Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente per 4/5 e del Comune per 1/5.
- La presente decisione e definitiva.
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.29
Lugano
16 ottobre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Bruno Buzzini
ing. Gianfranco Sciarini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 26 luglio 2005 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 27 giugno 2005 dalMunicipiodi __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di Via __________,relativamente al mapp. no. 3841 RFD di __________
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. Lo __________ ha eseguito, nel Comune di __________, le opere di sistemazione e di risanamento completo di Via __________, strada cantonale di collegamento principale, nel tratto di ca. 500 ml tra gli incroci con Via __________ e Via __________. Nellambito dellintervento, che ha comportato espropriazioni varie, si è proceduto in particolare alla costruzione di un nuovo marciapiede su entrambi i lati della carreggiata, alladeguamento degli imbocchi delle strade comunali, alladattamento altimetrico e planimetrico e delle pendenze come pure al rifacimento totale della pavimentazione. Nellopera erano anche incluse la posa delle infrastrutture (in parte a carico degli enti competenti) e la costruzione di 2 rotonde alle estremità del tratto stradale.Il finanziamento è stato garantito con un credito di costruzione complessivo per lesecuzione di varie opere di sistemazione e sicurezza delle strade cantonali stanziato dal Gran Consiglio con risoluzione del 19.9.2000 (FU 76/2000 del 22.9.2000).La partecipazione ai costi del Comune di __________ è pari al 40% per la sistemazione di Via __________ ed al 25% per la costruzione della rotonda allincrocio con Via __________.Con messaggio no. 8 del 12.5.1998 ilMunicipioha proposto il prelievo di contributi di miglioria nellordine del 30% della spesa per i soli lavori eseguiti in Via __________, vale a dire senza computare i costi inerenti levacuazione delle acque meteoriche e quelli per la costruzione delle due rotonde che sono da considerarsi opere di carattere generale. Il messaggio è stato approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 6.7.1998.Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 7.1 al 6.2.2002. Il progetto è stato approvato con decreto 1.10.2002 mentre le questioni espropriative sono state risolte, in prima istanza, con sentenze del 1°.3.2006.1.2. IlMunicipiodi __________ ha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dall11.2 al 12.3.2004 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.RI 1 è proprietaria del mapp. no. 3841 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 3'224.77.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dalMunicipiocon risoluzione del 27.6.2005.Da ciò il ricorso in esame nel quale, a conferma del precedente reclamo, la ricorrente rimprovera al Comune alcune violazioni procedurali, contesta il principio dellimposizione e la sussistenza di un vantaggio particolare e chiede lannullamento del contributo siccome privo di base legale.Con risposta del 21.01.2005 ilMunicipiopostula la reiezione del gravame.Alludienza di conciliazione del 30.5.2007 il Tribunale ha proposto alle parti una transazione che ilMunicipioha accettato seduta stante ma che la ricorrente ha rifiutato (cfr. lettera del 12.6.2007).
2.La ricorrente ha sollevato invero piuttosto confusamente alcune censure di ordine formale. In particolare essa rileva che i lavori sono iniziati dopo la pubblicazione dei progetti e che a quel momento il credito di costruzione era già scaduto. Inoltre rimprovera al Municipio sia di aver pubblicato il prospetto durante lesecuzione dei lavori e non prima che questi iniziassero ciò che avrebbe pregiudicato la possibilità di reclamo, sia di aver inviato la fattura senza attendere la scadenza del termine di reclamo.Tali censure non possono essere accolte.Come detto (cfr. consid. 1.1.) il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato il credito ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nellordine del 30% con risoluzione del 6.7.1998 affissa allalbo comunale per 30 giorni dall8.7.1998; ciò in applicazione degli art. 13 cpv. 1 let. g, 41 LOC. Tale risoluzione era soggetta ad impugnazione nelle forme e nei termini previsti per i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (art. 208 ss LOC), facoltà che la ricorrente non ha esercitato.Dopo di che, in applicazione della previgente Legge sulle strade e della Legge di espropriazione, il progetto (unitamente agli atti di espropriazione) è stato regolarmente pubblicato, con gli avvisi di rito, ed ha formato oggetto di una formale procedura dinanzi al Tribunale di espropriazione (cfr. FU 1-2/2002 del 4.1.2002 p. 5). Ovviamente i lavori non potevano essere iniziati prima di aver ottenuto lapprovazione del Tribunale (art. 22 Lstr.) e della concessione dellanticipata immissione in possesso (art. 51 Lespr.). Il fatto che ciò possa aver comportato la scadenza del credito è irrilevante ai fini del presente giudizio poiché questo è inteso esclusivamente ad accertare se il mapp. no. 3841 abbia tratto un vantaggio particolare dallopera eseguita e se lammontare del contributo rispetti i principi della proporzionalità e della parità di trattamento.Successivamente il prospetto dei contributi è stato pubblicato con lindicazione dei mezzi di impugnazione (cfr. FU 12/2004 del 10.2.2004 p. 1101) e, contemporaneamente, lavviso di pubblicazione è stato esposto allalbo ufficiale; i termini di pubblicazione del prospetto ed i mezzi di impugnazione sono stati riportati anche sulle singole schede di calcolo; tutto ciò conformemente allart. 12 LCM.Ne consegue che al Municipio non è imputabile alcuna violazione della procedura o del diritto di essere sentito. Le censure della ricorrente sono dunque prive di fondamento.
3.La ricorrente rileva che Via __________, quale strada cantonale e di collegamento con lo svincolo autostradale, interessa non solo il Comune di __________ ma tutta la regione, e quindi contesta che il contributo sia addebitato solo ad una parte degli abitanti.Con ciò essa vorrebbe, sostanzialmente, rimettere in discussione la natura dellopera trascurando, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM). Di contro sfuggono al suo sindacato il principio dellimposizione, il piano di finanziamento come anche la natura dellopera e quindi la quota imponibile che sono di competenza esclusiva del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC). E perciò prassi acquisita che qualsiasi contestazione in merito debba essere sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26).In questa sede essa è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.
4.4.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per la realizzazione di opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) ossia un beneficio reale ed oggettivo a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions déquipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando lopera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne lurbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, laccessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).4.2. Secondo la ricorrente il mapp. no. 3841 non ha tratto alcun vantaggio dallopera stradale poiché non è confinante e non ha sbocchi diretti su Via __________.Tale ragionamento, del tutto generico, non basta tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare.A fronte della costruzione di una nuova strada il vantaggio si riflette anzitutto sui fondi limitrofi ma può ripercuotersi anche su terreni non confinanti nella misura in cui questi vi hanno un accesso e/o sono allacciati alle sue infrastrutture; nulla impedisce quindi di assoggettare anche superfici retrostanti purché lopera conferisca loro un vantaggio particolare. Lo stesso vale quando lintervento consiste in una sistemazione stradale poiché il vantaggio particolare non è subordinato necessariamente alla creazione di unopera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di unopera esistente secondo uno standard minimo (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada con il rifacimento dellasfaltatura e delle infrastrutture poiché si riflette positivamente sulla viabilità (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).In concreto la trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai lavori è palese. Le opere eseguite, che manifestamente vanno ben al di là di una normale manutenzione, hanno comportato la costruzione a nuovo di un marciapiede su entrambi i lati della carreggiata, il rifacimento totale delle sotto e soprastrutture oltre che la posa di una nuova pavimentazione lungo tutto il tratto stradale. Pertanto oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato stradale, dal profilo funzionale lintervento, che risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e le sottostrutture, ha migliorato lagibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura ed adeguando le caratteristiche della strada alla sua funzione di strada di collegamento principale che non solo costituisce un asse di penetrazione dallo svincolo autostradale ma è pure al servizio di un comprensorio densamente edificato ed abitato e con destinazioni anche commerciali.E indubbio, quindi, che lopera si traduca in un vantaggio particolare per le proprietà servite.Il mapp. no. 3841 è un terreno retrostante rispetto a Via __________ alla quale ha un accesso veicolare e pedonale attraverso Via __________. Dal profilo dellaccessibilità pedonale e veicolare il fondo ha quindi tratto un beneficio dallopera. E vero che laccesso a Via __________ non è diretto ma avviene esercitando una servitù di passo iscritta a carico del mapp. no. 5390 di proprietà del figlio della ricorrente. Di per sé stessa tale circostanza non incide tuttavia sul principio dellassoggettamento; semmai affievolisce il vantaggio particolare e di ciò dovrà essere tenuto conto nel riparto.Nel principio lassoggettamento al contributo di miglioria è dunque fondato.
5.5.1. Giusta lart. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).Essendo finalizzata ad individuare lentità dellutile patrimoniale indotto dallopera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando lopera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dallesperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nelladoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).Lente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nellambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dellequivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).5.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa determinante (art. 6 LCM esposta a preventivo servita per il calcolo ammonta a fr. 1'413'299.- e la quota prelevata del 30% (art. 7 LCM) a fr. 425'508.-, questultima adeguata in fase di riparto a fr. 425'499.11 (cfr. prospetto e relazione tecnica del 9.12.2003).In tale ambito la ricorrente sembra contestare il calcolo siccome fondato sul preventivo. Tale censura è però del tutto inconsistente poiché luso del preventivo quale base di calcolo è espressamente ammessa dallart. 11 cpv. 3 LCM. Anzi, per inciso si può anche aggiungere che il computo fondato sul preventivo è senzaltro opportuno e consigliabile poiché previene il rischio della perenzione (art. 16 LCM; cfr. Brenni/Sciarini, op. cit., p. 328).5.3. Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato tenuto conto della superficie utile lorda (SUL) determinata, rispettivamente, a seconda dellindice di sfruttamento o delledificazione effettiva attuale. Oltre al criterio della SUL è stato applicato un fattore interesse (tradotto con un coefficiente di zona) creando le due zone A e B comprendenti luna (A1 e A2) i fondi confinanti per una profondità di 30 ml e laltra (B1 e B2) i fondi retrostanti per una profondità di ml 20. A loro volta le due zone sono state differenziate tenendo conto che prima dei lavori il comprensorio a sud della strada (A1 e B1) era già dotato di un marciapiede mentre quello a nord (A2 e B2) ne era quasi totalmente sprovvisto (cfr. relazione tecnica cit. e piano del comprensorio).Tale metodo è fondato su parametri di riparto realistici, oggettivi e facilmente verificabili. Nel complesso esso offre risultati ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente distinzione, in rapporto alla funzionalità dellopera, tra i fondi imposti in modo tale da assicurare condizioni di parità ai contribuenti.Secondo la ricorrente il mapp. no. 3841 ha subito un trattamento discriminatorio sia perché non ha sbocco su Via __________ sia perché altri terreni non confinanti con lopera e situati pochi metri più a sud non sono stati imposti.Il mapp. no. 3841 appartiene al comprensorio posto a sud di Via __________, lato già dotato di un marciapiede preesistente. Questo comporta lapplicazione di un fattore interesse dello 0.25, vale a dire di un fattore ridotto rispetto allo 0.50 riconosciuto ai fondi appartenenti alla zona A2, nonché di un fattore di correzione 0.20. Il fondo ha una superficie complessiva di mq 1243 che è stata imposta solo per mq 955 di cui mq 191 sono stati assegnati alla fascia A1 e mq 764 alla fascia B1. Lampiezza delle fasce (ml 30 e ml 20) corrisponde alle misure minime normalmente necessarie in ambito edilizio per delimitare le aree di edificazione e di urbanizzazione nelle zone edificabili fino ad uno sfruttamento R4. Certo si tratta di un criterio schematico ed è inevitabile che pochi metri bastino per creare quella differenza di cui si lamenta la ricorrente, vale a dire per esonerare un fondo totalmente o parzialmente dal contributo; non per questo però il criterio appare discutibile o addirittura errato. In effetti esso ha il vantaggio di creare delle aree oggettivamente ben definibili (e definite) applicate linearmente a tutto il comprensorio cosicché tutti i fondi che si trovano al loro interno sono assoggettati in modo paritario e proporzionalmente alla superficie. Del resto è proprio su tale base che una superficie di mq 288 dello stesso mapp. no. 3841 è rimasta esente da contributi.Nella ponderazione della situazione sostanzialmente corretta ilMunicipioha però trascurato che laccesso del mapp. no. 3841 a Via __________ è condizionato al diritto di passo a carico del mapp. no. 5390 (cfr. consid. 4.2). Tale circostanza costituisce motivo sufficiente per riconoscere una riduzione del contributo che il Tribunale valuta per apprezzamento nel 10%.Ne consegue che il contributo a carico del mapp. no. 3841 è ridotto allimporto arrotondato di fr. 2'900.-.
6.Visto lesito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM, 31 LPamm.). La ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata La Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 3841 è ridotto a fr. 2'900.-.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente per 4/5 e del Comune per 1/5.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco