Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.232
05 884/208
Bellinzona
5 dicembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il vice cancelliere Curzio Andreoli in qualità di segretario per statuire sul ricorso 14 luglio 2005 presentato da
RI 1,
rappr. da: RA 1,
contro
la decisione 1° luglio 2005 n. 05 884/208 emessa dalla Sezione dei permessi e dellimmigrazione,
viste le osservazioni 6 settembre 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dellimmigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A.La Sezione dei permessi e dellimmigrazione con RI 1, responsabile per la formazione allinterno della RA 1, una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in qualità di apprendista muratore, dal __________ al __________, il cittadino comunitario __________, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dellimmigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività.
I fatti sono stati accertati in occasione dellinterrogatorio di __________ avvenuto il __________ dinnanzi alla Polizia Cantonale, Gendarmeria di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS, 38 RLaLPS-CE/AELS.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1, rappresentato dalla RA 1, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La Sezione dei permessi e dellimmigrazione propone, per contro, la reiezione del gravame.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 3 cpv. 3 LDDS uno straniero non domiciliato sul suolo elvetico può assumere un impiego unicamente se il permesso di dimora lo consente.
Lart. 6 OLS precisa dal canto suo che devessere considerata quale attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente genera un guadagno, anche nel caso in cui questa sia esercitata a titolo gratuito.
Lart. 10 OLS impone al datore di lavoro di verificare la possibilità per uno straniero di esercitare una professione prima di procedere alla sua assunzione.
Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (cfr. art. 23 cpv. 6 LDDS).
Il ricorrente richiama le osservazioni 1° aprile 2005 significate dalla RA 1 allindirizzo della Sezione dei permessi e dellimmigrazione contesta la multa inflittagli in quanto non avrebbe commesso alcuna negligenza.
Di parere opposto lautorità amministrativa. Essa rileva che lapprendista __________ ha lavorato per il periodo dal __________ al __________ sprovvisto della necessaria autorizzazione. La Sezione dei permessi e dellimmigrazione aggiunge ancora che In merito alla regolamentazione di cittadini comunitari desiderosi di svolgere attività lucrativa su suolo svizzero in qualità di frontaliere, la scrivente autorità precisa che lattività può essere iniziata solo dopo aver presentato la relativa domanda. Pertanto la prova dellinfrazione è data in quanto il Sig. __________ ha iniziato a lavorare prima dellinoltro della succitata domanda..
3.In data 21 giugno 1999 la Confederazione Svizzera ha concluso con gli Stati membri della Comunità europea (CE) lAccordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002.
La seconda fase delle disposizioni transitorie dellALC è effettiva dal 1° giugno 2004. Il testo legislativo si applica alla fattispecie in esame dal momento che __________ è un cittadino italiano. Di conseguenza, la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e le relative norme esecutive sono applicabili solo in via sussidiaria oppure nel caso in cui prevedano uno statuto più vantaggioso (cfr. art. 12 ALC, 1 LDDS).
I cittadini provenienti da uno Stato della CE/AELS che sono domiciliati nella zona di frontiera straniera adiacente alla Svizzera e che dimostrano di disporre di un impiego nella zona di frontiera svizzera ottengono un permesso per frontalieri la cui durata dipende dal periodo dimpiego (cfr. art. 7 Allegato I ALC). La realizzazione di tali presupposti conferisce un diritto generale al rilascio del permesso (cfr. sito www.imes.admin.ch - Istruzioni OLCP, pag. 23 pto 3.1).
Nel caso di specie, al lavoratore incombeva pertanto unicamente una notifica presso la competente autorità in vista del rilascio del permesso G CE/AELS (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC; 2 cpv. 1 LDDS; 2 cpv. 6 ODDS).
Lart. 10 OLS tratta invece dellobbligo di verifica del datore di lavoro per quanto attiene allautorizzazione del dipendente ad assumere un impiego.
Ne consegue che questultimo disposto non trova concreta applicazione nel caso in esame. Il fatto imputato a RI 1 non configura alcuna infrazione alla legislazione sugli stranieri sanzionabile in virtù dellart. 23 LDDS (cfr. art. 54 OLS).
4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.
Non si prelevano né tasse, né spese per lodierno giudizio.
per questi motivi, visti gli 1 segg. ALC; 1 segg. OLCP; art. 1, 2 cpv. 1, 3 cpv. 3, 23 LDDS; 2 cpv. 6 ODDS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tasse, né spese.
3.Intimazione a:
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Il presidente: Il segretario: