Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.223/AMM
16871/410
Bellinzona
30 novembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 30 giugno 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 16871/410 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 25 agosto 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che con decisione del 17 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere posteggiato il veicolo TI __________ su una strada principale nella località, senza lasciare abbastanza spazio per lincrocio di due autoveicoli, ostacolando notevolmente la circolazione. Inoltre sul veicolo erano abusivamente in funzione le luci di avvertimento lampeggianti; circostanze accertate dalla polizia comunale alle ore 8.27 del 22 aprile 2005, in via Mezzana a Losone, allaltezza della panetteria Dolce Monaco;
che in applicazione della pena, lautorità gli ha inflitto una multa di fr. 200., ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40. e spese in ragione di fr. 20.;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 giugno 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 25 agosto 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
che sulle prove offerte, non è il caso di disporre la non meglio precisata ulteriore testimonianza auspicata dal ricorrente con lettera del 12 settembre 2005: gli atti sono completi (cfr. in specie la deposizione 23 agosto 2005 dellautore della dichiarazione scritta allegata al ricorso) e il postulato complemento istruttorio, per altro generico e tardivo, non appare dunque suscettibile dinfluire sullesito del giudizio;
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato in applicazione degli art. 37 cpv. 2, 90
n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. c e 23 cpv. 3 lett. a ONC di avere posteggiato il suo veicolo su una strada principale nella località, senza lasciare abbastanza spazio per lincrocio di due autoveicoli, ostacolando notevolmente la circolazione. Inoltre sul veicolo erano abusivamente in funzione le luci di avvertimento lampeggianti;
che il ricorrente non contesta né di essersi fermato con la sua vettura nel luogo appena indicato né di avere con ciò intralciato la circolazione, dicendosi anzi cosciente che il veicolo ostruiva la strada (ricorso, verso il basso);
chegli fa valere nondimeno di essersi dovuto fermare perché si è spento il motore allimprovviso, soggiungendo di essere indi sceso per cercare un telefono per chiamare aiuto, ma purtroppo cera altra gente che telefonava, e di essere poi tornato al veicolo per cercare di rimuoverlo e con[sua]sorpresa il motore si è acceso e[ha]potuto continuare il[suo]tragitto senza fare una parola con lagente di poliziache ha poi denunciato laccaduto;
che a sostegno delle sue argomentazioni, linsorgente allega una dichiarazione 30 giugno 2005 del titolare della panetteria vicina al luogo dellinfrazione, secondo cui il multato non avrebbe acquistato nulla, ma avrebbe semplicemente chiesto di telefonare;
che lautore della dichiarazione, chiamato a deporre davanti alla polizia il 23 agosto 2005, ha confermato invero la sua versione, ma invitato a precisare temporalmente i fatti ha situato lepisodio circauna settimana prima, comunque poco tempo prima di avere firmato lo scritto 30 giugno 2005;
che il tentativo di telefonare dalla panetteria ha avuto luogo, in altri termini, due mesi dopo i fatti rimproverati al multato, risalenti al 22 aprile 2005;
che sullaccaduto, lagente denunciante si è così espresso in un rapporto del 23 agosto 2005:
il sottoscritto dopo essersi avvicinato al veicolo Toyota Hiace, targato TI __________, parcheggiato sulla corsia di marcia in Via Mezzana, direzione Via Locarno ha subito cercato il conducente del veicolo, il qualeera al bancone del pane intento allacquisto. Dopo alcuni secondi usciva dalla Panetteria Dolce e Monacocon il sacchetto del pane. Chiedevo spiegazioni in modo educato, dicendo che il posteggio in quel luogo era molto pericoloso. Subito il conducente proferiva alcune parole in modo alquanto maleducato, si metteva alla guida e subito ripartiva senza aver particolari problemi nellaccensione del proprio veicolo.[...];
che in una successiva lettera del 12 settembre 2005, linsorgente ha contestato le affermazioni dellagente e ha ribadito la propria versione, senza tuttavia neppure tentare di spiegare in che modo lagente denunciante potesse ragionevolmente essersi sbagliato, o quale ragione avesse potuto indurre un tutore dellordine a dichiarare circostanze finanche inveritiere;
che in siffatte evenienze, questo giudice non ritiene in definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio riguardo alla fattispecie considerata dallautorità di primo grado;
che la decisione impugnata merita pertanto conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata allentità dellinfrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa dellinsorgente e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso infondato deve perciò essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. c, 23 cpv. 3 lett. a ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100. e le spese di fr. 50. sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).