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30.2005.112

stranieri: presentazione tardiva di una richiesta di modifica dello stato civile

Ticino · 2005-03-18 · Italiano TI
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Incarto n.30.2005.112/AMM

05 295/207

Bellinzona

30 agosto 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 23 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 05 295/207 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni del 7 aprile 2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che con decisione del 18 marzo 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere presentato tardivamente – il 29 settembre 2004 all’ufficio regionale competente – una richiesta di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;

che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 60.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese per fr. 10.–;

che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 23 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 7 aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 24 RLaLPS-CE/AELS il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare) devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri competente;

che le infrazioni alle disposizioni cantonali in materia di persone straniere sono punite dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa sino a fr. 2000.– (art. 12 LaLPS e 38 RLaLPS-CE/AELS);

che l'autorità di primo grado rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS presentando tardivamente – il 29 settembre 2004 – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;

che stando alla ricorrente, “io e mio marito __________ abbiamo mandato una lettera insieme raccomandata en que diceva i motivi del ritardo nel cambiamento dei permessi, e una prova della polizza di Portogallo en que diceva que i documenti del mio marito e i miei sono stati furtati (il passaporte, la patente, i permessi, e più documenti importanti) que stava nella maquina furtada[...]”;

che nel fascicolo processuale risulta in effetti una dichiarazione 16 agosto 2004 dellaGuarda Nacional Republicanain cui si attesta l’avvenuto furto di documenti a danno di __________ e si menziona – fra l’altro – una “autorizacao de residencia na Suica desua esposa RI 1”

che nelle osservazioni 7 aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione sottolinea invero come “i coniugi, sebbene privi dei documenti di legittimazione (furto), avrebbero dovuto informare comunque a tempo debito le autorità competenti” (pag. 2, punto 2);

che non si può tuttavia escludere, né l’autorità di primo grado contesta, che la multata abbia effettivamente trasmesso all’Ufficio regionale stranieri la predetta attestazione 16 agosto 2004 – con l’evocata comunicazione del nuovo stato civile – entro il termine prescritto;

che persistendo un ragionevole dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall’addebito;

che s’impone pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,

visti                                   gli art. 12 LaLPS; 24 e 38 RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano né tasse né spese.

3.     Intimazione a:

,.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: