Sachverhalt
accertati il in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
Sostiene di essere sicuro non aver commesso linfrazione imputatagli poiché ben si ricorda di non aver utilizzato, il giorno __________ alle ore __________, durante la guida, il telefono senza dispositivo mani libere.
C.La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando alla competenza di questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
consideratoin diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dellart. 12 LPContr.
2.Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non devessere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori di suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con larresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Per limpiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo mani libere lelenco allegato allordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3.I fatti rimproverati al ricorrente sono stati constatati da un agente della Polizia cantonale.
Le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacanza: rientra nelle attribuzioni dellautorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nel caso concreto, il ricorrente ha ribadito fin dallinizio di essere assolutamente certo di non aver utilizzato, il giorno __________ alle ore __________, durante la guida, il telefono mobile senza dispositivo mani libere.
Il signor RI 1 ha sempre sostenuto la sua posizione con fermezza precisando che il suo telefono era sicuramente spento quando lagente lo avrebbe visto compiere linfrazione imputatagli: Ricordo che la data in questione, verso lora sopra indicata, mi stavo recando a casa dopo una seduta di fisioterapia presso lo studio __________ in __________ a __________. In quel frangente sono sicuro che il mio telefonino era spento poiché non è mia abitudine lasciarlo acceso durante le sedute di fisioterapia né lho acceso in seguito. [ ] Sono assolutamente certo di questa circostanza poiché verifico sempre che il natel sia spento [ ] prima di andare dal fisioterapista o a qualsiasi altro appuntamento. (cfr. ricorso).
Dinanzi alle osservazioni del ricorrente, lagente denunciante non ha provveduto a dare ulteriori spiegazioni: si è limitato a confermare la multa inflitta (cfr. rapporto di contro-osservazioni).
Informazioni più dettagliate non sono state fornite nemmeno nel rapporto di complemento redatto dallo stesso agente.
Riguardo alla produzione dei tabulati telefonici va osservato che questi non sono comunque concludenti. Il conducente potrebbe fare uso di un telefono mobile di cui non è il titolare e, inoltre, i tabulati telefonici riportano unicamente le telefonate effettuate, e non quelle ricevute.
Ciò posto e ben ponderate le due versioni, gli atti istruttori appaiono insufficienti per persuadere questo giudice della colpevolezza del ricorrente.
4.Limpugnativa deve pertanto essere accolta. Visto lesito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia nè spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso 18 giugno 2005è accoltoe la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente:La segretaria:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 ha sempre sostenuto la sua posizione con fermezza precisando che il suo telefono era sicuramente spento quando lagente lo avrebbe visto compiere linfrazione imputatagli: Ricordo che la data in questione, verso lora sopra indicata, mi stavo recando a casa dopo una seduta di fisioterapia presso lo studio __________ in __________ a __________. In quel frangente sono sicuro che il mio telefonino era spento poiché non è mia abitudine lasciarlo acceso durante le sedute di fisioterapia né lho acceso in seguito. [ ] Sono assolutamente certo di questa circostanza poiché verifico sempre che il natel sia spento [ ] prima di andare dal fisioterapista o a qualsiasi altro appuntamento. (cfr. ricorso).
Dinanzi alle osservazioni del ricorrente, lagente denunciante non ha provveduto a dare ulteriori spiegazioni: si è limitato a confermare la multa inflitta (cfr. rapporto di contro-osservazioni).
Informazioni più dettagliate non sono state fornite nemmeno nel rapporto di complemento redatto dallo stesso agente.
Riguardo alla produzione dei tabulati telefonici va osservato che questi non sono comunque concludenti. Il conducente potrebbe fare uso di un telefono mobile di cui non è il titolare e, inoltre, i tabulati telefonici riportano unicamente le telefonate effettuate, e non quelle ricevute.
Ciò posto e ben ponderate le due versioni, gli atti istruttori appaiono insufficienti per persuadere questo giudice della colpevolezza del ricorrente.
4.Limpugnativa deve pertanto essere accolta. Visto lesito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia nè spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso 18 giugno 2005è accoltoe la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente:La segretaria:
E. 2 Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non dev’essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori di suono (art. 3 cpv. 1 ONC). Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere” l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
E. 3 I fatti rimproverati al ricorrente sono
stati constatati da un agente della Polizia cantonale.
Le
constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacanza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nel caso
concreto, il ricorrente ha ribadito fin dall’inizio di essere assolutamente
certo di non aver utilizzato, il giorno __________ alle ore __________, durante
la guida, il telefono mobile senza dispositivo “mani libere”.
Il signor RI
1 ha sempre sostenuto la sua posizione con fermezza precisando che il suo
telefono era sicuramente spento quando l’agente lo avrebbe visto compiere
l’infrazione imputatagli: “Ricordo che la data in questione, verso l’ora sopra
indicata, mi stavo recando a casa dopo una seduta di fisioterapia presso lo
studio __________ in __________ a __________. In quel frangente sono sicuro che
il mio telefonino era spento poiché non è mia abitudine lasciarlo acceso
durante le sedute di fisioterapia né l’ho acceso in seguito. […] Sono
assolutamente certo di questa circostanza poiché verifico sempre che il natel
sia spento […] prima di andare dal fisioterapista o a qualsiasi altro
appuntamento.” (cfr. ricorso).
Dinanzi alle
osservazioni del ricorrente, l’agente denunciante non ha provveduto a dare
ulteriori spiegazioni: si è limitato a confermare la multa inflitta (cfr.
rapporto di contro-osservazioni).
Informazioni
più dettagliate non sono state fornite nemmeno nel rapporto di complemento
redatto dallo stesso agente.
Riguardo alla
produzione dei tabulati telefonici va osservato che questi non sono comunque concludenti.
Il conducente potrebbe fare uso di un telefono mobile di cui non è il titolare
e, inoltre, i tabulati telefonici riportano unicamente le telefonate effettuate,
e non quelle ricevute.
Ciò posto e ben
ponderate le due versioni, gli atti istruttori appaiono insufficienti per
persuadere questo giudice della colpevolezza del ricorrente.
E. 4 L’impugnativa deve pertanto essere accolta. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia nè spese (art. 15 LPContr). per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso 18 giugno 2005 è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.219
15498/401
Bellinzona
28 novembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente della pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 giugno 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 10 giugno 2005 n° 15498/401 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 26 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazione con decisione 10 giugno 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per i seguenti motivi:
ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere
Fatti accertati il in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
Sostiene di essere sicuro non aver commesso linfrazione imputatagli poiché ben si ricorda di non aver utilizzato, il giorno __________ alle ore __________, durante la guida, il telefono senza dispositivo mani libere.
C.La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando alla competenza di questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
consideratoin diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dellart. 12 LPContr.
2.Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non devessere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori di suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con larresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Per limpiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo mani libere lelenco allegato allordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3.I fatti rimproverati al ricorrente sono stati constatati da un agente della Polizia cantonale.
Le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacanza: rientra nelle attribuzioni dellautorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nel caso concreto, il ricorrente ha ribadito fin dallinizio di essere assolutamente certo di non aver utilizzato, il giorno __________ alle ore __________, durante la guida, il telefono mobile senza dispositivo mani libere.
Il signor RI 1 ha sempre sostenuto la sua posizione con fermezza precisando che il suo telefono era sicuramente spento quando lagente lo avrebbe visto compiere linfrazione imputatagli: Ricordo che la data in questione, verso lora sopra indicata, mi stavo recando a casa dopo una seduta di fisioterapia presso lo studio __________ in __________ a __________. In quel frangente sono sicuro che il mio telefonino era spento poiché non è mia abitudine lasciarlo acceso durante le sedute di fisioterapia né lho acceso in seguito. [ ] Sono assolutamente certo di questa circostanza poiché verifico sempre che il natel sia spento [ ] prima di andare dal fisioterapista o a qualsiasi altro appuntamento. (cfr. ricorso).
Dinanzi alle osservazioni del ricorrente, lagente denunciante non ha provveduto a dare ulteriori spiegazioni: si è limitato a confermare la multa inflitta (cfr. rapporto di contro-osservazioni).
Informazioni più dettagliate non sono state fornite nemmeno nel rapporto di complemento redatto dallo stesso agente.
Riguardo alla produzione dei tabulati telefonici va osservato che questi non sono comunque concludenti. Il conducente potrebbe fare uso di un telefono mobile di cui non è il titolare e, inoltre, i tabulati telefonici riportano unicamente le telefonate effettuate, e non quelle ricevute.
Ciò posto e ben ponderate le due versioni, gli atti istruttori appaiono insufficienti per persuadere questo giudice della colpevolezza del ricorrente.
4.Limpugnativa deve pertanto essere accolta. Visto lesito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia nè spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso 18 giugno 2005è accoltoe la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente:La segretaria: