Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 La Divisione dell’ambiente, come detto, rimprovera al ricorrente di avere, “ nell’esercizio della caccia alta, abbattuto una marmotta omettendone l’iscrizione sul foglio di controllo ”.
E. 3 L’insorgente non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado –proclamando peraltro la mancata intenzionalità nella commissione dell’infrazione - ma ritiene che “la condanna alla privazione di cacciare per un anno sia severa”. Egli soggiunge che “un anno con la condizionale sarebbe già stato abbastanza visto che è stata la prima e sicuramente sarà anche l’ultima volta, guardando il mio stato d’animo per quello che ho fatto, d’incappare in futuro in altre infrazioni sulla caccia” .
E. 4 L'art. 11 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC; RL 8.5.1.1) impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così come la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci (primo periodo). Chiunque contravviene alla legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr. 20’000.– (art. 41 LCC). Egli è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato del diritto di cacciare quando, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale, sussiste una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della presente legge” (art. 43 LCC).
E. 5 Nella fattispecie l’insorgente, come visto, riconosce l’errore commesso e non contesta né la multa, né il risarcimento del danno. Il ricorso si limita alla questione della pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un anno. L’insorgente ritiene infatti che tale pena sia eccessiva se si considera che è alla sua prima infrazione e che in tali circostanze sarebbe stata sufficiente la sospensione condizionale della pena. Egli reputa, in sostanza, che “con il pagamento di una contravvenzione lo scopo della legge (preventivo) sia raggiunto, avendo compreso pienamente il difetto del mio agire” (cfr. osservazioni 11 agosto 2005 alla Divisione dell’ambiente).
E. 6 Per l’art. 43 LCC la patente può essere revocata o negata dall’autorità giudicante, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale (in casu non adempiuti), quando sussiste una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della presente legge”. La violazione perpetrata dall'insorgente rientra senz'altro nel campo d'applicazione della legge, in specie dell'art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e permetterne il controllo, per cui la sanzione pecuniaria inflitta si giustifica, quand’anche si volesse ammettere che egli abbia agito per negligenza; tesi che va comunque esclusa tenuto conto di quanto ammesso dal ricorrente medesimo in sede di interrogatorio il giorno dell’infrazione: “sapevo benissimo che questo modo di fare non era corretto e me ne rendo conto” (cfr. verbale di interrogatorio 8 settembre 2004). Il fatto è che l'art. 43 LCC esige, come detto, una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 della legge o una grave violazione di altre norme. Ora, l'insorgente non ha violato reiteratamente l'art. 11 LCC, essendo egli incensurato. Né l’inosservanza della norma in materia denota, tutto sommato, una gravità tale da giustificare il ritiro della patente alla prima infrazione. Vero che i motivi che hanno spinto il ricorrente a commettere l’infrazione rivelano una sconsiderata e inscusabile frivolezza, tuttavia egli ha dato prova di essersi sinceramente pentito rimettendosi senza riserve alla sanzione dell’autorità. In conclusione, si rileva che la circostanza secondo cui la pena accessoria è stata prevista anche nel decreto di accusa 21 marzo 2005 emesso a carico del ricorrente e annullato con sentenza 26 luglio 2005 della Pretura penale, non giustifica evidentemente tale tipo di provvedimento se non ne sono adempiuti i presupposti legali.
E. 7 Il ricorso merita pertanto accoglimento, motivo per cui la pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un anno deve essere annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia. per questi motivi visti gli art. 11, 41, 43, 44 cpv. 2, 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC; 21 LCP; 1 e segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato: “Il signor RI 1, è condannato: · al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) · al risarcimento della marmotta per un importo di fr. 50.- (cinquanta). 2. Non si prelevano né tasse né spese dell’odierno giudizio. 3. Intimazione a: Divisione dell'ambiente, Bellinzona, Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.421
192 104
Bellinzona
2 giugno 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 dicembre 2005 presentato da
RI 1,
difeso da: DI 1,
contro
la decisione 9 dicembre 2005 n. __________ emessa dalla Divisione dell'ambiente, Bellinzona,
viste le osservazioni 9 gennaio 2006 presentate dalla Divisione dellambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 9 dicembre 2005 la Divisione dellambiente ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre a tasse e spese di giustizia di fr. 30.- e a un risarcimento di fr. 50.-, privandolo del diritto di cacciare per un anno, per avere,nellesercizio della caccia alta, abbattuto una marmotta omettendone liscrizione sul foglio di controllo.
Il fatto è stato accertato l8 settembre 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21 LCP; 11, 41, 43, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo in sostanza lannullamento della condanna alla privazione del diritto di cacciare.
Linsorgente non contesta né linfrazione né la multa, ma ritiene che la pena accessoria della privazione del diritto di cacciare sia sproporzionata se si pon mente al fatto che si tratta del suo primo errore in ambito venatorio.
C.La divisione dellambiente propone, di contro, che il ricorso sia respinto e la decisione impugnata confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art. 12 LPContr. Lo scritto 26 gennaio 2006 inoltrato a complemento del gravame - che, di fatto, non aggiunge nulla di nuovo alle argomentazioni ricorsuali, ritenuto che il giudice è comunque tenuto ad applicare il diritto secondo la nota massimaiura novit curia- è per contro inammissibile, in quantola procedura per le contravvenzioni non conferisce alle parti la facoltà di presentare un doppio scambio di allegati (replica).
2.La Divisione dellambiente, come detto, rimprovera al ricorrente di avere, nellesercizio della caccia alta, abbattuto una marmotta omettendone liscrizione sul foglio di controllo.
3.Linsorgente non contesta la fattispecie ravvisata dallautorità di primo grado proclamando peraltro la mancata intenzionalità nella commissione dellinfrazione - ma ritiene chela condanna alla privazione di cacciare per un anno sia severa.Egli soggiunge cheun anno con la condizionale sarebbe già stato abbastanza visto che è stata la prima e sicuramente sarà anche lultima volta, guardando il mio stato danimo per quello che ho fatto, dincappare in futuro in altre infrazioni sulla caccia.
4.L'art. 11 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC; RL 8.5.1.1) impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così come la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci (primo periodo).
Chiunque contravviene alla legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr. 20000. (art. 41 LCC).
Egli è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato del diritto di cacciare quando, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale, sussiste una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della presente legge (art. 43 LCC).
5.Nella fattispecie linsorgente, come visto, riconosce lerrore commesso e non contesta né la multa, né il risarcimento del danno. Il ricorso si limita alla questione della pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un anno. Linsorgente ritiene infatti che tale pena sia eccessiva se si considera che è alla sua prima infrazione e che in tali circostanze sarebbe stata sufficiente la sospensione condizionale della pena. Egli reputa, in sostanza, checon il pagamento di una contravvenzione lo scopo della legge (preventivo) sia raggiunto, avendo compreso pienamente il difetto del mio agire(cfr. osservazioni 11 agosto 2005 alla Divisione dellambiente).
6.Per lart. 43 LCC la patente può essere revocata o negata dallautorità giudicante, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale (in casunon adempiuti), quando sussiste una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della presente legge.
La violazione perpetrata dall'insorgente rientra senz'altro nel campo d'applicazione della legge, in specie dell'art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e permetterne il controllo, per cui la sanzione pecuniaria inflitta si giustifica, quandanche si volesse ammettere che egli abbia agito per negligenza; tesi che va comunque esclusa tenuto conto di quanto ammesso dal ricorrente medesimo in sede di interrogatorio il giorno dellinfrazione:sapevo benissimo che questo modo di fare non era corretto e me ne rendo conto(cfr. verbale di interrogatorio 8 settembre 2004).
Il fatto è che l'art. 43 LCC esige, come detto, una trasgressionereiterataagli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 della legge o unagrave violazionedi altre norme.
Ora, l'insorgente non ha violato reiteratamente l'art. 11 LCC, essendo egli incensurato. Né linosservanza della norma in materia denota, tutto sommato, una gravità tale da giustificare il ritiro della patente alla prima infrazione. Vero che i motivi che hanno spinto il ricorrente a commettere linfrazione rivelano una sconsiderata e inscusabile frivolezza, tuttavia egli ha dato prova di essersi sinceramente pentito rimettendosi senza riserve alla sanzione dellautorità.
In conclusione, si rileva che la circostanza secondo cui la pena accessoria è stata prevista anche nel decreto di accusa 21 marzo 2005 emesso a carico del ricorrente e annullato con sentenza 26 luglio 2005 della Pretura penale, non giustifica evidentemente tale tipo di provvedimento se non ne sono adempiuti i presupposti legali.
7.Il ricorso merita pertanto accoglimento, motivo per cui la pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un anno deve essere annullata.
Visto lesito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
per questi motivi visti gli art. 11, 41, 43, 44 cpv. 2, 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC; 21 LCP; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
Il signor RI 1, è condannato:
·al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento)
·al risarcimento della marmotta per un importo di fr. 50.- (cinquanta).
2.Non si prelevano né tasse né spese dellodierno giudizio.
3.Intimazione a:
Divisione dell'ambiente, Bellinzona,
Il presidente: La segretaria: