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30.2005.129

circolazione con furgone sovraccarico. Sviste nell'indicazione del veicolo e nell'indicazione di norme; commisurazione della multa

Ticino · 2005-09-07 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ONC – il veicolo in questione non essendo un autocarro ma un furgone – così

come dell’art. 93 n. 2 LCS, avendo egli agito in buona fede;

che sempre stando al

ricorrente, la multa inflitta non sarebbe adeguata alle circostanze del caso

specifico e in particolare all’appena evocata buona fede, giacché egli –

sprovvisto di cognizioni in materia – non aveva motivo di sospettare che il materiale

caricato da un baggerista di professione fosse più pesante di quanto da egli

ordinato;

che riguardo al genere di

veicolo e all’applicazione dell’art. 67 cpv. 1 ONC, dal rapporto di contravvenzione

18 febbraio 2005 – cui la Sezione della circolazione ha fatto riferimento

nell’emanare la multa – emerge chiaramente che l’inte­ressato ha circolato con

un autofurgone anziché un autocarro; l’erronea descrizione dei fatti e

l’aggiunta dell’art. 67 cpv. 1 ONC nella decisione impugnata si palesano quindi

mere sviste, riconoscibili per il multato e non suscettibili, in definitiva,

d’influire sull’esito del giudizio di primo grado (cfr. del resto anche le

osservazioni 18 aprile 2005 dell’Ufficio giuridico);

che l’adombrata buona fede non

osta invece all’applicazione dell’art. 93 n. 2 LCS, ove si consideri come l’insorgente

avrebbe senz’altro potuto rendersi conto – prestando tutta l’attenzione

richiesta dalle circostanze – che il veicolo non era conforme alle

prescrizioni;

che pur non essendo cognito in

materia, il ricorrente non poteva infatti ragionevolmente fondarsi su un carico

effettuato da un baggerista, a occhio

” (ricorso, pag. 2 punto 4) per credersi

in regola con i limiti di legge: egli avrebbe dovuto esigere, per esempio, una

verifica del peso mediante un’apposita apparecchiatura, sulla cui presenza in

una ditta del mestiere non vi sono ragioni – né l’insorgente ne evoca – di

dubitare;

che accontentandosi di una

semplice stima “a occhio” del carico, ancorché da parte di un professionista,

il multato ha pertanto negletto scientemente le più elementari regole di

diligenza, accettando finanche l’eventualità di circolare con un veicolo

sovraccarico;

che non si vede abbondanzialmente

come egli abbia potuto non accorgersi di un eccesso di oltre 1500 kg rispetto

ai 2215 kg autorizzati per il furgone, non foss’altro dallo schiacciamento giocoforza

inusuale degli pneumatici, suscettibile da sé solo di compromettere l’idoneità

del veicolo alla circolazione e di mettere seriamente a repentaglio la sicurezza

del traffico;

che nonostante quanto precede,

una multa di fr. 1500.– risulta tutto ben ponderato adeguata alle circostanze

del caso specifico e al grado di colpa dell’in­sorgente, cui non si può

rimproverare, ad ogni buon conto, un dolo diretto;

che l’esito dell’impugnativa

giustifica per finire di rinunciare al prelievo di oneri dell'odierno giudizio

e di soprassedere alla postulata assegnazione di ripetibili, per altro neppure

prevista dalla LPContr;

per questi motivi,

visti                                   gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv.

2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:

1.     Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 1500.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.– e alle

spese di fr. 40.–.

2.     Non si prelevano tasse o spese

dell’attuale giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a:

.

Il giudice:                                                                                 La

segretaria:

Avvertenza:

contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2005.129/AMM

9241/407

Bellinzona

7 settembre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 aprile 2005 presentato da

RI 1

(DI 1)

contro

la decisione n. 9241/407 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 18 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che con decisione del 1° aprile 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere circolato, il 17 febbraio 2005 a __________,“con l’autocarro targato TI __________ sovraccarico”;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 2000.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso dell’8 aprile 2005, nel quale postula una riduzione della multa a fr. 500.–;

che nelle osservazioni del 18 aprile 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2, 96 n. 1 LCS e 67 cpv. 1 ONC – di avere “circolato con l’autocarro targato TI __________ sovraccarico”;

che dal rapporto di contravvenzione del 18 febbraio 2005, cui la decisione impugnata fa riferimento, si evince – fra l'altro – un peso del veicolo accertato dalla polizia cantonale di 3783 kg in luogo dei 2215 kg consentiti, per un’eccedenza di 1568 kg;

che l'insorgente non nega di per sé la circolazione con un veicolo sovraccarico, né contesta le misurazioni esperite dalla polizia; lamenta nondimeno l’inap­plicabilità dell’art. 67 cpv. 1 ONC – il veicolo in questione non essendo un autocarro ma un furgone – così come dell’art. 93 n. 2 LCS, avendo egli agito in buona fede;

che sempre stando al ricorrente, la multa inflitta non sarebbe adeguata alle circostanze del caso specifico e in particolare all’appena evocata buona fede, giacché egli – sprovvisto di cognizioni in materia – non aveva motivo di sospettare che il materiale caricato da un baggerista di professione fosse più pesante di quanto da egli ordinato;

che riguardo al genere di veicolo e all’applicazione dell’art. 67 cpv. 1 ONC, dal rapporto di contravvenzione 18 febbraio 2005 – cui la Sezione della circolazione ha fatto riferimento nell’emanare la multa – emerge chiaramente che l’inte­ressato ha circolato con un autofurgone anziché un autocarro; l’erronea descrizione dei fatti e l’aggiunta dell’art. 67 cpv. 1 ONC nella decisione impugnata si palesano quindi mere sviste, riconoscibili per il multato e non suscettibili, in definitiva, d’influire sull’esito del giudizio di primo grado (cfr. del resto anche le osservazioni 18 aprile 2005 dell’Ufficio giuridico);

che l’adombrata buona fede non osta invece all’applicazione dell’art. 93 n. 2 LCS, ove si consideri come l’insorgente avrebbe senz’altro potuto rendersi conto – prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze – che il veicolo non era conforme alle prescrizioni;

che pur non essendo cognito in materia, il ricorrente non poteva infatti ragionevolmente fondarsi su un carico “effettuato da un baggerista, a occhio” (ricorso, pag. 2 punto 4) per credersi in regola con i limiti di legge: egli avrebbe dovuto esigere, per esempio, una verifica del peso mediante un’apposita apparecchiatura, sulla cui presenza in una ditta del mestiere non vi sono ragioni – né l’insorgente ne evoca – di dubitare;

che accontentandosi di una semplice stima “a occhio” del carico, ancorché da parte di un professionista, il multato ha pertanto negletto scientemente le più elementari regole di diligenza, accettando finanche l’eventualità di circolare con un veicolo sovraccarico;

che non si vede abbondanzialmente come egli abbia potuto non accorgersi di un eccesso di oltre 1500 kg rispetto ai 2215 kg autorizzati per il furgone, non foss’altro dallo schiacciamento giocoforza inusuale degli pneumatici, suscettibile da sé solo di compromettere l’idoneità del veicolo alla circolazione e di mettere seriamente a repentaglio la sicurezza del traffico;

che nonostante quanto precede, una multa di fr. 1500.– risulta tutto ben ponderato adeguata alle circostanze del caso specifico e al grado di colpa dell’in­sorgente, cui non si può rimproverare, ad ogni buon conto, un dolo diretto;

che l’esito dell’impugnativa giustifica per finire di rinunciare al prelievo di oneri dell'odierno giudizio e di soprassedere alla postulata assegnazione di ripetibili, per altro neppure prevista dalla LPContr;

per questi motivi,

visti                                   gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1500.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.– e alle spese di fr. 40.–.

2.     Non si prelevano tasse o spese dell’attuale giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a:

.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).