Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 cpv. 1 OSStr), fino a 2 ore, è comminata una multa di fr. 40.-- (cifra 250a dellallegato 1 dellOrdinanza sulle multe disciplinari);
che la ricorrente si è opposta alla contravvenzione, sostenendo di non aver parcheggiato ma solamente sostato per 20 minuti, ossia il tempo che le era necessario per scaricare la spesa dalla sua vettura, ritenuto inoltre che la via di accesso alla sua abitazione era bloccata da un altro veicolo che vi sostava illegalmente;
che linsorgente ha altresì sostenuto che sulla piazza in questione non è segnalato alcun divieto di fermata (cfr. ricorso, pag. 1);
che lausiliario di polizia denunciante ha dichiarato chela vettura era parcheggiata dove vi è segnalato il divieto di parcheggio a norma di legge. Inoltre durante il 1. controllo ore 21:55 e il 2. controllo ore 22:17 non vi è stato nessun movimento di carico e scarico(cfr. rapporto di contro-osservazioni 10 agosto 2005);
che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dellautorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che, a prescindere dalla questione dellesistenza della segnaletica in loco, il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono;
che, come detto in precedenza, la ricorrente ha affermato di aver impiegato circa 20 minuti per le sue manovre di scarico della spesa, tenuto conto che la strada di accesso alla sua abitazione era ostruita da unaltra vettura (circostanza sulla quale il rapporto di contro-osservazioni 10 agosto 2005 è rimasto silente);
che la durata di questultime operazioni corrisponde con laccertamento esperito dallausiliario di polizia denunciante;
che il fatto che questultimo non abbia assistito ad alcun movimento di carico e scarico durante i suoi 2 controlli non rende meno plausibile la versione lineare sostenuta sin dallinizio dalla ricorrente;
che nellevenienza concreta non è possibile concludere con certezza che linteressata non sia tornata alla propria vettura dopo aver depositato la spesa, limitandosi quindi ad una sosta per lo scarico;
che pertanto, in virtù del principio in dubio pro reo, linsorgente va prosciolta dallaccusa formulata nei suoi confronti;
che, visto lesito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 LCStr; 19 cpv. 1 ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3.Intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.318
24478/406
Bellinzona
18 luglio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 24 settembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 9 settembre 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 ottobre 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione del 9 settembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.--, per i seguenti fatti accertati il 25 giugno 2005 in territorio di __________:
ha posteggiato il veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggiare;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 30 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorta con ricorso del 24 settembre 2005, con il quale ha chiesto lannullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2005 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr;
che preliminarmente si rileva che lesame dellasserta problematica legata alla situazione viaria del Comune di __________ esula dalla competenza di questo giudice, la questione dovendo essere sottoposta direttamente allautorità comunale;
che, secondo lart. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;
che, giusta lart. 30 cpv. 1 OSStr, il segnale divieto di parcheggio (2.50) vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale. Il parcheggio è la sosta di veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con larresto o la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che per il parcheggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio (2.50, 30 cpv. 1 OSStr), fino a 2 ore, è comminata una multa di fr. 40.-- (cifra 250a dellallegato 1 dellOrdinanza sulle multe disciplinari);
che la ricorrente si è opposta alla contravvenzione, sostenendo di non aver parcheggiato ma solamente sostato per 20 minuti, ossia il tempo che le era necessario per scaricare la spesa dalla sua vettura, ritenuto inoltre che la via di accesso alla sua abitazione era bloccata da un altro veicolo che vi sostava illegalmente;
che linsorgente ha altresì sostenuto che sulla piazza in questione non è segnalato alcun divieto di fermata (cfr. ricorso, pag. 1);
che lausiliario di polizia denunciante ha dichiarato chela vettura era parcheggiata dove vi è segnalato il divieto di parcheggio a norma di legge. Inoltre durante il 1. controllo ore 21:55 e il 2. controllo ore 22:17 non vi è stato nessun movimento di carico e scarico(cfr. rapporto di contro-osservazioni 10 agosto 2005);
che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dellautorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che, a prescindere dalla questione dellesistenza della segnaletica in loco, il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono;
che, come detto in precedenza, la ricorrente ha affermato di aver impiegato circa 20 minuti per le sue manovre di scarico della spesa, tenuto conto che la strada di accesso alla sua abitazione era ostruita da unaltra vettura (circostanza sulla quale il rapporto di contro-osservazioni 10 agosto 2005 è rimasto silente);
che la durata di questultime operazioni corrisponde con laccertamento esperito dallausiliario di polizia denunciante;
che il fatto che questultimo non abbia assistito ad alcun movimento di carico e scarico durante i suoi 2 controlli non rende meno plausibile la versione lineare sostenuta sin dallinizio dalla ricorrente;
che nellevenienza concreta non è possibile concludere con certezza che linteressata non sia tornata alla propria vettura dopo aver depositato la spesa, limitandosi quindi ad una sosta per lo scarico;
che pertanto, in virtù del principio in dubio pro reo, linsorgente va prosciolta dallaccusa formulata nei suoi confronti;
che, visto lesito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 LCStr; 19 cpv. 1 ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3.Intimazione a:
Il giudice: Il segretario: