Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 LCStr; 1 cpv. 8, 18 cpv. 2 lett. d ONC; 16, 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4.Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
E. 2 La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
E. 3 Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
E. 4 Intimazione a: . Il giudice: Il segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.377
29160/404
Bellinzona
18 ottobre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 12 novembre 2005 presentato da
RI 1domiciliato a ___________
contro
la decisione 28 ottobre 2005 emessa d,
viste le osservazioni 18 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 28 ottobre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 80.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 14 giugno 2005 in territorio di __________:
si è fermato con il veicolo __________ in unarea su cui è segnalato il divieto di fermata;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 30 OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 12 novembre 2005, con il quale ha chiesto lannullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 18 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr;
che, giusta lart. 27 cpv. 1 LCStr, lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni;
che, secondo lart. 30 cpv. 1 OSStr, il segnale Divieto di fermata (2.49) vieta la fermata volontaria e il segnale Divieto di parcheggio (2.50) il parcheggio di veicolo dalla parte della strada provvista di tale segnale. Il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con larresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che per la fermata in aree su cui è segnalato il divieto di fermata (2.49); art. 30 OSStr) è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 80.-- (cifra 230.2 dellallegato 1 dellOrdinanza concernente le multe disciplinari);
che il ricorrente contesta daver commesso linfrazione addebitatagli, in quanto il suo veicolo era parcheggiato in Via __________, strada in cui non vi è alcun cartello di divieto di fermata. In effetti, questultimo è posto in Vicolo __________, la cui intersezione con Via __________ è situata circa 2 metri prima del luogo ove egli ha posteggiato. A suo dire, la sua autovettura era dunque parcheggiata fuori dalla zona di divieto (cfr. ricorso 12 novembre 2005, pag. 1);
che, ai sensi dellart. 16 cpv. 2 OSStr, con riserva di disposizioni derogatorie concernenti certi segnali di prescrizione, la prescrizione annunciata è valevole nel punto o a partire dal punto in cui è collocato il segnale, fino alla prossima intersezione; il segnale è ripetuto in questo luogo se la sua validità deve estendersi oltre lintersezione. Il segnale Divieto di fermata (2.49) è valevole fino al segnale corrispondente che indica la fine della prescrizione, ma al massimo fino alla fine della prossima intersezione (art. 16 cpv. 2 terza frase OSStr);
che, giusta lart. 1 cpv. 8 ONC, le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, luscita da unautorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni;
che, contrariamente a quanto sostiene dallinsorgente, lintersezione non è rappresentata semplicemente dalla linea che delimita lincontro di due strade (cfr. doc. E allegato al ricorso 12 novembre 2005), bensì tutta larea generata dal loro incrocio, ovvero i cosiddetti crocevia, sbocchi o biforcazioni;
che pertanto, nella presente fattispecie, la prescrizione segnalata dal cartello di divieto di fermata ubicato in Vicolo __________ si estende su tutta larea creata dallincrocio fra il Vicolo __________ e la Via __________ e quindi anche nella zona in cui il ricorrente ha posteggiato il suo veicolo (cfr. osservazioni 8 ottobre 2005, doc. da 1 a 3, nonché ricorso 12 novembre 2005, doc. E);
che inoltre, ai sensi dellart. 18 cpv. 2 lett. d ONC, è vietato fermarsi volontariamente alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale;
che, visto quanto precede, a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto una multa di fr. 80.-- per la violazione degli art. 27 cpv. 1 LCStr e 30 OSStr;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 1 cpv. 8, 18 cpv. 2 lett. d ONC; 16, 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4.Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario: