Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.425
34178/410
Bellinzona
16 agosto 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 20 dicembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 16 dicembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 dicembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, per i seguenti fatti accertati il 29 settembre 2005 presso la dogana di Chiasso-Brogeda:
ha circolato con il motoveicolo SZ __________ senza possedere la richiesta licenza di condurre;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
che RI 1 è insorto con ricorso del 20 dicembre 2005, con il quale ha chiesto lannullamento della multa;
che la Sezione della circolazione non ha presentato osservazioni nel termine impartitole;
consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr;
che, giusta lart. 10 cpv. 2 prima frase LCStr, chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre;
che, secondo lart. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr, chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza richiesta è punito con larresto o la multa;
che il ricorrente si è opposto alla contravvenzione, sostenendo che il Verkehrsamt del Canton Svitto, __________ SZ, sarebbe incorso in un errore di traduzione quando, poco dopo il suo arrivo in Svizzera, gli ha rilasciato la licenza di condurre svizzera sulla base della sua licenza di condurre giapponese e di essere venuto a conoscenza soltanto dopo il controllo avvenuto alla dogana di Chiasso-Brogeda allorigine della presente procedura del fatto che la licenza elvetica non indicava il permesso di condurre i motoveicoli della categoria A;
che egli, a sostegno della sua tesi, afferma che non essendo perfettamente a conoscenza delle abbreviazioni delle varie categorie di veicoli nel nostro Paese ed essendo titolare di una licenza di condurre motoveicoli giapponese, ha sempre circolato in perfetta buona fede nella convinzione di essere in regola. Egli assevera infine di essere venuto a conoscenza dellerrore nella traduzione dopo i fatti in questione;
che linsorgente, con il proprio ricorso, ha prodotto una fotocopia della licenza di condurre svizzera, rilasciata il 7 ottobre 2005 dalle competenti autorità del Canton Svitto, dalla quale risulta che dal 7 ottobre 2004, e dunque anche al momento dei fatti in questione, fosse legittimato a condurre i motoveicoli della categoria A;
che dagli atti non emerge alcun elemento che faccia dubitare circa la conformità della fotocopia con loriginale;
che la Sezione della circolazione, Camorino, nel termine impartitole non ha formulato osservazioni e non ha nemmeno trasmesso lincarto concernente la risoluzione in oggetto;
che tuttavia la suddetta autorità si è trovata nellimpossibilità di evadere la richiesta della scrivente Pretura penale a causa dellagire del Verkehrsamt del Canton Svitto, il quale ha omesso di dare seguito alla domanda di precisazioni sulla base dellincarto e del ricorso formulatagli il 17 gennaio 2006 ed al susseguente sollecito del 20 giugno 2006, ma ha pure disatteso, senza fornire alcuna giustificazione, il termine assegnatogli da questo giudice per trasmettere lincarto concernente il ricorrente;
che, visto quanto precede, questo giudice, nonostante lassenza del predetto incarto, dispone di sufficienti elementi per ritenere credibile la versione addotta dallinsorgente;
che pertanto, in virtù del principio in dubio pro reo, il ricorrente va prosciolto dallaccusa formulata nei suoi confronti;
che, visto lesito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giudizio;
per questi motivi, visti gli art. art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3.Intimazione a:
Il giudice: Il segretario: