechtlichen Beurteilung sozialversicherungsrechtlich richtig zu qualifizieren. Dieser nach Massgabe der Untersuchungsmaxime von Amtes wegen zu erfüllenden Aufgabe ist die Ausgleichskasse insofern nicht nachgekommen, als sie die Nachzahlung unter Ausklammerung des Problems der sogenannten geldwerten Leistungen verfügt und die Beschwerdeführerin auf den Weg der Rückerstattung verwiesen hat. Die Vorinstanz bejahte die Beitragspflicht mit der Begründung, es sei AHV-rechtlich gleichgültig, ob es sich bei den an R. ausgerichteten Entgelten um Tantiemen oder Zusatzgratifikationen handle, weil ohnehin massgebender Lohn gemäss Art. 7 lit. c oder h AHVV vorliege und weil der Beweis, dass diese Leistungen schon durch die Wehrsteuer erfasst worden seien, nicht erbracht Worden sei. Damit setzt der kantonale Richter stillschweigend voraus, dass jene Entgelte einzig im Sinne von lit. c oder h des Art. 7 AHVV qualifiziert werden könnten. Die Möglichkeit, dass es sich um eine verdeckte Gewinnausschüttung bzw. um Kapitalertrag handeln könnte, lässt er insoweit ausser Betracht, als er sich mit der Behauptung begnügt, der Beweis für die Nichterfassung durch die Wehrsteuer sei nicht erbracht. In dieser Hinsicht geht die Vorinstanz also - wie auch Ausgleichskasse und Bundesamt für Sozialversicherung - von der unzutreffenden Rechtsauffassung aus, dass die Wehrsteuerveranlagung auch für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung bindend sei.” (sottolineature del redattore) Anche nel caso di specie l’insorgente non ha ancora pagato i contributi sull’importo di fr. 30'000, rispettivamente fr. 50'000 tassati dall’autorità fiscale quale distribuzione dissimulata di utili e ripresi dalla Cassa, nel luglio 2005, a titolo di salario determinante. Per cui l’art. 16 cpv. 3 LAVS non si applica. Infatti, dal rapporto di revisione del 13 luglio 2004 (doc. C) emerge che la Cassa aveva dedotto dal salario determinante di fr. 137'450 percepito nel 2002 da __________ fr. 50'000 (corrispondenti all’importo qualificato dall’autorità fiscale quale distribuzione dissimulata di utile) a titolo di indennità per perdita di guadagno e infortunio. Nel nuovo rapporto di revisione del 13 luglio 2005 (doc. 5), questa deduzione non è stata effettuata. Per cui sull’importo di fr. 50'000 non sono stati pagati contributi. Per quanto concerne il 2001 l’amministrazione in precedenza non aveva effettuato alcuna ripresa (doc. C). I salari notificati di fr. 428'193 corrispondevano ai salari accertati. Con il nuovo rapporto di revisione la Cassa ha ripreso un importo di fr. 48'950, deducendo dal salario lordo di fr. 107'450 l’importo già dichiarato di fr. 58'500 (doc. 28). Per cui anche in questo caso i fr. 30'000 qualificati dall’autorità fiscale di distribuzione dissimulata di utili non erano stati presi in considerazione. Nessun contributo doveva pertanto essere chiesto in restituzione. In queste condizioni la circostanza che la tassazione determinante sia cresciuta in giudicato nel corso della seconda metà del mese di aprile 2004 (cfr. doc. XXIII) non è decisivo. Va invece stabilito se l’importo versato a __________ nel 2001 e nel 2002 va qualificato di reddito determinante oppure se va esonerato dal pagamento dei contributi sociali. Come nel caso giudicato dal TFA e pubblicato in DTF 103 V 1, anche in concreto, su questo punto, la decisione deve essere annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché, dopo i necessari accertamenti, stabilisca se l’ammontare complessivo di fr. 80'000 è soggetto a contribuzione. La qualifica dell’autorità fiscale (distribuzione dissimulata degli utili) non è vincolante per la Cassa di compensazione  (cfr. anche DTF 103 V 1). Infatti, la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

8.   In conclusione, mentre per quanto concerne __________ le uniche modifiche da apportare sono quelle descritte al consid. 6, le riprese dei salari versati a __________ devono essere ulteriormente verificate per gli anni 2001 e 2002.

9.   La società sostiene inoltre che per prassi costante, in caso di modifica degli stipendi considerati eccessivi da parte dell’autorità fiscale, la Cassa provvedeva al rimborso dei contributi versati in eccedenza sulla scorta delle riduzioni imposte dal fisco. La ricorrente fa implicitamente valere la violazione del principio della buona fede. Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono adempiuti 1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data. (cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss). In concreto da quanto affermato dalla Cassa, ed in particolare dagli atti prodotti, non risulta che in passato l’amministrazione, per la società ricorrente, abbia adottato una prassi contraria alla legge. Dai rapporti di revisione degli anni passati emerge unicamente che la Cassa è stata più volte costretta a procedere a delle riprese per le mancate notifiche dei bonus. Non vi è invece traccia di richieste di restituzione. Giova qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b): " (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)." In concreto l’insorgente non ha apportato prove di una prassi contraria adottata dalla Cassa. La censura di violazione del principio della buona fede va respinta. 10. Da ultimo la ricorrente contesta il metodo di calcolo degli interessi di mora sui contributi AVS/AI/IPG/AD/AF calcolati dalla Cassa. L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS). Se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio (art. 14 cpv. 3 LAVS). Per l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e). A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale. L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS). La Cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla Cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS). Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a.   di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b.   le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

c.   i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

d.   i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

e.   le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

f.    le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine. Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS). Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS). Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).

11.   Sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti (N. 2009 della Circolare sugli interessi di mora (CIM)). Rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro (N. 2013 CIM). Gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS). La predetta Circolare sugli interessi, edita dall'UFAS, al N. 6002 prevede che la riscossione, la concessione e il calcolo degli interessi per tutti i contributi non pagati o da restituire al 1° gennaio 2001 vanno effettuati secondo le nuove disposizioni. Queste ultime non si applicano retroattivamente, ma solo dalla loro entrata in vigore. Il N. 6006 CIM prevede che se l'esecuzione viene avviata prima del 1° gennaio 2001, alla riscossione degli interessi di mora viene applicato il diritto previgente, vale a dire che il tasso d'interesse ammonta al 6 per cento l'anno.

12.   Va innanzitutto rilevato che, come chiede la ricorrente, gli interessi dovranno essere calcolati sulla base dell’importo soggetto a contribuzione defalcato dalle somme che questo TCA ha ritenuto non poter essere riprese (cfr. consid. 6 e 7). Per contro, non può essere accolta la richiesta di poter pagare gli interessi di mora solo a far tempo dal trentesimo giorno seguente la definitiva pronuncia relativa alla fattispecie. Infatti, gli interessi cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare gli interessi di ritardo. Ciò indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa (cfr. STCA del 23 febbraio 2006, inc. 30.2006.2). In concreto la Cassa ha dovuto effettuare delle riprese per salari non notificati dal 2000 al 2003. Ciò significa che non tutti i contributi paritetici erano già stati pagati dalla società. Gli interessi di ritardo sono pertanto dovuti sull’intero importo rimasto scoperto. In merito a questi disposti di legge, il TCA osserva infine che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02), il Tribunale Federale delle Assicurazioni di Lucerna ha considerato che promulgando gli artt. 41bis e 42 cpv. 1 OAVS, il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS medesima si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.- (STFA del 30 gennaio 2004, H 328/02, consid. 5). Il TFA ha inoltre confermato la conformità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS alla Costituzione federale ed alla legge (cfr. STFA del 30 gennaio 2004, H 328/02, consid. 3.2., cfr. anche Pratique VSI 2000 pag. 129 seguenti). In queste condizioni, una volta che la Cassa avrà defalcato gli importi delle indennità per malattie e/o infortunio ed avrà accertato se lo stipendio eccessivo versato nel 2001 e nel 2002 a __________ è soggetto a contribuzione, fisserà gli interessi dovuti in virtù delle norme sopra esposte.

13.   L’insorgente postula il richiamo dalla Cassa, dalla __________, dalla __________, dalla __________ e dall’amministrazione __________ degli incarti relativi ai salari erogati dalla società dal 2000 al 2004 e fa valere, genericamente, richiamo/edizione doc., testi, int. formale delle parti e perizia (doc. I). Per quanto concerne il richiamo degli incarti, questo Tribunale ha interpellato le autorità indicate con precise domande, alle quali gli assicuratori, l’amministrazione fiscale e la Cassa hanno risposto esaurientemente, fornendo tutte le informazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche poste. Un richiamo di tutti gli incarti si rivela superfluo. Ulteriori accertamenti, da parte di questo Tribunale, non sono necessari, sia perché la documentazione agli atti è già esauriente, sia perché, laddove necessario, il TCA ha rinviato l’incarto alla Cassa affinché proceda autonomamente agli accertamenti ancora necessari. V a qui ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

14.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo. Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo. Alla luce dell'esito dell'impugnativa alla ricorrente vanno riconosciute ripetibili parziali.

Dispositiv
  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico dei ricorrenti in solido.
  2. La presente decisione e definitiva.
  3. Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2005.44

Lugano

20 settembre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti

arch. Ferruccio Robbiani

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 28 ottobre 2005 da

1. MIST 1

2. MIST 2

rappr. dal padre RA 2

contro

la decisione su reclamo emessa il 4 ottobre 2005 dal Municipio di M__________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,relativamente al mapp. no. 277 RFD di M__________

letti ed esaminati gli atti

consideratoin fatto e in diritto

1.1.1. Nella primavera del 1981 il Municipio di M__________, in applicazione degli art. 96 ss della Legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), avviò una procedura di prelievo di contributi provvisori per la realizzazione delle opere di evacuazione e depurazione delle acque previste dal Piano generale delle canalizzazioni (PGC); questo era stato adottato dal Consiglio Comunale il 27.2.1980.Nell’ambito di quella procedura quattro proprietari interposero ricorso dinanzi al Tribunale di espropriazione sottocenerino il quale, appurato che al PGC mancava la necessaria approvazione dipartimentale, con sentenze del 21.11.1990 accolse i gravami ed annullò i contributi contestati (cfr. inc. no. 14/1986, 1/1988, 35/1988, 1/1990).A quel punto l’esecutivo sospese ogni attività tendente all’incasso di tutti i rimanenti crediti contributivi.1.2. Con risoluzione no. 1570 del 16.9.1996 il Consiglio Comunale di M__________ adottò il Piano generale di smaltimento (PGS), approvando contestualmente il progetto di massima, il piano di manutenzione delle canalizzazioni, la relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il prelievo di contributi di costruzione nell’ordine del 70% della spesa, quest’ultima indicata in fr. 14'537'632.- dedotti i sussidi. Il tutto come proposto dal Municipio con MM no. 12/96 del 17.4.1996. Il PGS ottenne l’approvazione della competente Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua del Dipartimento del territorio in data 11.2.1997.Il Municipio impostò quindi una seconda procedura di prelievo di contributi provvisori pubblicando il prospetto dal 5.1 al 3.2.1998. I ricorsi approdati dinanzi al Tribunale di espropriazione furono tutti accolti con sentenze del 28.8.2002 dichiarative di nullità della procedura stessa poiché i contributi rimasti incontestati nella procedura di riscossione del 1981 avevano mantenuto tutta la loro validità e l’art. 99 cpv. 1 LALIA, in vigore nel 1998 al momento della pubblicazione del secondo prospetto, non costituiva una base legale sufficiente per il prelievo reiterato del contributo di costruzione provvisorio. In epilogo il Tribunale rammentò comunque la facoltà di avviare uno o più nuovi procedimenti di imposizione conformemente al nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 (cfr. inc. no. 78-179/98).1.3. In esito a quanto sopra ed in vista di una nuova emissione di contributi, con scritto del 22.1.2003, il Municipio comunicò a tutti i contribuenti interessati che gli importi già versati negli anni ’80 sarebbero valsi quali acconti e che i proprietari che avevano pagato parzialmente o totalmente i contributi emessi nel 1998 potevano chiederne la restituzione oppure considerarli anch’essi come acconti nel qual caso sarebbe stato riconosciuto un interesse annuo del 3%.L’esecutivo diede poi avvio alla procedura in esame pubblicando un nuovo prospetto dal 1° al 30.9.2003 (FU 69/2003 del 29.8.2003) previo invio di un avviso personale.1.4. MIST 1 e MIST 2 sono comproprietari del mapp. no. 277 in ragione di ½ ciascuno ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo complessivo di fr. 3’849.-.Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 4.10.2005.Da ciò il ricorso in esame nel quale sono prospettati vari motivi di impugnazione che concludono per l’annullamento dell’intera procedura di prelievo e che saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.Con risposta del 12.12.2005 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.

2.2.1. La competenza del Tribunale di espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di contributi per opere di canalizzazione e depurazione delle acque è data dall’art. 104 cpv. 1 LALIA.Il gravame, interposto tempestivamente (art. 104 cpv. 1 LALIA) da soggetti legittimati a ricorrere (art. 104 cpv. 1 LALIA e 43 LPamm.), è ricevibile in ordine.2.1. Nel procedimento in oggetto il Municipio si è pronunciato sui reclami improntando le decisioni su considerazioni analoghe – all’occorrenza adeguate al caso concreto – ma comunque sufficienti così da consentire ai destinatari di esercitare il diritto di essere sentiti e quindi di deferire la causa all’istanza superiore.I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi, rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede sopralluoghi.Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.

3.Il giudizio non può prescindere da un commento introduttivo alle numerose critiche rivolte al PGS dai ricorrenti che censurano, in particolare, sia il fatto che il PGS annoveri opere eseguite prima del 1997 ed opere future, sia il piano esecutivo, il programma di manutenzione ed il piano finanziario. In effetti nella misura in cui tali contestazioni sono intese a rimettere in discussione le basi stesse del PGS ed a postularne l’annullamento il ricorso è irricevibile.Come già rilevato il PGS è stato adottato insieme a tutte le sue componenti, compreso il piano esecutivo, il piano di manutenzione ed il piano finanziario, dal Consiglio Comunale durante la seduta del 16.9.1996 ottenendo in seguito la necessaria ratifica dipartimentale.L’adozione del PGS – i cui atti sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC) – è di competenza esclusiva del legislativo comunale la cui risoluzione è impugnabile soltanto dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P. 421/1997).Di conseguenza i contenuti del PGS avrebbero dovuto essere contestati impugnando la risoluzione legislativa del 16.9.1996; in questa sede non sono più sindacabili.

4.La procedura in esame è fondata sugli art. 96 ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un adeguamento parziale in funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992. Le modifiche alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127° del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994).Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4 ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere sostenuti da chi ne è causa.Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF 128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).

5.5.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima.L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA).Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).5.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i sussidi (fr. 3'382'082.-); il preventivo non comprende i costi di manutenzione che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come recuperabili attraverso la tasse d’uso (MM 12/96 cit. p. 8). Considerata la partecipazione privata del 70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi (cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto).Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 277; inoltre si veda ad es. schede individuali mapp. no. 1079, 534, 53 ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).

6.6.1. Secondo i ricorrenti l’imposizione retroattiva di opere eseguite quando era applicabile il PGC sarebbe illegale.6.2. Considerato che l’obbligo contributivo è fondato sul finanziamento globale della rete e che i programmi di attuazione delle opere sono notoriamente condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, se il prelievo non avviene a tappe è concepibile che la spesa preventivata annoveri anche i costi riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è espressamente ammesso dall’art. 133 cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non siano già state imposte.Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo cui l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).In concreto, come già rilevato, i contributi esatti negli anni ’80 sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 277) e non risulta, né i ricorrenti sostengono, che il Comune abbia compensato i costi con la riscossione di altri tributi. Perciò le spese per le opere già eseguite sono computabili.La censura è dunque infondata.

7.7.1. I ricorrenti sostengono la tesi dell’illegalità anche per l’imposizione di opere la cui esecuzione non è ancora stata decisa né approvata dalle competenti autorità comunali e cantonali. A torto.7.2. Innanzitutto occorre rilevare che la contestazione confonde i requisiti posti all’obbligo contributivo con quelli posti alla fase esecutiva dei lavori. Un chiarimento è dunque doveroso.I contributi provvisori sono percepiti prima della conclusione delle opere per consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla base del preventivo globale ed in proporzione al valore di stima. Il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione (cfr. TF 10.1.2005 cit.). Ai fini dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS.Tutt’altra cosa è l’approvazione dei piani di dettaglio che concerne invece la fase esecutiva dei lavori. Quest’ultima presuppone, in effetti, l’elaborazione di un piano definitivo e di un preventivo per ogni intervento o tratta di canalizzazione; il progetto ed il preventivo (credito e sussidi) devono essere approvati e stanziati di volta in volta dal Consiglio Comunale (art. 42 cpv. 2, 13 cpv. 1 let. g LOC; art. 112 ss LALIA). Il preventivo e, ad intervento eseguito, il relativo consuntivo sono voci che figurano nel piano finanziario riguardante la gestione corrente annualmente votato dal Consiglio Comunale (art. 13 cpv. 1 let. c, e, f LOC).La fase esecutiva, però, non ha nulla a che vedere con la presente procedura d’imposizione poiché, come già annotato, il contributo non è calcolato in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal PGS.E’ vero che, per garantire la copertura immediata dei costi, il legislatore ha previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo per il tratto di canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio al momento dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile (art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive ed a seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il Comune ma è una semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi non indifferenti. Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase dell’incasso dei contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che poggia sul beneficio derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla ripartizione che secondo la vigente legislazione avviene in funzione del finanziamento globale della rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo dei contributi non sono quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i conti preventivi totali votati dal legislativo comunale nell’ambito dell’adozione del PGS ed approvati dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99 LALIA; TF 10.1.2005 cit.; Rapporto del 13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).7.3. In concreto il mapp. no. 277 e un fondo ubicato in località M__________, edificato, allacciato alla fognatura ed incluso nel PGS. D’altra parte le opere imposte, eseguite e da eseguire, sono contemplate dal PGS; la distinzione è attestata tanto nel piano stesso, quanto neI MM 12/96 del 17.4.1996 e nella tabella riassuntiva allestita ai fini del prelievo.I requisiti posti all’obbligo contributivo sono dunque adempiuti (art. 97 LALIA).

8.8.1. Secondo i ricorrenti anche l’imposizione di opere di rifacimento delle esistenti canalizzazioni sarebbe illegale poiché simili opere non apporterebbero alcun cambiamento e quindi alcun maggior valore agli immobili.L’argomento è infondato.8.2. Come detto, la fattispecie in esame verte sul prelievo di contributi provvisori o cosiddetti oneri preferenziali. Questi sono finalizzati a compensare il vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti comunali di evacuazione e depurazione delle acque e sono percepiti per la totalità delle opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005 cit.).Infatti, da un canto, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. D’altro canto, per una canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione.Di conseguenza, poiché le opere imposte – anche quelle di rifacimento – sono contemplate dal PGS, al momento del prelievo dei contributi il beneficio non può validamente essere messo in discussione.

9.9.1. I ricorrenti contestano il termine di pubblicazione del prospetto poiché, essendo troppo breve, non avrebbe permesso agli interessati di consultare gli atti.9.2. Il diritto di essere sentito, dedotto direttamente dall’art. 4 CF, è nello stesso tempo un’istituzione finalizzata all’istruzione della causa ed una facoltà concessa alle parti di partecipare alla formazione di decisioni che potrebbero lederne la situazione giuridica. Ad esso si riconduce, in particolare, anche il diritto di consultare gli atti – peraltro sancito dall’art. 20 cpv. 1 LPamm. – che si estende a tutti i documenti rilevanti per il giudizio (DTF 121 I 225 c. 2a; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 20).A norma dell’art. 102 cpv. 1 LALIA il prospetto dei contributi è pubblicato per 30 giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio Ufficiale. Essendo sancito dalla legge, il termine è perentorio (art. 11 LPamm.).In concreto il prospetto è stato pubblicato dal 1° al 30.9.2003 (cfr. FU 69/2003 del 29.8.2003), ossia nel pieno rispetto della normativa. D’altra parte, come già rilevato, gli atti del PGS erano da tempo consultabili presso la cancelleria comunale.Pertanto non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito.

10.I ricorrenti contestano, infine, la validità della procedura d’imposizione avviata negli anni ’80 e chiedono che il Tribunale di espropriazione dichiari priva di base legale la sospensione dell’incasso dei relativi contributi decisa dal Municipio.A prescindere dal fatto che l’argomento non ha alcuna pertinenza con la procedura in esame, va rilevato che nell’ambito della procedura di riscossione avviata negli anni ’80 solo i contributi espressamente impugnati furono annullati mentre quelli incontestati crebbero in giudicato; ciò è peraltro stato rammentato dal Municipio nello scritto già citato del 22.1.2003, inviato a tutti i contribuenti, con il quale le modalità di riscossione, la deduzione dei precedenti contributi e gli eventuali interessi sono stati ampiamente chiariti. La questione se, in esito alle sentenze emesse il 21.11.1990, fosse necessario od opportuno sospendere l’incasso dei contributi e/o revocare l’intera procedura del 1981 non è di competenza di questo Tribunale.

11.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.).

per questi motivi

richiamati                        gli art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia:1.     Il ricorso è respinto.

2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico dei ricorrenti in solido.

3.     La presente decisione e definitiva.

4.     Intimazione a:

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per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco