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30.2005.35

manovra di svolta a destra con conseguente collisione con veicolo che superava a destra

Ticino · 2006-04-21 · Italiano TI
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Incarto n.30.2005.35

1869/406

MM

Bellinzona

21 aprile 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 1° febbraio 2005 presentato da

RI 1,

contro

la decisione

n. __________ del 21 gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni di data 14 febbraio 2005 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

A.Con decisione 21 gennaio 2005 (emanata in virtù del rapporto di constatazione di incidente della circolazione del 09.12.2004 della Polizia Cantonale, posto di Lugano), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per essersi egli in data 13 novembre 2004 in territorio di Paradiso, alla guida dell’autofurgone TI __________, spostato verso sinistra per meglio accedere a una strada laterale situata alla sua destra, voltando in seguito nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collidendo di conseguenza con un veicolo che lo stava superando sulla destra.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, come pure dell’art. 13 cpv. 5 ONC.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con tempestivo ricorso del 1° febbraio 2005, postulandone l’annullamento e negando ogni addebito di natura contravvenzionale e penale.

C.Con osservazioni del 14 febbraio 2005, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato                      in diritto

1.La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2.Giustal’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCStr), ritenuto però che il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto a cagione delle dimensioni del proprio veicolo o delle condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi (art. 13 cpv. 5 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.Nella concreta fattispecie sussistono due versioni dei fatti diametralmente opposte e contrastanti.

Il ricorrente sostiene di avere tempestivamente esposto l’indicatore di direzione destro e di essersi pedissequamente spostato sul margine sinistro della propria corsia direzionale di Via alla __________ per potere operare correttamente la manovra di svolta sulla destra (via __________) stante le importanti dimensioni del proprio autofurgone, quanto precede in ossequio all’art. 13 cpv. 5 ONC, sottolineando sostanzialmente, quo all’incidente verificatosi, la colpa preponderante del conducente dell’autofurgone in sorpasso. Quest’ultimo ha dal canto suo dichiarato nel proprio verbale di interrogatorio del 13.11.2004 di fronte alle forze inquirenti che il ricorrente non aveva inserito indicatore direzionale veruno, essendosi questi completamente spostato sul margine sinistro della sua corsia di marcia e facendo dunque manifestamente intendere, a detta del __________, la sua intenzione di procedere a una manovra di svolta a sinistra, per immettersi segnatamente su via __________.

4.Sia come sia, alla luce di quanto precede e indipendentemente dalla questione a sapere se il ricorrente abbia esposto l’indicatore direzionale destro - che può e deve restare irrisolta, non emergendo indizi preponderanti in un senso o nell’altro - appare comunque indubbio, a mente dello scrivente giudice, che il conducente dell’autofurgone retrostante, __________, avrebbe dovuto assumere in ogni caso particolare prudenza, segnatamente evitando di superare sulla destra l’autofurgone del ricorrente in prossimità di un’intersezione (fonte, quest’ultima, già di per sé di potenziale pericolo) e ritenuto poi che il __________ medesimo aveva avuto modo di osservare da tempo il veicolo del ricorrente circolare normalmente sulla sua corsia direzionale, ancorché spostato sulla sinistra di quest’ultima, senza, a sua detta, alcun indicatore di direzione inserito, ciò che non poteva allora fare insorgere in lui l’intimo e incontrovertibile convincimento in punto alle intenzioni del ricorrente di svoltare a destra, poiché in realtà non sussisteva, a quelle specifiche condizioni, una chiara (e corretta) manovra di preselezione da parte del ricorrente in quel senso. A queste particolari condizioni, si imponeva dunque al conducente dell’autofurgone retrostante un comportamento di guida più attento e decisamente meno negligente, la sua manovra di sorpasso (e il conseguente impatto) ben potendo essere prudentemente evitata. Su questo punto va senz’altro dato ragione al ricorrente.

5.Ma, c’è un ma. Ricordando infatti espressamente che in campo penale l’eventuale negligenza dell’automobilista basta a farlo ritenere colpevole e che non risulta determinante in quest’ottica il fatto che vi sia una responsabilità concomitante  - imputabile, comein casu, al __________ - non essendo ammessa la compensazione delle colpe, non deve passare inosservata la dichiarazione del ricorrente medesimo, resa di fronte alle forze inquirenti (cfr. verbale interrogatorio 13.11.2004)e del resto mai ritrattata, secondo cui:

“Prima di iniziare la manovra di svolta, non osservavo nello specchietto retrovisore destro se sopraggiungessero altri veicoli da destra. Mentre iniziavo la manovra di svolta, entravo in collisione con l’autofurgone tra la sua fiancata sinistra e la mia fiancata destra. […] Ho guardato(n.d.r.: nello specchietto laterale destro)solo nell’attimo che iniziavo la manovra di svolta”

Trattandosi di una manovra insolita, atta a mettere in pericolo altri utenti della strada, essa doveva essere eseguita con la massima prudenza: in particolare, prima di svoltare a destra, il ricorrente avrebbe dovuto controllare se da tergo sopraggiungevano dei veicoli e, in caso affermativo, fermarsi e attendere che gli stessi fossero passati. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che circola lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per permettere a un altro utente della strada di superarlo da questo lato, deve, se vuole voltare a destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà con un veicolo che segue il suo (DTF 97 IV 34).

Le dichiarazioni rese dal ricorrente attestano inequivocabilmente come lo stesso non abbia sostanzialmente notato alcunché prima dell’improvviso impatto con l’altro furgone, non essendosi egli mai avveduto della presenza di tale autofurgone per non avere egli visionato, per il tramite dell’apposito specchietto retrovisore destro, la situazione presente al momento dell’inizio della sua manovra di svolta a destra su Via __________, segnatamente il sorpasso in essere operato dal conducente __________. Pur considerando pertanto il comportamento scorretto del conducente dell’autofurgone in fase di sorpasso ingiustificato (!) sulla destra, non vi è chi non veda comunque come il ricorrente, al momento della sua manovra di svolta, abbia effettivamente violato l’obbligo impostogli di cui all’art. 34 cpv. 3 LCStr, segnatamente quello di badare ai veicoli che sopraggiungevano da tergo, ciò che gli avrebbe del resto molto verosimilmente permesso di evitare il sinistro con una manovra più appropriata.

In simili circostanze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione e ciò a prescindere dall’eventuale colpa ascrivibile all’altro conducente.

6.Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCStr, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento degli art. 63 e 48 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della pericolosità della manovra in questione, come pure della corresponsabilità del conducente dell’altro furgone in sorpasso, ritiene peraltro equo confermare l’importo della multa inflitta al ricorrente, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge.

Per il che, il ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                richiamati gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; art. 13 cpv. 5 ONC; art. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.

2.La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese per complessivi fr. 50.- relative al presente giudizio sono a carico del ricorrente.

3.Intimazione:

RI 1__________

Sezione della circolazione, Camorino

Il presidente:La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).