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30.2005.205

Posteggio fuori dai posti delimitati.

Ticino · 2005-06-10 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 40 (infrazione n. 252 lett. a); che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di avere posteggiato il proprio veicolo – in via Cantonale a Colla – "fuori dai posti delimitati"; che per dottrina e giurisprudenza, la violazione dell'art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS presuppone l'esistenza di posti di parcheggio a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad ogni modo, non oltre eventuali intersezioni (cfr. per tutti Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª edizione, n. 2 ad art. 79 OSS); che in concreto, dal fascicolo processuale non è possibile desumere l’esi­stenza di stalli entro siffatti limiti, non bastando al riguardo la generica indicazione “ parcheggio fuori dei posti delimitati a meno di 30 metri ” di cui al rapporto di denuncia; che in tali evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione rimproveratagli, s’impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali; per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a: . Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2005.205/AMM

15921/402

Bellinzona

17 novembre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 giugno 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 15921/402 del 10 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 7 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che con decisione del 10 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere posteggiato il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati, fra le 23.30 del 29 e l’1.10 del 30 aprile 2005, in via Cantonale a Colla;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, senza addebitargli oneri processuali;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 giugno 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 7 luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che per l'inosservanza di cui sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 252 lett. a);

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di avere posteggiato il proprio veicolo – in via Cantonale a Colla – "fuori dai posti delimitati";

che per dottrina e giurisprudenza, la violazione dell'art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS presuppone l'esistenza di posti di parcheggio a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad ogni modo, non oltre eventuali intersezioni (cfr. per tuttiBussy/Rusconi,Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª edizione, n. 2 ad art. 79 OSS);

che in concreto, dal fascicolo processuale non è possibile desumere l’esi­stenza di stalli entro siffatti limiti, non bastando al riguardo la generica indicazione “parcheggio fuori dei posti delimitati a meno di 30 metri” di cui al rapporto di denuncia;

che in tali evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione rimproveratagli, s’impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a:

.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: