Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.114/AMM
8904/406
Bellinzona
31 agosto 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 8904/406 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 6 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che con decisione del 25 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere, il 2 dicembre 2004 a Torricella-Taverne, posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni;
che in applicazione della pena, lautorità gli ha inflitto una multa di fr. 120., ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40. e spese per fr. 20.;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 marzo 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 6 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 41 cpv. 1bisONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul marciapiede tranne i velocipedi se ciò non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni (prima frase);
che un'eccezione è prevista per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bisseconda e terza frase ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120. per il parcheggio sul marciapiede fino a 60 minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione
n. 228.1);
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede senza lasciare un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni, circostanza accertata da due agenti della polizia comunale a Torricella-Taverne, in via Comunale, il 2 dicembre 2004 alle ore 22.45;
che il ricorrente si dice invece assolutamente estraneo ai fatti, adombrando un possibile errore di trascrizione del numero di targa e sostenendo che quella sera egli era al suo domicilio a __________, con il veicolo incriminato fermo nel garage di casa;
che in un rapporto di contro osservazioni del 3 marzo 2005, lagente denunciante pur confermando il suo accertamento ha soggiunto come per motivi di tempo essendo stati chiamati per un intervento a Lamone, non abbiamo applicato gli avvisi di contravvenzione, rilevando unicamente le targhe;
che dal resoconto allegato al medesimo rapporto si evince come quella sera la stessa pattuglia ha elevato 19 rapporti di contravvenzione alla LCS, di cui 18 proprio in via Comunale;
che in simili circostanze, questo giudice ritiene tutto sommato persistere un ragionevole dubbio sullautore dellinfrazione, non potendosi segnatamente escludere stante la premura sottolineata dagli agenti per lintervento a Lamone, sommata alla mole delle contravvenzioni irrogate quella sera unerrata lettura o trascrizione del numero di targa;
che si giustifica pertanto di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi,
visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bisONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria: