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Incarto n.30.2005.289
22958/405
Bellinzona
26 gennaio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi per statuire sul ricorso 6 settembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 26 agosto 2005 n° 22958/405 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 16 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che con decisione 26 agosto 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere posteggiato il veicolo TI __________ superando la durata di parcheggio autorizzata; fatti accertati il 13 maggio 2005 in territorio di __________;
che in applicazione della pena, lautorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.- e spese in ragione di fr. 10.-;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 6 settembre 2005, in cui postula lannullamento della stessa;
che la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che lart. 48 cpv. 8 OSStr dispone che se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo il conducente deve riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo autorizzato. È vietato spostare lautoveicolo su un posto di parcheggio vicino;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con larresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che linsorgente non nega di per sé la fattispecie evocata, ma reclama lannullamento della decisione impugnata poiché la multa è stata pagata in data 8 agosto 2005;
che, sebbene non contestato dallautorità di primo grado, tale pagamento è tardivo: il termine assegnato al ricorrente scadeva il 20 giugno 2005;
che quando il termine di cui sopra non viene rispettato, la multa non può più essere pagata nella procedura disciplinare e viene avviata la procedura ordinaria, la quale, conformemente allart. 2 cpv. 3 LPContr, comporta degli oneri supplementari;
che, pertanto, il ricorso va respinto (il ricorrente potrà unicamente chiedere alla Polizia comunale di __________ che lammontare già versato in data 8 agosto 2005 gli venga restituito);
che, tuttavia, considerata la particolarità del caso, si prescinde dal prelevamento di una tassa di giustizia e delle spese;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.
2.Non si preleva né tassa di giustizia né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: