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30.2005.202

ricorso irricevibile poiché tardivo

Ticino · 2005-06-21 · Italiano TI
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Incarto n.30.2005.202/pg

13443/406

Bellinzona

21 giugno 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 14 giugno 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° 13443/406 del 13 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

considerato,                     in fatto ed in diritto

A.Il 14 giugno 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 13 maggio 2005 con cui la Sezione della circolazionele ha inflitto una multa di fr. 120.-, oltra alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-,  per aver posteggiato il veicolo __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.

B.Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 20 maggio 2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 6 giugno 2005.

Pertanto il ricorso inoltrato il 14 giugno 2005  è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

C.Vista la particolarità del caso, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso 14 giugno 2005 inoltrato da RI 1è irricevibile.

2.Non si prelevano né tasse, né spese.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                 Il segretario: