Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
E. 3 Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
E. 4 Intimazione a: . Il giudice: Il segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.369
29214/403
Bellinzona
9 ottobre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 4 novembre 2005 presentato da
RI 1dimorante a ___________
contro
la decisione 28 ottobre 2005 emessa dSezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 18 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 28 ottobre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 450.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 30.--, per i seguenti fatti accertati il 14 settembre 2005 in territorio di __________:
ha circolato con lautocarro __________, quale autista professionale, omettendo di far convertire la licenza di condurre estera con quella svizzera. Inoltre il veicolo era sovraccarico;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 14 LCStr, 67 cpv. 1 ONC, 42 cpv. 3bis lett. b, 147 cifra 1 OAC;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 4 novembre 2005, con il quale ha chiesto un riesame dellimporto della multa;
che nelle sue osservazioni del 18 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr;
che, secondo lart. 30 cpv. 2 prima frase LCStr, i veicoli non devono essere sovraccaricati;
che, giusta lart. 67 cpv. 1 lett. b ONC, il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare 32 t per i veicoli a motore con 4 assi;
che, ai sensi dellart. 96 cpv. 1 LCStr, chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della presente legge o nel singolo, è punito con larresto o con la multa;
che il ricorrente non nega che lautocarro da lui condotto fosse sovraccarico, come accertato dagli agenti di polizia, e daver così infranto le summenzionate disposizioni di legge;
che, per contro, linsorgente contesta laddebito daver circolato omettendo di far convertire la sua licenza estera con una svizzera, osservando che, come peraltro indicato anche nellintimazione di contravvenzione, la sua licenza di condurre italiana, valida per la categoria C, si trovava presso la Sezione della circolazione, onde ottenere, tramite conversione, quella svizzera;
che egli postula pertanto che venga rivisto limporto della multa inflittagli;
che, giusta lart. 42 cpv. 3bis lett. b OAC, le persone che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 e D1 o hanno bisogno di un permesso secondo lart. 25, hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera;
che, secondo lart. 147 cpv. 1 OAC, chi conduce con una licenza di condurre straniera, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere, è punito con la multa;
che il ricorrente, come da lui stesso riconosciuto, al momento del controllo di polizia non era ancora in possesso della licenza di condurre elvetica, in quanto era in attesa della conversione di quella italiana;
che il solo fatto che egli avesse chiesto la conversione della propria licenza italiana non significa ancora che potesse circolare sul territorio svizzero. In effetti egli si sarebbe dovuto astenere dalla guida a titolo professionale di un veicolo immatricolato in Svizzera della categoria C fintanto che gli fosse stata consegnata la necessaria licenza elvetica;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2, 30 cpv. 2, 93 cifra 2, 96 cifra 14 LCStr; 67 cpv. 1 ONC, 42 cpv. 3bis lett. b, 147 cifra 1 OAC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4.Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario: