Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 luglio 2004; che per giustificare siffatto ritardo l’interessata, in una lettera del 13 dicembre 2004 alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, aveva adombrato difficoltà a far sottoscrivere l’apposito formulario all’ex dipendente; che l’autorità ha nondimeno sottolineato, nella decisione impugnata, come “ la firma dello straniero (Stati terzi) non è un requisito essenziale per l’inoltro della notifica di fine rapporto d’impiego ”; che la ricorrente, preso nota della precisazione, si duole in questa sede di avere “ preso contatto più volte con l’ufficio regionale stranieri di Lugano che purtroppo non ci ha mai informati che la firma dello straniero non era un requisito essenziale per l’inoltro della notifica di fine rapporto. Anzi, all’inizio di agosto avevamo fatto richiesta di accettare preventivamente una copia per fax, viste le difficoltà di corrispondenza con l’India, ma il responsabile dell’ufficio regionale stranieri, Signor __________, ci aveva informati di non poter accettare il formulario non firmato in originale dallo straniero ”; che dal fascicolo processuale non emergono invero elementi suscettibili di accreditare la versione ricorsuale, ma non si può d’altro canto escludere – né l’autorità di primo grado contesta – che all’insorgente sia stata in qualche modo negata dall’Ufficio stranieri la facoltà di presentare un formulario senza la firma dell’ex dipendente; che persistendo un ragionevole dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall’addebito; che s’impone pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali; per questi motivi, visti gli art. 29 e 45 RLaLPS-Extra CE/AELS; 1 segg. LPContr; pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a: . Il giudice: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.133/AMM
05 263/290
Bellinzona
9 settembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 05 263/290 del 18 marzo 2005 emessa dallUfficio giuridico della Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 20 aprile 2005 presentate dallUfficio giuridico della Sezione dei permessi e dellimmigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che con decisione del 18 marzo 2005, lUfficio giuridico della Sezione dei permessi e dellimmigrazione ha riconosciuto __________ colpevole, in qualità di responsabile della __________ SA di Manno, di avere notificato tardivamente il 12 ottobre 2004 la cessazione del rapporto dimpiego con un cittadino extracomunitario avvenuta il 30 luglio 2004;
che in applicazione della pena, lautorità le ha inflitto una multa di fr. 50., ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20. e spese per fr. 10.;
che __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 25 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 20 aprile 2005, lautorità di primo grado propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la Sezione dei permessi e dellimmigrazione rimprovera come detto alla multata, in qualità di responsabile della __________ SA di Manno, di avere contravvenuto all'art. 29 RLaLPS-Extra CE/AELS notificando tardivamente il 12 ottobre 2004 la cessazione del rapporto dimpiego con un cittadino extracomunitario avvenuta il 30 luglio 2004;
che per giustificare siffatto ritardo linteressata, in una lettera del 13 dicembre 2004 alla Sezione dei permessi e dellimmigrazione, aveva adombrato difficoltà a far sottoscrivere lapposito formulario allex dipendente;
che lautorità ha nondimeno sottolineato, nella decisione impugnata, come la firma dello straniero (Stati terzi) non è un requisito essenziale per linoltro della notifica di fine rapporto dimpiego;
che la ricorrente, preso nota della precisazione, si duole in questa sede di avere preso contatto più volte con lufficio regionale stranieri di Lugano che purtroppo non ci ha mai informati che la firma dello straniero non era un requisito essenziale per linoltro della notifica di fine rapporto. Anzi,allinizio di agosto avevamo fatto richiesta di accettare preventivamente una copia per fax, viste le difficoltà di corrispondenza con lIndia, ma il responsabile dellufficio regionale stranieri, Signor __________, ci avevainformati di non poter accettare il formulario non firmato in originale dallo straniero;
che dal fascicolo processuale non emergono invero elementi suscettibili di accreditare la versione ricorsuale, ma non si può daltro canto escludere né lautorità di primo grado contesta che allinsorgente sia stata in qualche modo negata dallUfficio stranieri la facoltà di presentare un formulario senza la firma dellex dipendente;
che persistendo un ragionevole dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dalladdebito;
che simpone pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 29 e 45 RLaLPS-Extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria: