Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 LPContr); che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, il quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali; che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b); per questi motivi, visti gli art. 12 cpv. 1 lett. a LDist; 1 segg. LPContr; pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili. L’importo di fr. 400.– anticipato dalla ricorrente le sarà ritornato, previa indicazione di un conto sul quale effettuare il versamento.
3. Intimazione a: per sé e per la multata, . Il giudice: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.242/AMM
Bellinzona
30 novembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 luglio 2005 presentato dalla
RI 1
(DI 1)
contro
la decisione del 5 luglio 2005 emessa dallUfficio dellispettorato del lavoro, Bellinzona,
viste le osservazioni del 7 settembre 2005 presentate dallUfficio dellispettorato del lavoro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che con decisione del 5 luglio 2005, lUfficio dellispettorato del lavoro ha riconosciuto la RI 1 colpevole di avere trasmesso alla competente autorità di controllo unicamente le fatture emesse dalla __________ Milano alla società __________, I-Olgiate Comasco e non le buste paga dei lavoratori distaccati;
che in applicazione della pena, lautorità ha inflitto alla società una multa di fr. 5900.;
che la RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 21 luglio 2005, nel quale postula lannullamento del querelato giudizio o quanto meno in subordine una riduzione della multa;
che nelle osservazioni del 7 settembre 2005, lUfficio dellispettorato del lavoro propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che lart. 2 cpv. 1 lett. a LDist reprime con una multa sino a fr. 40 000. chiunque, in violazione dellobbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false; in casi di lieve entità, lautorità può prescindere dal perseguimento penale (cpv. 2);
che lUfficio dellispettorato del lavoro rimprovera alla multata come si è detto di avere trasmesso alla competente autorità di controllo unicamente le fatture emesse dalla __________ Milano alla società ____________________, I-Olgiate Comasco e non le buste paga dei lavoratori distaccati;
che la ricorrente si duole fra laltro di come lautorità di primo grado qualora avesse ritenuto insufficienti le fatture prodotte avrebbe dovuto assegnare un termine supplementare per completare la documentazione, ad esempio mediante produzione di una dichiarazione di __________, rispettivamente fornire in modo diverso la prova del trattamento salariale riservato nella fattispecie ai lavoratori distaccati, evitando conclusioni a dir poco affrettate sulloperato e le intenzioni della ditta (ricorso, pag. 3 verso il basso);
che in concreto, le fatture oggetto della decisione impugnata sono state prodotte dalla multata con lettera del 13 dicembre 2004, in cui la società si è così espressa allindirizzo dellautorità di controllo (v. doc. a nellincarto richiamato):
co[me]da ns. colloquio telefonico Vi trasmettiamo le copie delle buste paga dei dipendenti presenti nei sopracitati cantieri. Le fatture della ditta __________, riportano i dati relativi alle busta paga da Voi richieste.
Siamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito, ...;
che essendo i conteggi salariali del personale della __________ giocoforza in possesso di tale società, ben poteva linsorgente ragionevolmente considerare adempiuto per quanto possibile il proprio dovere dinformare lautorità di controllo;
che se questultima avesse ritenuto per converso insufficiente la documentazione fornita, essa avrebbe dovuto perciò assegnare allinteressata come sottolineato a ragione nel ricorso un termine per rimediare al difetto, se del caso richiedendo gli atti a chi di dovere;
che nulla induce quindi a ravvisare una violazione dellobbligo dinformazione da parte della multata, per il solo fatto di avere prodotto unicamente le fatture emesse dalla __________ e non le buste paga dei lavoratori distaccati;
che sotto questo profilo, le argomentazioni ricorsuali si rivelano quindi provviste di buon diritto;
che per il resto, di possibili false informazioni riguardo allimpiego di lavoratori altrui non vè traccia nella decisione impugnata, ragion per cui la questione non merita disamina in questa sede;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dellautorità amministrativa (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese allUfficio dellispettorato del lavoro, il quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi,
visti gli art. 12 cpv. 1 lett. a LDist; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
Limporto di fr. 400. anticipato dalla ricorrente le sarà ritornato, previa indicazione di un conto sul quale effettuare il versamento.
3. Intimazione a:
per sé e per la multata,
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Il giudice: La segretaria: