Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 e 2, 90 n. 1 e 92 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 56 cpv. 4 e 57 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr; pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: . Il giudice: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.135/AMM
10149/406
Bellinzona
12 settembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 12 aprile 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 10149/406 dell8 aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 25 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che con decisione dell8 aprile 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole dei seguenti fatti, avvenuti il 16 gennaio 2005 verso le ore 5.00 nel posteggio comunale di __________:
alla guida della vettura TI __________, circolava avente il parabrezza ricoperto di ghiaccio sulla parte destra per cui non si avvedeva di essere troppo a destra e, uscendo da un posteggio urtava una proprietà privata danneggiandola. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato o, senza indugio, la polizia;
che in applicazione della pena, lautorità gli ha inflitto una multa di fr. 400., ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80. e spese in ragione di fr. 80.;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 12 aprile 2005, in cui postula una riduzione o la rateazione della multa;
che in uno scritto del 25 aprile 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione rimprovera come si è detto al multato in applicazione degli art. 29, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 2, 90 n. 1, 92 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 56 cpv. 4 e 57 cpv. 2 ONC le seguenti infrazioni avvenute domenica 16 gennaio 2005 verso le ore 5.00 nel posteggio comunale di __________:
alla guida della vettura TI __________, circolava avente il parabrezza ricoperto di ghiaccio sulla parte destra per cui non si avvedeva di essere troppo a destra e, uscendo da un posteggio urtava una proprietà privata danneggiandola. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato o, senza indugio, la polizia;
che l'insorgente non nega di per sé la fattispecie descritta nella decisione impugnata, ma insorge contro lentità della multa e sottolinea di avere abbandonato il luogo del sinistro perché sinceramente non pensavo di dover chiamare la polizia per avere urtato uninsegna privata e aver danneggiato lauto di mia madre. Era molto tardi ed ero spaventato, il mio unico pensiero era quello di rincasare e, dopo aver spiegato laccaduto in famiglia, avvisare il proprietario dellinsegna.[...]:
che le giustificazioni addotte dal multato non consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come egli è stato rintracciato solo lunedì sera verso le 19.00 (il sinistro era avvenuto come detto la domenica mattina) senza essersi ancora messo in contatto né con il proprietario leso né con la polizia (cfr. verbale dinterrogatorio del 19 gennaio 2005, pag. 1 in basso);
che fosse stato seriamente intenzionato ad adempiere i suoi obblighi in caso dinfortunio, linteressato avrebbe quindi avuto tutto il tempo per riaversi dalladombrato spavento e contattare chi di dovere;
che del resto, la multa inflitta risulta finanche commisurata alla sola circolazione con la visuale ostacolata dal ghiaccio, con la quale linteressato haconsapevolmentecompromesso la sicurezza del traffico, mettendo a repentaglio lincolumità sua e degli altri utenti della strada;
che la postulata rateazione della multa esula per finire dalla cognizione di questo giudice, linteressato dovendo farne richiesta al competente Ufficio esazione e condoni di Bellinzona;
che il ricorso infondato deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr), contenute in soli fr. 100. complessivi per tenere conto della natura particolare dellimpugnativa;
per questi motivi,
visti gli art. 29, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 2, 90 n. 1 e 92 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 56 cpv. 4 e 57 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50. e le spese di fr. 50. sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).