Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ONC – il veicolo in questione non essendo un autocarro ma un furgone – così
come dell’art. 93 n. 2 LCS, avendo egli agito in buona fede;
che sempre stando al
ricorrente, la multa inflitta non sarebbe adeguata alle circostanze del caso
specifico e in particolare all’appena evocata buona fede, giacché egli –
sprovvisto di cognizioni in materia – non aveva motivo di sospettare che il materiale
caricato da un baggerista di professione fosse più pesante di quanto da egli
ordinato;
che riguardo al genere di
veicolo e all’applicazione dell’art. 67 cpv. 1 ONC, dal rapporto di contravvenzione
18 febbraio 2005 – cui la Sezione della circolazione ha fatto riferimento
nell’emanare la multa – emerge chiaramente che l’interessato ha circolato con
un autofurgone anziché un autocarro; l’erronea descrizione dei fatti e
l’aggiunta dell’art. 67 cpv. 1 ONC nella decisione impugnata si palesano quindi
mere sviste, riconoscibili per il multato e non suscettibili, in definitiva,
d’influire sull’esito del giudizio di primo grado (cfr. del resto anche le
osservazioni 18 aprile 2005 dell’Ufficio giuridico);
che l’adombrata buona fede non
osta invece all’applicazione dell’art. 93 n. 2 LCS, ove si consideri come l’insorgente
avrebbe senz’altro potuto rendersi conto – prestando tutta l’attenzione
richiesta dalle circostanze – che il veicolo non era conforme alle
prescrizioni;
che pur non essendo cognito in
materia, il ricorrente non poteva infatti ragionevolmente fondarsi su un carico
“
effettuato da un baggerista, a occhio
” (ricorso, pag. 2 punto 4) per credersi
in regola con i limiti di legge: egli avrebbe dovuto esigere, per esempio, una
verifica del peso mediante un’apposita apparecchiatura, sulla cui presenza in
una ditta del mestiere non vi sono ragioni – né l’insorgente ne evoca – di
dubitare;
che accontentandosi di una
semplice stima “a occhio” del carico, ancorché da parte di un professionista,
il multato ha pertanto negletto scientemente le più elementari regole di
diligenza, accettando finanche l’eventualità di circolare con un veicolo
sovraccarico;
che non si vede abbondanzialmente
come egli abbia potuto non accorgersi di un eccesso di oltre 1500 kg rispetto
ai 2215 kg autorizzati per il furgone, non foss’altro dallo schiacciamento giocoforza
inusuale degli pneumatici, suscettibile da sé solo di compromettere l’idoneità
del veicolo alla circolazione e di mettere seriamente a repentaglio la sicurezza
del traffico;
che nonostante quanto precede,
una multa di fr. 1500.– risulta tutto ben ponderato adeguata alle circostanze
del caso specifico e al grado di colpa dell’insorgente, cui non si può
rimproverare, ad ogni buon conto, un dolo diretto;
che l’esito dell’impugnativa
giustifica per finire di rinunciare al prelievo di oneri dell'odierno giudizio
e di soprassedere alla postulata assegnazione di ripetibili, per altro neppure
prevista dalla LPContr;
per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv.
2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 1500.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.– e alle
spese di fr. 40.–.
2. Non si prelevano tasse o spese
dell’attuale giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza:
contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.129/AMM
9241/407
Bellinzona
7 settembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell8 aprile 2005 presentato da
RI 1
(DI 1)
contro
la decisione n. 9241/407 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 18 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che con decisione del 1° aprile 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere circolato, il 17 febbraio 2005 a __________,con lautocarro targato TI __________ sovraccarico;
che in applicazione della pena, lautorità gli ha inflitto una multa di fr. 2000., ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100. e le spese di fr. 40.;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso dell8 aprile 2005, nel quale postula una riduzione della multa a fr. 500.;
che nelle osservazioni del 18 aprile 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2, 96 n. 1 LCS e 67 cpv. 1 ONC di avere circolato con lautocarro targato TI __________ sovraccarico;
che dal rapporto di contravvenzione del 18 febbraio 2005, cui la decisione impugnata fa riferimento, si evince fra l'altro un peso del veicolo accertato dalla polizia cantonale di 3783 kg in luogo dei 2215 kg consentiti, per uneccedenza di 1568 kg;
che l'insorgente non nega di per sé la circolazione con un veicolo sovraccarico, né contesta le misurazioni esperite dalla polizia; lamenta nondimeno linapplicabilità dellart. 67 cpv. 1 ONC il veicolo in questione non essendo un autocarro ma un furgone così come dellart. 93 n. 2 LCS, avendo egli agito in buona fede;
che sempre stando al ricorrente, la multa inflitta non sarebbe adeguata alle circostanze del caso specifico e in particolare allappena evocata buona fede, giacché egli sprovvisto di cognizioni in materia non aveva motivo di sospettare che il materiale caricato da un baggerista di professione fosse più pesante di quanto da egli ordinato;
che riguardo al genere di veicolo e allapplicazione dellart. 67 cpv. 1 ONC, dal rapporto di contravvenzione 18 febbraio 2005 cui la Sezione della circolazione ha fatto riferimento nellemanare la multa emerge chiaramente che linteressato ha circolato con un autofurgone anziché un autocarro; lerronea descrizione dei fatti e laggiunta dellart. 67 cpv. 1 ONC nella decisione impugnata si palesano quindi mere sviste, riconoscibili per il multato e non suscettibili, in definitiva, dinfluire sullesito del giudizio di primo grado (cfr. del resto anche le osservazioni 18 aprile 2005 dellUfficio giuridico);
che ladombrata buona fede non osta invece allapplicazione dellart. 93 n. 2 LCS, ove si consideri come linsorgente avrebbe senzaltro potuto rendersi conto prestando tutta lattenzione richiesta dalle circostanze che il veicolo non era conforme alle prescrizioni;
che pur non essendo cognito in materia, il ricorrente non poteva infatti ragionevolmente fondarsi su un carico effettuato da un baggerista, a occhio (ricorso, pag. 2 punto 4) per credersi in regola con i limiti di legge: egli avrebbe dovuto esigere, per esempio, una verifica del peso mediante unapposita apparecchiatura, sulla cui presenza in una ditta del mestiere non vi sono ragioni né linsorgente ne evoca di dubitare;
che accontentandosi di una semplice stima a occhio del carico, ancorché da parte di un professionista, il multato ha pertanto negletto scientemente le più elementari regole di diligenza, accettando finanche leventualità di circolare con un veicolo sovraccarico;
che non si vede abbondanzialmente come egli abbia potuto non accorgersi di un eccesso di oltre 1500 kg rispetto ai 2215 kg autorizzati per il furgone, non fossaltro dallo schiacciamento giocoforza inusuale degli pneumatici, suscettibile da sé solo di compromettere lidoneità del veicolo alla circolazione e di mettere seriamente a repentaglio la sicurezza del traffico;
che nonostante quanto precede, una multa di fr. 1500. risulta tutto ben ponderato adeguata alle circostanze del caso specifico e al grado di colpa dellinsorgente, cui non si può rimproverare, ad ogni buon conto, un dolo diretto;
che lesito dellimpugnativa giustifica per finire di rinunciare al prelievo di oneri dell'odierno giudizio e di soprassedere alla postulata assegnazione di ripetibili, per altro neppure prevista dalla LPContr;
per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1500., oltre a una tassa di giustizia di fr. 100. e alle spese di fr. 40..
2. Non si prelevano tasse o spese dellattuale giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).