Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.266
21476/401
Bellinzona
27 dicembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 agosto 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 12 agosto 2005 n° 21476/401 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 21 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"ha posteggiato il veicolo TI __________ su una corsia pedonale longitudinale, ostacolando la circolazione dei pedoni
Fatti accertati il 8 aprile 2005 in territorio di Locarno.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 3 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo di poter pagare la sola multa di fr. 120.-.
C.La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Il marciapiede è riservato ai pedoni (art. 43 cpv. 2 LCStr).
Le corsie pedonali longitudinali demarcate sulla carreggiata possono essere usate dai veicoli solo se il traffico pedonale non ne è ostacolato (art. 41 cpv. 3 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con larresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.Linsorgente non contesta linfrazione come tale, egli si oppone unicamente al pagamento della tassa di giustizia e delle spese addossategli dallautorità di primo grado. RI 1 afferma di non aver mai trovato la multa sul suo veicolo, egli sarebbe venuto a conoscenza dellinfrazione rimproveratagli solo a ricevimento del rapporto di contravvenzione, fatto che non gli ha consentito di pagare la multa nellambito della procedura disciplinare e che gli è costato laggiunta di oneri processuali a suo parere ingiustificati. Il ricorrente ha inoltre precisato che, a ricevimento del rapporto di contravvenzione, egli ha comunque sollecitato linvio di una polizza di versamento che non gli è però mai stata recapitata.
La Polizia comunale di Locarno, senza soffermarsi sulle altre affermazioni dellinsorgente, dichiara unicamente che se, a seguito della ricezione del rapporto di contravvenzione, il Signor RI 1 avesse realmente sollecitato linvio di una polizza di versamento, fatto che non è stato comprovato da alcun documento, questa gli sarebbe senzaltro stata inviata.
4.È un diritto del contravventore poter pagare una multa disciplinare secondo la relativa procedura, che, conformemente allart. 7 della Legge federale sulle multe disciplinari, non prevede né tassa di giustizia né spese.
Come detto, il ricorrente, che ha a più riprese affermato di non aver mai trovato la multa sul suo veicolo, sostiene che non gli è mai stata data la possibilità di pagare la contravvenzione comminatagli nellambito di tale procedura.
Dato che nulla induce a dubitare di siffatta affermazione - la stessa Polizia comunale di Locarno non ha cercato di dimostrare il contrario - e visto che non cè ragione di credere che linsorgente non avrebbe pagato la multa in procedura disciplinare se ne avesse avuta la possibilità, le sue censure devono essere accolte.
Si rileva abbondanzialemente che, poiché il ricevimento del rapporto di contravvenzione mette comunque fine alla procedura disciplinare dando via alla procedura ordinaria, non importa sapere se il ricorrente avesse realmente sollecitato linvio di una polizza di versamento: linteressato deve aver la possibilità di pagare la contravvenzione prima del ricevimento del precitato rapporto di contravvenzione e questo senza che sia necessario sollecitare linvio di una qualsivoglia polizza di versamento.
4.Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che il signor RI 1 è tenuto a pagare la sola multa.
Visto lesito del ricorso non si prelevano oneri di giudizi per questa decisione.
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata è riformata, nel senso che al signor RI 1 è inflitta una multa di fr. 120.-.
2.Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: