Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.256
19045/409
Bellinzona
28 novembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 luglio 2005 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione 15 luglio 2005 n° 19045/409 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 30 agosto 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazione con decisione 15 luglio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.- per i seguenti motivi:
"ha circolato con lautocarro __________ senza avere con sé la documentazione atta a verificare in modo inequivocabile lattività svolta nei giorni precedenti. Ha pure omesso di sostituire il disco del cronotachigrafo
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC; 14 cpv. 3 e 6, 21 cpv. 2 OLR1.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento o quantomeno, in via subordinata, ladeguamento della multa alla sola omessa sostituzione del disco.
Sostiene in particolare che il primo capo dimputazione è privo di fondamento in quanto non avendo guidato nei giorni precedenti al controllo della polizia non era evidentemente in misura di mostrare i documenti richiesti (dischi della settimana in corso e dellultimo giorno della precedente settimana); per questo motivo disponeva di un attestato allestito dal datore di lavoro comprovante la sua presenza in magazzino durante il periodo sopraccitato. Per quanto concerne la seconda infrazione imputatagli (mancata sostituzione del disco del cronotachigrafo), sostiene che si tratta di una violazione puramente formale, senza ripercussioni sulle prescrizioni concernenti il riposo e senza alcuna conseguenza sulla sicurezza della circolazione stradale.
C.La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Per lart. 14 cpv. 6 OLR1 il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento allautorità desecuzione i dischi della settimana in corso come anche il disco dellultimo giorno della precedente settimana durante la quale ha guidato.
Tale obbligo non è però senza eccezioni, la legge ammette difatti che in determinate circostanze i dischi sopraccitati potrebbero non essere disponibili e permette quindi di provare la durata del lavoro con mezzi ausiliari.
In tali circostanze, i conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati in Svizzera devono provare la durata del lavoro con i mezzi alternativi prescritti dagli art. 15 e 16 OLR1 (libretto di lavoro e registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo).
Gli art. 15 e 16 OLR1 non si applicano ai conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati allestero, costoro possono pertanto fornire le prove richieste dalla legge con qualsiasi mezzo purchè questo permetta alle autorità di verificare in modo inequivocabile lattività svolta (art. 18 cpv. 1 OLR1).
3.Linsorgente si duole di come la Polizia cantonale non abbia tenuto conto dellattestato rilasciato dal proprio datore di lavoro in data __________, dal quale risulta che dal __________ al __________ era rimasto in magazzino, motivo per il quale non era stato in grado di fornire il disco riguardante suddetto periodo.
La documentazione a cui linsorgente fa riferimento potrebbe di per sé valere come mezzo di prova, ma nel caso specifico dei dubbi sussistono quanto alla sua attendibilità.
Diversi elementi fanno dubitare della fedefacenza dellattestato di cui si prevale linsorgente:
-dallattestato sembra che linsorgente fosse già in magazzino in data __________, ma dai dischi rinvenuti dalla Polizia cantonale nella cabina del veicolo risulta che in data __________ il signor RI 1 era invece alla guida (dello stesso veicolo, tagato __________);
-al momento del controllo è stato chiesto al signor RI 1 in quale periodo avesse lavorato in magazzino e lo stesso non è stato in grado di fornire le date scritte nellattestato di cui si prevale;
-dallispezione della cabina, è stato ritrovato un formulario di controllo dei rifornimenti di carburante, dal quale risulta che nel corso del mese di maggio il signor RI 1 ha più volte rifornito di carburante il veicolo di cui era alla guida al momento del controllo (veicolo targato __________). Linsorgente si giustifica dicendo che tali rifornimenti sono stati effettuati presso il distributore interno alla ditta e che è pertanto errato supporre che si fosse messo alla guida del veicolo sopraccitato. Dallintestazione del formulario di controllo emerge effettivamente che lapprovvigionamento in carburante è stato eseguito allinterno della ditta, ma ciò non dimostra che il signor RI 1 si sia in seguito astenuto dal guidare. La circostanza che i rifornimenti di cui sopra sono stati effettuati dal ricorrente in quanto autista, fatto che emerge chiaramente dal formulario di controllo, e limportanza di alcuni di questultimi (263, 374 e 287 litri), fanno piuttosto supporre che il Signor RI 1 abbia realmente guidato.
Inoltre, la Polizia cantonale ha esplicitamente chiesto al signor RI 1 se nei giorni precedenti al controllo avesse guidato ed effettuato dei trasporti; la risposta al quesito è stata affermativa. Questo fatto risulta unicamente dal rapporto di contro-osservazioni redatto dallagente denunciante, tuttavia non sussite motivo di non credere alle sue dichiarazioni.
Ciò posto, la documentazione fornita dallinsorgente non è atta ad attestare in modo inequivocabile lattività svolta nei giorni precedenti al controllo. Sotto questo primo aspetto, il ricorso si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.
4.Per quanto concerne il secondo capo dimputazione, cioè la mancata
sostituzione del disco, le argomentazioni dellinsorgente non sono pertinenti.
La mancata sostituzione del disco non può essere considerata come una violazione puramente formale, senza alcuna ripercussione sulle prescrizioni concernenti il riposo ed in particolare senza alcuna conseguenza sulla sicurezza della circolazione stradale (cfr. ricorso). Il corretto uso dei dischi del cronotachigrafo è essenziale perché lautorità di esecuzione possa correttamente verificare che i periodi di guida e di riposo vengano rispettati nellinteresse di tutti gli utenti della strada.
Si deve pertanto concludere che, anche sotto questo secondo aspetto, il ricorso è destinato allinsuccesso.
5.La multa inflitta è, peraltro, confacentemene proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 4, 96 ONC, 14 cpv. 3 e 6, 21 cpv. 2 OLR1, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso 29 luglio 2005è respintoe la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).