Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.243
05 917/208
Bellinzona
28 novembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 luglio 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 15 luglio 2005 n° 05 917/208 emessa dalla Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 2 agosto 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.La Sezione dei permessi e dellimmigrazione con decisione 15 luglio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 160.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"ha lavorato in qualità di impiegata dufficio, al 70%, dal __________ al __________4, a favore della __________ Sagl__________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dellimmigrazione che le consentisse di svolgere detta attività
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene che la responsabilità per linfrazione commessa non può esserle imputata in quanto lUfficio regionale di collocamento e il comune di residenza, che erano a conoscenza della situazione, non lhanno messa al corrente dellobbligo di annunciarsi alla Sezione dei permessi e dellimmigrazione al fine di ottenere unautorizzazione che le consentisse di svolgere unattività lucrativa presso la ditta __________ Sagl.
C.La Sezione dei permessi e dellimmigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Secondo lart. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. E considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).
Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).
3.La ricorrente non nega di aver commesso linfrazione rimproveratale, ma si prevale della sua buona fede in quanto lUfficio regionale di collocamento e il Comune di residenza, che erano a conoscenza della situazione, non lhanno informata della necessità di ottenere unautorizzazione al fine di esercitare unattività lucrativa.
Così come risulta dagli atti, la ricorrente aveva effettivamente consegnato al signor __________, consulente dellUfficio regionale di collocamento, una copia del contratto a termine stipulato con la ditta __________ Sagl di __________, ma questo non la dispensava dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione, rivolgendosi per esempio all__________ o alla stessa Sezione dei permessi e dellimmigrazione.
Inoltre, leventuale buona fede della ricorrente non consente comunque di esimerla da qualsivoglia sanzione poiché le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).
4.La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
5.Il ricorso va pertanto respinto, seguito dalle spese. Data la particolarità del caso specifico si giustifica invece di rinunciare in via eccezionale al prelievo di una tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.
2.Non si preleva tassa di giustizia. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).