Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2005.112/AMM
05 295/207
Bellinzona
30 agosto 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 23 marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 05 295/207 del 18 marzo 2005 emessa dallUfficio giuridico della Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 7 aprile 2005 presentate dallUfficio giuridico della Sezione dei permessi e dellimmigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che con decisione del 18 marzo 2005, lUfficio giuridico della Sezione dei permessi e dellimmigrazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere presentato tardivamente il 29 settembre 2004 allufficio regionale competente una richiesta di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;
che in applicazione della pena, lautorità le ha inflitto una multa di fr. 60., ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20. e spese per fr. 10.;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 23 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 7 aprile 2005, lUfficio giuridico della Sezione dei permessi e dellimmigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 24 RLaLPS-CE/AELS il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare) devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri competente;
che le infrazioni alle disposizioni cantonali in materia di persone straniere sono punite dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa sino a fr. 2000. (art. 12 LaLPS e 38 RLaLPS-CE/AELS);
che l'autorità di primo grado rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS presentando tardivamente il 29 settembre 2004 una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;
che stando alla ricorrente, io e mio marito __________ abbiamo mandato una lettera insieme raccomandata en que diceva i motivi del ritardo nel cambiamento dei permessi, e una prova della polizza di Portogallo en que diceva que i documenti del mio marito e i miei sono stati furtati (il passaporte, la patente, i permessi, e più documenti importanti) que stava nella maquina furtada[...];
che nel fascicolo processuale risulta in effetti una dichiarazione 16 agosto 2004 dellaGuarda Nacional Republicanain cui si attesta lavvenuto furto di documenti a danno di __________ e si menziona fra laltro una autorizacao de residencia na Suica desua esposa RI 1
che nelle osservazioni 7 aprile 2005, lUfficio giuridico della Sezione dei permessi e dellimmigrazione sottolinea invero come i coniugi, sebbene privi dei documenti di legittimazione (furto), avrebbero dovuto informare comunque a tempo debito le autorità competenti (pag. 2, punto 2);
che non si può tuttavia escludere, né lautorità di primo grado contesta, che la multata abbia effettivamente trasmesso allUfficio regionale stranieri la predetta attestazione 16 agosto 2004 con levocata comunicazione del nuovo stato civile entro il termine prescritto;
che persistendo un ragionevole dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dalladdebito;
che simpone pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi,
visti gli art. 12 LaLPS; 24 e 38 RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
,.
Il giudice: La segretaria: