Sachverhalt
sostenendo quanto segue:Tengo a precisare che, durante la stesura del verbale, lagente __________ (non era presente al momento dei fatti) ha insistito sul fatto che, con la mia vettura sfrecciavo sulla strada (ove secondo lui vige il limite di 30 km) e ha, liberamente stimato (???) una velocità superiore ai 50/60 km orari, cosa che da parte mia è stata negata a più riprese, ma senza esito(cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 2 in fondo, presentate nellambito della procedura amministrativa di revoca della patente).
A prescindere dalla questione di sapere se le critiche mosse nei confronti dellagente verbalizzante siano fondate, non sarebbe comunque necessario esperire ulteriori accertamenti in merito alleccessiva velocità: in effetti, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ammettere che il limite massimo sia stato rispettato, la multa si giustificherebbe in ogni caso alla luce dellinfrazione legata alla velocità inadeguata alle circostanze. Pertanto, largomentazione sviluppata dal ricorrente non è né liberatoria né tale da sminuire la sua imprudenza. Infatti, le caratteristiche del caso richiedevanoladeguamento della velocità: come dimostra la documentazione fotografica allegata al ricorso, in quel tratto di strada la larghezza è di 3,50 metri e in quel momento vi erano diversi pedoni (avventori dei campeggi e degli esercizi pubblici presenti nelle immediate vicinanze), circostanza rimasta incontestata.Il fatto di trovarsi in una via pubblica in cui è richiesta una particolare prudenza, imponeva a maggior ragione allinteressato di tenere una velocità adeguataonde evitare dimettere in pericolo lincolumità degli altri utenti della strada.
Daltronde, se il comportamento del ricorrente fosse stato incensurabile, mal si comprenderebbe la reazione iniziale degli agenti e, in particolare, il manifesto disappunto dimostrato con gli asserti epiteti che egli sostiene gli siano stati proferiti. Sintomatica in proposito è la domanda che a suo stesso dire gli sarebbe stata posta:sei deficiente a comportarti in maniera simile?(cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 2).
Tale reazione, a mente di questo giudice, non può essere legata al solo uso sconsiderato dei fari di priorità blu, ma lascia supporre che si riferisca a un gesto ancor più grave e pericoloso, ciò che ha del resto condotto lautorità di primo grado a trasmettere in un primo tempo gli atti al Ministero pubblico, ipotizzando uninfrazione grave alla LCStr.
Per quanto attienealla mancata intimazione verbale della velocità inadeguata ed eccessiva peraltro irrilevante ai fini della procedura, che è stata correttamente avviata con lintimazione di contravvenzione 21 ottobre 2005 da parte della Sezione della circolazione risulta del tutto improbabile che il giorno dei fatti la polizia non abbia fatto notare allinsorgente tale infrazione, visto che lintervento degli agenti denuncianti traeva giustificazione proprio da questo motivo. Infatti dal rapporto di segnalazione 11 agosto 2005 si desume inequivocabilmente che lattenzione degli agenti è stata inizialmente attirata dalla velocità del veicolo condotto dal ricorrente, che procedeva in senso opposto; ciò che ha indotto gli agenti a invertire la loro direzione di marcia per seguirlo e fermarlo, dopo avere notato che in un secondo tempo aveva pure azionato il dispositivo di luci prioritarie.
Di conseguenza, la contestazione del ricorrente relativa alla velocità eccessiva e inadeguata non è fondata.
7.Circaluso illegale dei fari di priorità blu, linsorgente non nega di aver commesso linfrazione rimproveratagli,ritengo si di avere sbagliato, ma adduce di non averlo fattocon un proposito intenzionale(cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 3, secondo paragrafo). Nondimeno, egli sostiene:sbadatamente, con il gomito, immisi il dispositivo di accensione (posizionato provvisoriamente nellaccendi sigarette) e lo stesso si mise in funzione per non più di 4/5 secondi. Infatti prontamente lo scollegai, lo deposi sul sedile accanto alla guida e decisi di invertire la direzione di marcia e tornare verso il mio domicilio(cfr. citate osservazioni, pag. 1, punto 3).
Nella fattispecie, la versione del ricorrente è poco attendibile.
Risulta infatti perlomeno strano che dopo lasserta involontaria accensione del dispositivo a fari di priorità egli abbia deciso, senza fornire alcuna spiegazione al riguardo,di invertire la direzione di marcia e tornare verso il domicilio.Questa dichiarazione autorizza a credere che in quel momento egli abbia voluto, di proposito, saggiare concretamente le potenzialità di tale dispositivo. Inoltre, il fatto che lo stesso si sia inserito al solo contatto con il gomito del ricorrente, comprova, contrariamente a quanto da lui preteso, che il dispositivo non era sistemato soltantoprovvisoriamentee quindi non era necessarioterminare di collegarlo al supporto dellaccendisigari una volta giunto in loco(cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 1, punto 2).
Si rileva comunque come il ricorrente, già solo per il fatto di aver installato dei fari di priorità, ha violato le disposizioni legali per aver circolato con un veicolo non conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr; art. 110 cpv. 4 e 141 cpv. 4 OETV); infrazione che nella fattispecie assume particolare gravità considerato che egli, in qualità di allievo soccorritore professionista, nonché della scuola superiore in cure infermieristiche, era perfettamente a conoscenza, per suo stesso dire, delle norme vigenti in materia.
In siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che linsorgente abbia effettivamente commesso linfrazione ravvisata.
8.In definitiva il ricorrente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata.
Visto quanto precede, lasanzione inflitta appare senzaltro proporzionata alla gravità dell'infrazione suscettibile di compromettere lincolumità altrui ed è rettamente commisurata al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr) che questo giudice, in considerazione del fatto che il ricorrente è uno studente, ritienein via del tutto eccezionaledi poter contenere in fr. 150.-.
per questi motivi, visti gli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 110 cpv. 4, 141 cpv. 4 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 7 Circa l’uso illegale dei fari di priorità blu, l’insorgente non nega di aver commesso l’infrazione rimproveratagli, “ritengo si di avere sbagliato”, ma adduce di non averlo fatto “con un proposito intenzionale” (cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 3, secondo paragrafo). Nondimeno, egli sostiene: “sbadatamente, con il gomito, immisi il dispositivo di accensione (posizionato provvisoriamente nell’accendi sigarette) e lo stesso si mise in funzione per non più di 4/5 secondi. Infatti prontamente lo scollegai, lo deposi sul sedile accanto alla guida e decisi di invertire la direzione di marcia e tornare verso il mio domicilio” (cfr. citate osservazioni, pag. 1, punto 3). Nella fattispecie, la versione del ricorrente è poco attendibile. R isulta infatti perlomeno strano che dopo l’asserta involontaria accensione del dispositivo a fari di priorità egli abbia deciso, senza fornire alcuna spiegazione al riguardo, “di invertire la direzione di marcia e tornare verso il domicilio”. Questa dichiarazione autorizza a credere che in quel momento egli abbia voluto, di proposito, saggiare concretamente le potenzialità di tale dispositivo. Inoltre, il fatto che lo stesso si sia inserito al solo contatto con il gomito del ricorrente, comprova, contrariamente a quanto da lui preteso, che il dispositivo non era sistemato soltanto “provvisoriamente” e quindi non era necessario “terminare di collegarlo al supporto dell’accendisigari una volta giunto in loco” (cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 1, punto 2). Si rileva comunque come il ricorrente, già solo per il fatto di aver installato dei fari di priorità, ha violato le disposizioni legali per aver circolato con un veicolo non conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr; art. 110 cpv. 4 e 141 cpv. 4 OETV); infrazione che nella fattispecie assume particolare gravità considerato che egli, in qualità di allievo soccorritore professionista, nonché della scuola superiore in cure infermieristiche, era perfettamente a conoscenza, per suo stesso dire, delle norme vigenti in materia. In siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione ravvisata.
E. 8 In definitiva il ricorrente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata. Visto quanto precede, l a sanzione inflitta appare senz’altro proporzionata alla gravità dell'infrazione – suscettibile di compromettere l’incolumità altrui – ed è rettamente commisurata al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr) che questo giudice, in considerazione del fatto che il ricorrente è uno studente, ritiene – in via del tutto eccezionale – di poter contenere in fr. 150.-. per questi motivi, visti gli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 110 cpv. 4, 141 cpv. 4 OETV; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
E. 19 settembre 2005, pag. 3, secondo paragrafo). Nondimeno, egli sostiene:sbadatamente, con il gomito, immisi il dispositivo di accensione (posizionato provvisoriamente nellaccendi sigarette) e lo stesso si mise in funzione per non più di 4/5 secondi. Infatti prontamente lo scollegai, lo deposi sul sedile accanto alla guida e decisi di invertire la direzione di marcia e tornare verso il mio domicilio(cfr. citate osservazioni, pag. 1, punto 3).
Nella fattispecie, la versione del ricorrente è poco attendibile.
Risulta infatti perlomeno strano che dopo lasserta involontaria accensione del dispositivo a fari di priorità egli abbia deciso, senza fornire alcuna spiegazione al riguardo,di invertire la direzione di marcia e tornare verso il domicilio.Questa dichiarazione autorizza a credere che in quel momento egli abbia voluto, di proposito, saggiare concretamente le potenzialità di tale dispositivo. Inoltre, il fatto che lo stesso si sia inserito al solo contatto con il gomito del ricorrente, comprova, contrariamente a quanto da lui preteso, che il dispositivo non era sistemato soltantoprovvisoriamentee quindi non era necessarioterminare di collegarlo al supporto dellaccendisigari una volta giunto in loco(cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 1, punto 2).
Si rileva comunque come il ricorrente, già solo per il fatto di aver installato dei fari di priorità, ha violato le disposizioni legali per aver circolato con un veicolo non conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr; art. 110 cpv. 4 e 141 cpv. 4 OETV); infrazione che nella fattispecie assume particolare gravità considerato che egli, in qualità di allievo soccorritore professionista, nonché della scuola superiore in cure infermieristiche, era perfettamente a conoscenza, per suo stesso dire, delle norme vigenti in materia.
In siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che linsorgente abbia effettivamente commesso linfrazione ravvisata.
8.In definitiva il ricorrente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata.
Visto quanto precede, lasanzione inflitta appare senzaltro proporzionata alla gravità dell'infrazione suscettibile di compromettere lincolumità altrui ed è rettamente commisurata al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr) che questo giudice, in considerazione del fatto che il ricorrente è uno studente, ritienein via del tutto eccezionaledi poter contenere in fr. 150.-.
per questi motivi, visti gli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC;
E. 22 cpv. 1 OSStr; 110 cpv. 4, 141 cpv. 4 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.423
34214/403
Bellinzona
14 giugno 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Frida Andreotti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 dicembre 2005 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione 16 dicembre 2005 n. 34214/403 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 9 gennaio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazionecon decisione 16 dicembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura TI __________, circolava a velocità eccessiva ed inadeguata creando pericolo ai pedoni su una strada stretta. Inoltre montava ed abusava illegalmente dei fari di priorità blu.
Fatti accertati il 27 luglio 2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 110 cpv. 4, 141 cpv. 4 OETV.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Contesta integralmente la descrizione dei fatti addebitatagli dagli agenti della Polizia comunale di __________, sostenendo in particolare che linfrazione imputatagli concernente la velocità eccessiva e inadeguata non è stata commessa, poiché non stava circolando al di sopra del limite stabilito. Il ricorrente si duole inoltre dellassenza di qualsiasi riscontro probatorio e afferma peraltro che tale accusa gli è stata contestata solo una settimana dopo laccaduto, in occasione della stesura del verbale di interrogatorio. Eccepisce infine di aver azionato involontariamente sulla via pubblica il dispositivo a luci blu prioritarie.
C.La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia (art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr). Per lart. 32 LCStr,la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alla peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello(cpv. 1).Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (cpv. 2).
I segnali «Velocità massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC). Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (26 cpv. 1LCStr).
A tenore dellart. 29 LCStr, i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata.Èvietato qualsiasi altro dispositivo dilluminazione applicato fuori del veicolo o diretto verso lesterno, in particolare le luci orientabili e i fari a lunga portata(art. 110 cpv. 4 e 141 cpv. 4 OETV).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con larresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Parimenti, secondo lart. 93 cifra 2 prima frase LCStr, chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta lattenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con larresto o con la multa.
3.Nella fattispecie la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, daver circolato a velocità eccessiva e inadeguata creando pericolo ai pedoni su una strada stretta e daver montato e abusato illegalmente dei fari di priorità blu.
4.In sede ricorsuale, linsorgente eccepisce di non aver superato il limite di velocità stabilito allorquando si trovava nei pressi del __________.La Polizia non ha portato prova alcuna a sostegno delle tesi dellUfficio giuridico della circolazione, ovvero del fattoche (il ricorrente)avrebbe viaggiato per un determinato tratto ad una velocità superiore ai 50/60 Km/h. Nel caso che occupa, la Polizia non era alla guida di unauto civetta, veicolo munito dellapposita apparecchiatura per il rilevamento elettronico della velocità, e nemmeno stava procedendo ad un normale controllo radar(cfr. ricorso pag. 3, punto 5).Orbene, il ricorrente mette in dubbio laffidabilità dellaccertamento di velocità effettuato dagli agenti denuncianti, dolendosi della mancanza di mezzi probatori oggettivi e verificabili che possano confermare quanto ritenuto a suo carico.
5.Nel rapporto di segnalazione 11 agosto 2005, uno degli agenti denuncianti ha precisato quanto segue:in considerazionedella velocità si decideva di seguire la vettura e di fermarla visto che procedeva ad una velocità inadeguata al tracciato menzionato e che inoltre sul campo stradale vi era una forte affluenza di pedoni e la velocità massima per quel tragitto è di 50 Km/h, velocità di sicuro non rispettata.
6.Le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dellautorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Riguardo allassenza di mezzi probatori oggettivi e verificabili, giova ricordare che laccertamento di uninfrazione può avvenire anche in assenza di speciali apparecchiature, per esempio mediante la constatazione oculare di agenti di polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo. Si sottolinea pertanto come gli accertamenti e le osservazioni di agenti denuncianti siano, contrariamente a quanto sostenuto dallinsorgente, dei mezzi di prova a tutti gli effetti: non è indispensabile disporre di fotografie, filmati o altri mezzi di prova tangibili.
In concreto,dopo aver raffrontato la versione del ricorrente con la versione degli agenti denuncianti,non è dato di vedere, né linteressato spiega, in che modo l'agente denunciante certo di aver notato che lavelocità eradi sicuro non rispettata(cfr. rapporto citato, secondo paragrafo) possa ragionevolmente essersi sbagliato, o che motivo egli avesse per denunciare un fatto a lui incerto o finanche per dichiarare circostanze inveritiere,con il rischio, tra laltro, dincorrere in sanzioni amministrative o penali.In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato le versioni agli atti, non ritiene in definitiva sussistere alcun elemento che induca a scostarsi dagli accertamenti di polizia, a ragione ritenuti dallautorità di primo grado.
Si rileva inoltre che nel verbale di interrogatorio 5 agosto 2005 il ricorrente ammette cheandavo tra i 50/60 km/h e allincrocio tra via __________ e il cavalcavia non ho rallentato la mia corsae che nei pressi dei __________ circolavaad una velocità inferiore ai 50 km/h(cfr. verbale citato, risposte n. 6 e 7), considerata inadeguata alle circostanze; solo in seguito egli cerca di giustificare lammissione dei fatti sostenendo quanto segue:Tengo a precisare che, durante la stesura del verbale, lagente __________ (non era presente al momento dei fatti) ha insistito sul fatto che, con la mia vettura sfrecciavo sulla strada (ove secondo lui vige il limite di 30 km) e ha, liberamente stimato (???) una velocità superiore ai 50/60 km orari, cosa che da parte mia è stata negata a più riprese, ma senza esito(cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 2 in fondo, presentate nellambito della procedura amministrativa di revoca della patente).
A prescindere dalla questione di sapere se le critiche mosse nei confronti dellagente verbalizzante siano fondate, non sarebbe comunque necessario esperire ulteriori accertamenti in merito alleccessiva velocità: in effetti, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ammettere che il limite massimo sia stato rispettato, la multa si giustificherebbe in ogni caso alla luce dellinfrazione legata alla velocità inadeguata alle circostanze. Pertanto, largomentazione sviluppata dal ricorrente non è né liberatoria né tale da sminuire la sua imprudenza. Infatti, le caratteristiche del caso richiedevanoladeguamento della velocità: come dimostra la documentazione fotografica allegata al ricorso, in quel tratto di strada la larghezza è di 3,50 metri e in quel momento vi erano diversi pedoni (avventori dei campeggi e degli esercizi pubblici presenti nelle immediate vicinanze), circostanza rimasta incontestata.Il fatto di trovarsi in una via pubblica in cui è richiesta una particolare prudenza, imponeva a maggior ragione allinteressato di tenere una velocità adeguataonde evitare dimettere in pericolo lincolumità degli altri utenti della strada.
Daltronde, se il comportamento del ricorrente fosse stato incensurabile, mal si comprenderebbe la reazione iniziale degli agenti e, in particolare, il manifesto disappunto dimostrato con gli asserti epiteti che egli sostiene gli siano stati proferiti. Sintomatica in proposito è la domanda che a suo stesso dire gli sarebbe stata posta:sei deficiente a comportarti in maniera simile?(cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 2).
Tale reazione, a mente di questo giudice, non può essere legata al solo uso sconsiderato dei fari di priorità blu, ma lascia supporre che si riferisca a un gesto ancor più grave e pericoloso, ciò che ha del resto condotto lautorità di primo grado a trasmettere in un primo tempo gli atti al Ministero pubblico, ipotizzando uninfrazione grave alla LCStr.
Per quanto attienealla mancata intimazione verbale della velocità inadeguata ed eccessiva peraltro irrilevante ai fini della procedura, che è stata correttamente avviata con lintimazione di contravvenzione 21 ottobre 2005 da parte della Sezione della circolazione risulta del tutto improbabile che il giorno dei fatti la polizia non abbia fatto notare allinsorgente tale infrazione, visto che lintervento degli agenti denuncianti traeva giustificazione proprio da questo motivo. Infatti dal rapporto di segnalazione 11 agosto 2005 si desume inequivocabilmente che lattenzione degli agenti è stata inizialmente attirata dalla velocità del veicolo condotto dal ricorrente, che procedeva in senso opposto; ciò che ha indotto gli agenti a invertire la loro direzione di marcia per seguirlo e fermarlo, dopo avere notato che in un secondo tempo aveva pure azionato il dispositivo di luci prioritarie.
Di conseguenza, la contestazione del ricorrente relativa alla velocità eccessiva e inadeguata non è fondata.
7.Circaluso illegale dei fari di priorità blu, linsorgente non nega di aver commesso linfrazione rimproveratagli,ritengo si di avere sbagliato, ma adduce di non averlo fattocon un proposito intenzionale(cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 3, secondo paragrafo). Nondimeno, egli sostiene:sbadatamente, con il gomito, immisi il dispositivo di accensione (posizionato provvisoriamente nellaccendi sigarette) e lo stesso si mise in funzione per non più di 4/5 secondi. Infatti prontamente lo scollegai, lo deposi sul sedile accanto alla guida e decisi di invertire la direzione di marcia e tornare verso il mio domicilio(cfr. citate osservazioni, pag. 1, punto 3).
Nella fattispecie, la versione del ricorrente è poco attendibile.
Risulta infatti perlomeno strano che dopo lasserta involontaria accensione del dispositivo a fari di priorità egli abbia deciso, senza fornire alcuna spiegazione al riguardo,di invertire la direzione di marcia e tornare verso il domicilio.Questa dichiarazione autorizza a credere che in quel momento egli abbia voluto, di proposito, saggiare concretamente le potenzialità di tale dispositivo. Inoltre, il fatto che lo stesso si sia inserito al solo contatto con il gomito del ricorrente, comprova, contrariamente a quanto da lui preteso, che il dispositivo non era sistemato soltantoprovvisoriamentee quindi non era necessarioterminare di collegarlo al supporto dellaccendisigari una volta giunto in loco(cfr. osservazioni 19 settembre 2005, pag. 1, punto 2).
Si rileva comunque come il ricorrente, già solo per il fatto di aver installato dei fari di priorità, ha violato le disposizioni legali per aver circolato con un veicolo non conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr; art. 110 cpv. 4 e 141 cpv. 4 OETV); infrazione che nella fattispecie assume particolare gravità considerato che egli, in qualità di allievo soccorritore professionista, nonché della scuola superiore in cure infermieristiche, era perfettamente a conoscenza, per suo stesso dire, delle norme vigenti in materia.
In siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che linsorgente abbia effettivamente commesso linfrazione ravvisata.
8.In definitiva il ricorrente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata.
Visto quanto precede, lasanzione inflitta appare senzaltro proporzionata alla gravità dell'infrazione suscettibile di compromettere lincolumità altrui ed è rettamente commisurata al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr) che questo giudice, in considerazione del fatto che il ricorrente è uno studente, ritienein via del tutto eccezionaledi poter contenere in fr. 150.-.
per questi motivi, visti gli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 110 cpv. 4, 141 cpv. 4 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).