Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.354
26659/410
Bellinzona
20 aprile 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 18 ottobre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 26659/410 del 7 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni dell11 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazionecon decisione del 7 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100., oltre alla tassa di giustizia fr. 20. e alle spese fr. 10., per i seguenti motivi:
"Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale divieto di svoltare a sinistra.
Fatti accertati l11 giugno 2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 25 cpv. 1 OSStr.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni dell11 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine. Per quanto attiene al sopralluogo richiesto dal ricorrente, si rileva che non è necessario disporre dello stesso, in quanto detta prova non appare suscettibile dinfluire sullesito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Nulla osta pertanto allesame del ricorso nel merito.
2.Giusta lart. 27 cpv. 1 LCStr, lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Il segnale «Divieto di svoltare a sinistra» (2.43) significa che è vietato svoltare a sinistra nel punto indicato (art. 25 cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con larresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.La Sezione della circolazione rimprovera al multato in applicazione delle predette disposizioni di avere, alla guida del proprio veicolo, omesso di osservare il segnale divieto di svoltare a sinistra.
4.Dal canto suo, il ricorrente, che non nega di per sé la fattispecie ravvisata dallautorità di prima istanza, eccepisce che il cartello di divieto di svolta a sinistra posto in prossimità dellaccesso dei posteggi del supermercato __________ non è chiaro. Secondo lart. 25 cpv. 1 OSStr, il segnale di divieto di svolta a sinistra (2.43) significa che è vietato svoltare a sinistranel punto indicato. Non essendoci alcuna strada, si deve presumere che il cartello vieti la svolta a sinistra solo a chi intende accedere ai posteggi della __________, quindi immediatamente dopo il cartello. Questa tesi è sostenuta anche dal fatto che questo divieto non viene applicato per laccesso alla rampa dei fornitori __________. Sullasfalto allentrata dei posteggi vi è tuttavia disegnato una freccia a forma di curva che induce a pensare che in quel posto si può svoltare a sinistra e che il cartello sia solo per laccesso alla rampa. Sullasfalto non è stata disegnata la linea continua 6.01 (Art. 73) o la doppia linea continua e tratteggiata 6.04 (Art. 73). La linea continua infatti avrebbe fatto meglio intendere la durata del cartello di divieto di svolta a sinistra.
In occasione della mia svolta a sinistra, essendoci una macchina ferma in attesa che si liberasse un posteggio, ho svoltato qualche metro più in giù e pertanto posso presumere che non avendo svoltato nel punto indicato dal segnale e non avendo varcato alcuna linea continua sullasfalto, non abbia commesso alcuna infrazione.(cfr. ricorso del 18 ottobre 2005).
5.Preliminarmente, occorre chinarsi su una presunta disparità di trattamento adombrata dal ricorrente, nella misura in cui un fornitore che accedeva alla rampa di scarico del magazzino __________ avrebbe tranquillamente svoltato senza essere multato. Tale argomentazione non giova al ricorrente, in quanto il principio della parità di trattamento nellillegalità soggiace alla realizzazione di condizioni cumulative che nella fattispecie non sono evidentemente date, non da ultimo lesistenza di una prassi illegale applicata dalle forze dellordine in materia di multe. In specie, non vi è quindi spazio per lapplicazione del principio della parità di trattamento a detrimento del principio di legalità.
6.Nel merito, la presenza di linee di direzione discontinue di colore bianco (6.03) è dovuta al fatto che, come fa rilevare a giusto titolo lagente denunciante nel suo rapporto di controsservazioni del 10 novembre 2005, ci troviamo in un tratto di strada con degli accessi da ambo le parti; proprio per questo motivo si è reso necessario ubicare il segnale litigioso - posato su entrambi i lati della carreggiata come prevede la legge (cfr. planimetria annessa) - al fine di vietare la svolta a sinistra. Per il resto si osserva che la validità e lefficacia di tale segnale non è subordinata allesistenza di una linea continua, che persegue scopi differenti. In simili evenienze, lunico canale daccesso allarea privata del supermercato __________ è tramite la corsia opposta proveniente da __________, ciò che vale anche per i fornitori. La ragione dessere della freccia a forma di curva, che si trova peraltro allinterno dellarea privata dellemporio e non sulla carreggiata, è quella di indicare ai clienti la via da prendere per accedere al parcheggio, affinché non entrino nella rampa dei fornitori del magazzino.
Di conseguenza, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la segnaletica in considerazione è inequivocabile e non creaconfusione né è suscettibile di indurrein errore (cfr. osservazioni del 29 novembre 2005 alle controsservazioni della Sezione della circolazione, in basso).
Per quanto attiene alla conclusione cui giunge il ricorrente laddove afferma che ho svoltato qualche metro più in giù e pertanto posso desumere che non avendo svoltato nel punto indicato dal segnale e non avendo varcato alcuna linea continua sullasfalto, non ho commesso alcuna infrazione, la stessa rasenta la temerarietà, in quanto è evidente che il segnale in esame preannuncia una situazione di divieto, per cui giustamente è posto qualche metro prima dellimbocco vietato. Il testo dellart. 25 cpv. 1 OSStr non deve quindi essere preso alla lettera, ma va interpretato in considerazione delle circostanze.
A comprova della temerarietà di tale affermazione e più in generale del ricorso, vi è il fatto che il ricorrente medesimo ammette, interpretando correttamente la portata del divieto in esame, chenon essendoci alcuna strada, si deve presumere che il cartello vieti la svolta a sinistra solo a chi intende accedere ai posteggi della __________, quindi immediatamente dopo il cartello (cfr. ricorso del 18 ottobre 2005).
Proprio perché intenzionato ad accedere al parcheggio __________ ed essendo edotto sul significato della segnaletica in questione, il ricorrente aveva lobbligo di rispettare il divieto di svoltare a sinistra. Il fatto di aver percorso qualche metro in più rispetto al segnale, come visto, è irrilevante e non muta la fattispecie rimproverata al ricorrente. Il tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità appare quindi malvenuto.
Apprezzando liberamente le prove agli atti, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che linsorgente ha effettivamente commesso linfrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.
Egli, del resto, non adduce giustificazioni, né evoca circostanze suscettibili di scostarsi dalla decisione impugnata. In proposito, si rileva che tutte le lagnanze sollevate dal ricorrente circa lopportunità, liter procedurale e il rispetto del segnaletica stradale presente in loco, sono irrilevanti ai fini del presente giudizio e vanno semmai sindacate in altre sede.
Riguardo allasserto sconto sulla multa che lagente avrebbe concesso al ricorrente e successivo aumento della stessa a fr. 100.-- circostanza sulla quale lagente non si è invero pronunciato, ma che risulta del tutto ininfluente ai fini del giudizio ci si limita a osservare che la pena corrisponde alla sanzione pecuniaria prevista dallOMD per linosservanza del segnale prescrivente il divieto di svoltare a sinistra (infrazione n. 304.17).
La multa inflitta è peraltro contenuta nei limiti concessi dalla legge, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa.
Di conseguenza, il ricorso va respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 25 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200. e le spese di fr. 50. sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica (art. 272 PP).