opencaselaw.ch

30.2005.386

REVISIONE

Ticino · 2006-01-18 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2005.386

29486/410

Bellinzona

18 gennaio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sull’istanza di revisione 7 dicembre 2005 presentata da

RI 1

della sentenza 29 novembre 2005 con la quale questo giudice ha statuito sul ricorso contro la decisione 4 novembre 2005 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

rilevato                               che l’istanza non ha formato oggetto di intimazione;

considerato                      in fatto e in diritto

che con decisione 4 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-;

che contro la suddetta risoluzione la multata ha interposto ricorso, che è stato dichiarato irricevibilein limine litisda questo giudice con sentenza 29 novembre 2005, poiché tardivo;

che RI 1 presenta ora un’istanza di revisione, invocando l’esistenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (art. 299 lett. c CPP, al quale rinvia l’art. 19 cpv. 1 LPContr);

che a sostegno della propria domanda l’istante produce due dichiarazioni testimoniali scritte (doc. 1c e 1d) attestanti che il ricorso è stato inoltrato in data 24 novembre 2005 alle ore 22.50, ossia l’ultimo giorno utile per ricorrere (cfr. sentenza del 29 novembre 2005, consid. B);

che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 7 cpv. 4 LPContr), ciò che è avvenuto in specie;

che alla luce delle nuove prove prodotte, occorre pertanto ammettere che il ricorso 24 novembre 2005 è tempestivo e quindi ricevibile in ordine;

che di conseguenza, l’istanza di revisione va accolta, con conseguente annullamento della decisione 29 novembre 2005;

che visto l’esito dell’istanza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi                 visti gli artt. 299 CPP, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.L’istanza di revisioneè accoltae la decisione 29 novembre 2005annullata.

2.È assegnato alla Sezione della circolazione un termine di15 giorniper le osservazioni di merito.

3.Non si prelevano né tasse né spese; non si assegnano ripetibili.

4.Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino (con annesso incarto).

Il presidente:                                                                            La segretaria: