Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.402
166 190
Bellinzona
15 maggio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 novembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 166 190 del 25 novembre 2005 emessa dalla Divisione dellambiente, Bellinzona
viste le osservazioni del 22 dicembre 2005 presentate dalla Divisione dellambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione del 25 novembre 2005 la Divisione dellambiente ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300., oltre a tasse e spese di giustizia di fr. 30. e a un risarcimento di fr. 100., privandolo del diritto di cacciare per un anno, pena sospesa con la condizionale, per avere, nellesercizio della caccia alta, omesso di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto delluccisione, un camoscio maschio anzello.
Il fatto è stato accertato il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21 LCP; 11, 41, 43, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
C.La Divisione dellambiente nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.La Divisione dellambiente rimprovera al ricorrente di avere, nellesercizio della caccia alta, omesso di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto delluccisione, un camoscio maschio anzello.
3.Linsorgente non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dallautorità di primo grado, ma si giustifica asserendo che, non avendo trovato una penna sul posto dellabbattimento, era mia intenzione dirigermi nel cascinale per procedere alliscrizione. In sostanza egliritiene:
1° - il ritiro immediato della licenza, un provvedimento alquanto inclemente;
2° - la multa di franchi 300. sproporzionata se paragonata allinfrazione commessa;
3° - il risarcimento del capo abbattuto ingiustificato, considerato il fatto che ero in possesso della regolare licenza e lanimale risultava del tutto regolare, quindi già risarcito! (cfr. ricorso 29 novembre 2005).
4.Lart. 11 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC; RL 8.5.1.1) impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è concretata dallart. 29 lett. a del relativo regolamento (RALCC; RL 8.5.1.1.1), secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto delluccisione nel foglio di controllo, il giorno, lora, il Comune e il luogo dellabbattimento, così come la specie, letà e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci (primo periodo).
Chiunque contravviene alla legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr. 20 000. (art. 41 LCC). Egli è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato del diritto di cacciare quando, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale, sussiste una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della presente legge (art. 43 LCC).
5.La violazione perpetrata dallinsorgente rientra senzaltro nel campo di applicazione della legge, in specie dellart. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e permetterne il controllo, per cui la sanzione pecuniaria inflitta si giustifica, quandanche si volesse ammettere che egli abbia agito per negligenza (non portando seco una penna per iscrivere immediatamente sul posto delluccisione il capo abbattuto). Daltronde, se avesse voluto evitare di incorrere nellinfrazione, gli sarebbe bastato lasciare lanimale sul posto dellabbattimento e recarsi immediatamente al cascinale, distante, per suo stesso dire, pochi minuti da tale luogo, per procurarsi una penna.
Per quanto attiene alla privazione del diritto di cacciare, il fatto è che lart. 43 LCC esige, come detto, una trasgressionereiterataagli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 della legge o unagrave violazionedi altre norme. Ora, linsorgente non ha violato reiteratamente lart. 11 LCC, essendo egli incensurato. Né linosservanza della norma in materia denota, tutto sommato, una gravità tale da giustificare il ritiro della patente alla prima infrazione, indipendentemente dal fatto a sapere se il ricorrente ha agito intenzionalmente o per negligenza, visto che in entrambi i casi si incorre nella stessa sanzione. Su questo punto il ricorso merita pertanto accoglimento.
Per quanto attiene al risarcimento del camoscio si rileva che, come giustamente sottolineato dallautorità dipartimentale e come già riportato in precedenza, tale provvedimento è previsto allart. 45 LCC, a prescindere dal fatto che in concreto il ricorrente era in possesso dellautorizzazione annuale per la caccia alta e lanimale era cacciabile.
La Divisione dellambiente precisa inoltre che il risarcimento richiesto equivale al valore dellanimale morto che si differenzia dal valore vivo, nettamente superiore al primo. Il valore morto viene applicato quando il capo ucciso rientra nel contingente fissato (quindi capo potenzialmente cacciabile), mentre quello vivo quando il capo non è cacciabile. Il valore morto equivale grosso modo al valore della carne, mentre quello vivo ai costi per la sostituzione dellanimale. Va inoltre considerato che il camoscio in oggetto, essendo frutto di unazione irregolare, avrebbe potuto essere sequestrato dal guardacaccia. Siccome è stato lasciato al cacciatore, questultimo deve perlomeno pagare il valore morto della carne (cfr. osservazioni 22 dicembre 2005 della Divisione dellambiente, pag. 3).
Il ricorrente è quindi tenuto al risarcimento del camoscio, come fissato nella decisione impugnata.
6.La multa è peraltroconfacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Non va poi disatteso che se, oltre allinfrazione di cui sopra, fosse stata comprovata la precisa volontà di omettere liscrizione, limporto della multa sarebbe stato certamente superiore.
In definitiva il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata di conseguenza.
Lesito del ricorso giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese dellodierno giudizio.
per questi motivi visti gli art. 11, 41, 43, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 29 lett. a e 69 RALCC; 21 LCP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè parzialmente accoltoe il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
Il signor RI 1, __________ è condannato:
·al pagamento di una multa di fr. 300. (trecento);
·al risarcimento del camoscio maschio anzello per un importo di fr. 100. (cento).
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: