Erwägungen (1 Absätze)
E. 36 cpv. 3 OAVS). La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS). A norma dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine. Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre ché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS). Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS). Queste disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF). 2.4. Va innanzitutto rilevato che la base legale per la promulgazione degli articoli relativi al prelievo degli interessi di mora e compensativi, si trova all'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS il quale, come visto (cfr. consid. 2.3) prevede che il Consiglio federale (di seguito: CF) emana prescrizioni sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi. In virtù di tale delega il CF ha emanato le norme disciplinanti la riscossione di interessi di mora in caso di tardivo pagamento dei contributi sociali. L'esecutivo federale non ha oltrepassato le proprie competenze laddove, con l'art. 41bis OAVS, ha stabilito il momento a partire dal quale decorrono gli interessi in caso di pagamento tardivo del debito assicurativo nei confronti dell'AVS. Infatti, come ha ricordato il TFA in una sentenza del 16 marzo 1987 (RCC 1987 pag. 388, in particolare pag. 389, consid. 2a), " L'article 14, 4e alinéa, lettre e, LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 1979, donne au Conseil fédéral, entre autres, la compétence de promulguer des prescriptions sur la perception d'intérêts moratoires dans l'encaissement des cotisations " (cfr. anche DTF 115 V 27, in particolare pag. 36 consid. 8b). Il TFA, in una sentenza del 28 novembre 2002 nella causa P. SA, H 93/02, pubblicata in Pratique VSI 2/2003, pag. 143, ha confermato la validità delle disposizioni di legge disciplinanti gli interessi di mora, rilevando: " (...) 3.1 Selon l'art. 41 bis al. 1 let. c RAVS, des intérêts moratoires doivent être prélevés sur les cotisations paritaires qui n'ont pas été payées dans les 30 jours à compter de la facturation. Ils commencent à courir au moment de la facturation par la caisse de compensation et cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41 bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les art. 41 bis al. 1 let. c et 42 RAVS se fondent sur l'art. 14 al.4 let. e LAVS par lequel le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur la perception d'intérêts moratoires. Il s'agit d'examiner la conformité de ces normes réglementaires à la loi et à la constitution. 3.2 Selon la jurisprudence, le TFA peut en principe, sous réserve d'exceptions n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce, vérifier la légalité des ordonnances du Conseil fédéral. Lorsqu'il s'agit d'ordonnances (dépendantes) qui se basent sur une délégation législative, il examine si elles se situent dans les limites des pouvoirs attribués au Conseil fédéral dans la loi. Lorsque la délégation législative accorde au Conseil fédéral une très grande marge d'appréciation pour la réglementation à adopter au niveau de l'ordonnance d' exécution, le tribunal doit alors se borner à examiner si les prescriptions litigieuses de l'ordonannce sortent manifestement du cadre des compétences déléguées au Conseil fédéral dans la loi ou si elles sont contraires à la constitution ou à la loi pour d'autres motifs. Il ne saurait toutefois substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des dispositions litigieuses. La réglementation ordonnée par le Conseil fédéral viole toutefois l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il n'est pas possibile de la fonder sur des motifs serieux, lorsqu'elle est dénuée de sens ou inutile ou lorsqu'elle crée des distinctions juridiques qui n'ont pas de raison d'être. Il en va de même lorsque l'ordonnance omet de prévoir des distinctions qui auraient dû, normalement, être prises en considération (ATF 128 II 40 consid. 3b; 128 IV 180 consid. 2.1; 127 V 7 consid. 5a, chacun avec les références citées). 3.3 Les dettes d'argent sont en principe des dettes portables. Le débiteur doit fournir sa prestation au domicile ou au siège du créancier. Cela signifie que le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO; ATF 124 III 117 consid. 2a; 119 III 234 consid. 2; voir également GauchISchluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, volume III, 7e édition, n°s 2360 ss). Sous l'empire de l'ancien art. 41bis al. 3 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, qui réglait divers cas d'expiration du cours des intérêts moratoires, le TFA avait jugé que le moment du paiement était réputé intervenir non pas à la date du versement par le débiteur des cotisations mais à la date où les cotisations parvenaient à l'administration (arrêt non publié Sch. du 3 avril 1997, H 347/96). Cette jurisprudence a été introduite dans le droit formel avec le nouvel art. 42 al. 1 RAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (VSI 2000 p. 134). Cette réglementation se situe ainsi dans le cadre de la large marge d'appréciation dont dispose le Conseil fédéral sur la base de l'art. 14 al. 4 let. e LAVS (ATF 110 V 257 = RCC 1984 p. 577 ss consid. 4b; RCC 1990 p. 301 consid. 4b/dd, chacun avec les références citées), n'est ni dénuée de sens ni inutile et ne crée pas de distinctions juridiques qui n'ont pas de raison d'être. La réglementation sur les intérêts moratoires adoptée par le Conseil fédéral est par conséquent conforme à la loi et à la constitution.
4. L'opinion de la recourante consistant à dire que la créance d'intérêts moratoires serait injustifiée dans la mesure où elle aurait payé les cotisations à temps et qu'elle serait ainsi pénalisée par les intérêts moratoires n'est donc pas valable. Le paiement de la facture du 23 février 2001 n'est parvenu à la caisse de compensation que le 28 mars 2001, soit après l'expiration du délai de 30 jours suivant la facturation. Comme les intérêts moratoires sont dus indépendamment d'une faute, la recourante doit en l'espèce les payer, quel que soit le motif du retard. Il est également sans importance de savoir si elle a effectivement ou non tiré de la contre-valeur de sa dette de cotisations un profit correspondant au taux légal des intérêts moratoires pendant la durée de sa demeure. (H 93/02) " Il TFA ha poi avuto modo di confermare questo principio in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa X. SA, H 268/02 e in una sentenza del 30 gennaio 2004 nella causa X., H 328/02. 2.5. Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto all'interessata la rifusione degli interessi di mora sia per il tardivo pagamento dei contributi che per la tardiva presentazione della distinta dei salari, per un ammontare complessivo di fr. 472.10 (cfr. All. 6). La società ricorrente ha contestato entrambi gli addebiti (cfr. doc. I). 2.5.1. Interessi per pagamento tardivo Dagli atti di causa emerge che la Cassa in data 14 febbraio 2003 ha inviato alla società ricorrente una fattura relativa ai contributi dovuti dal 1.1.2002 al 31.12.2002 per un importo di fr. 51'503.35 (cfr. All. 3). L'ammontare richiesto doveva essere pagato entro 30 giorni dalla fatturazione, ossia dal 14 febbraio 2003. Va a questo proposito rilevato che, circa il momento determinante per stabilire se il pagamento è avvenuto entro i termini stabiliti, l'art. 42 cpv. 1 OAVS è chiaro e non permette interpretazione alcuna. Infatti, secondo questo disposto, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione. A proposito di questa norma, l'UFAS ha rilevato (Pratique VSI 2000 pag. 134): " Al. 1: Selon le Tribunal fédéral des assurances, les cotisations sont réputées payées dès réception du paiement par la caisse. Cette jurisprudence est reprise dans le règlement (ATF non publié du 3 avril 1997 en la cause S., H 347/96, consid. 2a)." Nella citata sentenza il TFA ha stabilito: " 2.- a) Wie das kantonale Gericht ausführlich darlegte, steht die angefochtene Verzugszinsverfügung mit der in Art. 41bis AHVV enthaltenen Regelung in Einklang. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht ausdrücklich in Abrede gestellt. Zwar weist er darauf hin, die Vorinstanz lege "den Grundsatz von Zinsvorteilen bzw. Zinsnachteilen" nach für ihn "nicht nachvollziehbaren Kriterien" aus. Soweit er damit seine Argumentation im kantonalen Verfahren, wonach bei der Bestimmung des Endes des Zinsenlaufs auf das Datum der Einzahlung durch den Beitragspflichtigen und nicht des Zahlungseinganges beim Empfänger abzustellen sei, neu aufgreifen will, kann ihm darin jedoch nicht beigepflichtet werden. Die Verzugszinsordnung in Art. 41bis AHVV bezweckt einen vereinfachten Schadens- und Vorteilsausgleich (ZAK 1992 S. 167 Erw. 4b mit Hinweisen), weshalb es als durchaus sachgerecht erscheint, wenn die Vorinstanz erst den Zahlungseingang bei der Verwaltung als massgebenden Zeitpunkt für die nach Art. 41bis Abs. 3 AHVV vorzunehmende Festsetzung der Dauer des Zinslaufs betrachtet. Zumindest kann darin keine Verletzung von Bundesrecht erblickt werden. Im übrigen sind der angefochtenen Verwaltungsverfügung anhaftende Mängel weder bezüglich der Dauer des Zinslaufs noch der Verzugszinsberechnung ersichtlich und werden in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch gar nicht geltend gemacht." Dalla sentenza appena citata emerge che la fattura non è considerata pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento bensì quando l'importo è accreditato sul conto della cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla circolare sugli interessi di mora e compensativi il cui marg. 4012 prevede che i contributi sono considerati pagati se giungono alla cassa di compensazione o le vengono accreditati. Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento. Nella presente fattispecie dagli atti emerge che l'importo in questione, nonostante sia stato addebitato sul conto bancario dell’insorgente in data 17 marzo 2003 con valuta 14 marzo 2003 (cfr. All. 4), è stato accreditato sul conto della Cassa solo il 20 marzo 2003 (cfr. doc. 2). L'accredito sul conto della convenuta è quindi avvenuto oltre il termine impartito che scadeva il 16 marzo 2003. Infatti, avendo febbraio 28 giorni, i trenta giorni dalla fatturazione del 14 febbraio 2003 vengono a cadere il 16 marzo 2003 (14 giorni di febbraio + 16 di marzo = 30 giorni). In tal senso cfr. anche la circolare sugli interessi di mora e compensativi edita dall'UFAS (CIM) che prevede al marg. 4002 che se la fatturazione è del 1° febbraio, negli anni normali il termine per la riscossione dei contributi scade 2 marzo (30 giorni). Essendo il 16 marzo 2003 una domenica, secondo quanto disposto al marginale 4002.1 della Circolare sugli interessi di mora e compensativi edita dall’UFAS (CIM), in conformità a quanto stabilito dal TFA in una sentenza del 19 agosto 2004 nella causa O. AG, H 20/04, il termine di 30 giorni dalla fatturazione viene prorogato fino a lunedì 17 marzo 2003. Anche tenendo conto di questa circostanza, l’accredito sul conto della convenuta è comunque avvenuto in data 20 marzo 2003 e dunque oltre il termine impartito. In queste circostanze, non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni dalla fatturazione (art. 36 cpv. 4 OAVS), rettamente l'amministrazione, in applicazione dell'art. 41 bis cpv. 1 lett. c OAVS ha calcolato gli interessi a partire dal giorno successivo la fatturazione fino a quello della ricezione del pagamento. Ai fini del calcolo degli interessi di mora, i mesi interi sono calcolati come 30 giorni (cfr. anche art. 42 cpv. 3 OAVS), mentre negli anni normali il 28 febbraio è da considerare come l'ultimo, rispettivamente il trentesimo giorno del mese. Negli anni bisestili, invece, il 28 febbraio è considerato come giorno normale (cfr. marg. 4014 CIM). In concreto, per il periodo dal 14 febbraio 2003 al 20 marzo 2003, la Cassa ha giustamente calcolato 36 giorni (16 di febbraio e 20 di marzo) che al tasso del 5% all'anno corrispondono a fr. 257.50 di interessi di mora (51'503.35 X 36 giorni X 5 : (360 X 100); cfr. la Circolare sugli interessi edita dall'UFAS), come indicato nel conteggio della Cassa (cfr. All. 6a). Su questo punto la decisione della Cassa merita conferma. 2.5.2. Interessi per tardiva presentazione della distinta dei salari. Nel caso concreto, emerge dagli atti che la Cassa in data 16 dicembre 2002 ha trasmesso all'insorgente la distinta dei salari per la dichiarazione degli importi pagati nel 2002 (cfr. All. 5). L'art. 36 cpv. 2 OAVS impone ai datori di lavoro di conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile (art. 36 cpv. 3 OAVS). La presentazione della distinta sarebbe stata tempestiva solo se fosse giunta all'amministrazione il 30 gennaio 2003 e non inviata quel giorno (art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS). La Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM), edita dall'UFAS, al n° 2022 rammenta come: " I datori di lavoro tenuti a versare contributi d'acconto devono presentare un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS). Il conteggio viene considerato presentato in ritardo se non viene consegnato alla cassa di compensazione entro il 30 gennaio seguente la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti o se viene consegnato per tempo ma non risponde ai requisiti dell'art. 36 cpv. 1 OAVS (si vedano al riguardo le DRC). (…)" (sottolineatura del redattore) Da quanto appena citato, emerge chiaramente che l'insorgente avrebbe dovuto far pervenire alla Cassa la distinta dei salari entro il 30 gennaio 2003, così come stabilito dalla legge. Al riguardo, non può quindi essere condiviso il ragionamento della società indicato in sede di opposizione ed ancora in sede ricorsuale, secondo il quale la società, avendo spedito alla Cassa la distinta dei salari in data 29 gennaio 2003, avrebbe provveduto ad inviare per tempo quanto richiesto. La distinta dei salari, datata fra l'altro 29 gennaio 2003, è pervenuta alla Cassa unicamente il 31 gennaio 2003 (cfr. doc. 1), per cui, rettamente, l'amministrazione ha chiesto il pagamento degli interessi di mora. Gli interessi, tuttavia, vanno calcolati dal 1° gennaio 2003 (giorno dal quale inizia a partire il termine per la presentazione della distinta dei salari) al 31 gennaio 2003 (giorno di ricezione da parte della Cassa della dichiarazione dei salari) e non unicamente per il giorno di ritardo. Infatti, per l'art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS, i datori di lavoro devono pagare gli interessi di mora sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal periodo di contribuzione, a partire dal 1° giorno dopo tale termine. In concreto, il periodo di contribuzione è terminato il 31 dicembre 2002, per cui gli interessi sono da calcolare dal 1.1.2003 (cfr. anche marg. 2022 CIM). Nel caso di specie l'importo degli interessi di mora ammonta a fr. 214.60 (51'503.35 X 30 giorni X 5 : (360 X 100); cfr. la Circolare sugli interessi edita dall'UFAS). Anche su questo aspetto la decisione della Cassa si rivela dunque corretta. 2.6. In queste circostanze, la decisione impugnata, concernente la rifusione da parte della RI 1, degli interessi di mora sia per il tardivo pagamento dei contributi che per la tardiva presentazione della distinta dei salari, per un ammontare complessivo di fr. 472.10 (cfr. All. 6a), merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- è a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.87
LCM 17/03
Lugano
28 agosto 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Giancarlo Fumasoli
ing. Giancarlo Rosselli
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 28 febbraio 2003 da
RI 1
rappr. dall RA 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 20 gennaio 2003 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per lesecuzione di strade di PR, la posa di condotte per l'acqua potabile e la formazione di parcheggi pubblici,ed in particolare per la formazione di parcheggi pubblici ai mapp. no. 79 e 107 e lesecuzione delle strade di PR I lotto,relativamente ai mapp. no. 22 e 328 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. Con risoluzione del 25.2.1997 il Consiglio Comunale di __________ ha approvato il progetto ed il credito per la realizzazione delle opere di PR a valle delle frazioni di __________ e __________ come proposti nel Messaggio Municipale 8/1996 del 14.11.1996. Le opere comprendono tre gruppi di interventi, ossia la sistemazione delle strade ai mapp. no. 231, 238, 272, 303, 326, 334, 368, e 369, la posa di condotte per lacqua potabile lungo le strade ai mapp. 231, 238, 303, 315, 326, 334 e 368 e la formazione di parcheggi pubblici ai mapp. no. 79, 107, 141, 565 e 579. Nel contempo il legislativo ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria, tuttavia non le quote indicate nel predetto Messaggio, bensì in ragione del 45% della spesa per ogni gruppo di opere.Il Municipio ha quindi avviato ununica procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dall11.12.1998 all11.1.1999 (FU 97/1998 del 4.12.1998) previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.1.2. RI 1, in veste di proprietario, è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 2'270.09 a carico del mapp. no. 22 per la formazione dei parcheggi ai mapp. no. 79 e 107, e di un contributo di fr. 9'786.17 a carico del mapp. no. 328 per lesecuzione delle strade di PR I lotto.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente accolto dal Municipio che ha ridotto il contributo per il mapp. no. 22 a fr. 1'823.27 e quello per il mapp. no. 328 a fr. 7'828.94.Da ciò il ricorso in esame nel quale sono sollevate varie censure, che saranno riprese nel seguito, intese ad ottenere lannullamento dei contributi o, in subordine, la loro riduzione.Con risposta 26.6.2003 il Comune ha postulato ha reiezione del gravame.Alludienza di conciliazione del 22.9.2004 le parti hanno confermato le loro argomentazioni.
2.I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando lopera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne lurbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, laccessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).
3.Contestazioni riferite al contributo di miglioria a carico del mapp. no. 22 per la formazione dei parcheggi ai mapp. no. 79 e 1073.1. Il ricorrente solleva, anzitutto, una contestazione di ordine generale asserendo che i posteggi non costituiscono unopera di urbanizzazione ai sensi dellart. 3 LCM e che di conseguenza le quote indicate allart. 7 LCM non sono applicabili.La censura tende a rimettere in discussione la natura dellopera, la sua imponibilità e la quota addebitata ai privati. Essa trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dellimposizione e la natura dellopera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E questo un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).Di conseguenza in questa sede la censura è tardiva.3.2. Allargomento precedente si riallaccia lulteriore assunto secondo cui, non essendo i parcheggi unopera di urbanizzazione, non può essere presunto un vantaggio particolare ai sensi dellart. 4 cpv. 1 let. a LCM.3.2.1. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente la formazione di un posteggio pubblico va indubbiamente connotata come opera di urbanizzazione per la quale il vantaggio particolare è presunto. Difatti è principio acquisito che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che procurano un vantaggio particolare alle proprietà servite e che, perciò, giustificano il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions déquipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze costituisce un fattore rivalutante, tanto più che in concreto la proprietà è ubicata allinterno di un nucleo tradizionale dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica.Veroè che la possibilità di disporre di parcheggi in prossimità dellabitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità irrinunciabili anche per lacquisto o laffitto di edifici nei nuclei di villaggio (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 c. 5.3).3.2.2. I parcheggi ai mapp. no. 79 e 107, che constano rispettivamente di di 9 e di 11 posti auto (MM 8/1996 p. 5-6), sono situati a nord ed a sud della frazione di __________ e sono al servizio del nucleo tradizionale che costituisce anche il comprensorio imposto. Si tratta di aree di stazionamento pubblico volute, nellambito della revisione del PR, per ovviare ad una carenza di infrastrutture riconducibile alla saturazione della residenza nei nuclei (cfr. rapporto di pianificazione p. 21). Ciò considerato i due nuovi parcheggi si rivelano senzaltro paganti per i fondi serviti che possono usufruire di nuovi spazi di sosta di facile e comodo accesso oltre che tecnicamente ed esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità dichiarate della zona.Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare anzitutto perché la costruzione del posteggio al mapp. no. 107 ha comportato lespropriazione parziale del mapp. no. 106 (pure di sua proprietà) causandogli così un importante svantaggio. Tuttavia, a prescindere dal fatto che egli non specifica in che modo lasserito svantaggio abbia potuto ripercuotersi sul mapp. no. 22 qui imposto, largomento è del tutto privo di pertinenza poiché il mapp. no. 106 non è oggetto del presente procedimento.Il ricorrente contesta inoltre di aver tratto un vantaggio particolare poiché già usufruisce di un posteggio privato sulla part. no. 106. Tuttavia il fatto di disporre di posteggi privati di per sé è ininfluente e non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare. Tale elemento va considerato invece nelloperazione di riparto dei contributi, nellambito della quale il numero di posteggi privati esistenti serve per stabilire singolarmente la necessità duso e quindi per distribuire proporzionalmente i contributi.In effetti, come risulta dal prospetto pubblicato e dallannessa relazione tecnica, il Municipio ne ha tenuto conto là dove, oltre ad applicare un fattore posteggi (uguale per tutti) che indica il rapporto fra i posteggi previsti ed i posteggi necessari secondo il PR per il comprensorio interessato, ha anche conteggiato il numero di posteggi necessari secondo il PR ed il numero di posteggi esistenti quali dati specifici e differenziati riferibili allo stato concreto di ogni fondo. Dati che, per inciso, in questa sede non sono contestati. Ai fini dellassoggettamento conta piuttosto che il mapp. no. 22 è edificato ed è ubicato nel nucleo tradizionale; pertanto si annovera tra le proprietà servite che indubbiamente traggono un vantaggio particolare.Infine è altrettanto priva di rilievo losservazione secondo cui i posteggi sono prevalentemente utilizzati da turisti ed escursionisti ciò che non ne garantisce luso ai residenti. Difatti per ammettere un vantaggio particolare basta la semplice possibilità duso dei parcheggi, non è invece necessario che siano effettivamente utilizzati, così come non importa che siano utilizzati di frequente o solo occasionalmente.3.3. Da ultimo il ricorrente sostiene che il contributo per la realizzazione di posteggi pubblici devessere prelevato nellambito dellart. 29 cpv. 1 let. d LALPT sotto forma di contributo sostitutivo.I contributi sostitutivi non sono intesi a finanziare opere pubbliche bensì sono percepiti, per definizione, in luogo di una prestazione reale che incombe ai privati; sono prelevati, cioè, quando i proprietari dimmobili non adempiono, per contingenze, allobbligo primariodi dotare i loro stabili dei posteggi privati necessari secondo le norme di PR. Essi compensano solo il vantaggio che rappresenta per lassoggettato la dispensa dallobbligo primario, vantaggio che equivale sostanzialmente ai costi di costruzione risparmiati dedotta la diminuzione di valore risultante dalla mancanza di posteggi sul sedime (TF 18.6.2007 cit. c. 5.2; RDAT II-1996 no. 22; Scolari, Commentario, 1996, no. 277; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, CFPG 2005, no. 150 ss).Pertanto la censura è del tutto priva di fondamento.
4.Contestazione riferita al contributo di miglioria a carico del mapp. no. 328 per lesecuzione delle strade di PR I lottoIl ricorrente contesta di aver tratto un vantaggio particolare dalle opere poiché il mapp. no. 328 era già urbanizzato in modo ottimale prima dellintervento.Le opere stradali di cui al I lotto riguardano le strade ai mapp. no. 238, 231, 326 e 334 e sostanzialmente sono consistite nella ricostruzione a nuovo delle strade secondo i tracciati ed i calibri previsti dal PR: nel sottosuolo con la posa delle infrastrutture e la sistemazione del sottofondo ed in superficie con il rifacimento completo della pavimentazione, ladeguamento dei raccordi, la delimitazione del campo viabile e, dove necessario, la costruzione di opere murarie di controriva e/o di sostegno (cfr. preventivo di spesa e relazione tecnica No. 7.34.06 p. 2 ss; progetto esecutivo No. 7.34.06; documentazione fotografica).Ciò considerato il vantaggio particolare non è seriamente contestabile. In effetti un tale vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di unopera di urbanizzazione nuova ma può anche essere conseguenza del miglioramento di unopera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione e nel risanamento di strade poiché si riflette positivamente sulla viabilità (Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).In concreto, oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alle strade, dal profilo funzionale lintervento che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e le sottostrutture ha indubbiamente migliorato lagibilità e la qualità di percorrenza. Pertanto le opere si traducono in un vantaggio particolare per le proprietà servite tra le quali si annovera anche il mapp. no. 328 posto a diretto confine con la strada al mapp. no. 238. Poco importa che il ricorrente ritenesse soddisfacente la situazione preesistente trattandosi di considerazione puramente soggettiva; ai fini del contributo è decisivo il risultato oggettivo dellintervento grazie al quale lurbanizzazione è stata corretta e migliorata secondo standard minimi adeguati alle necessità del quartiere. Le caratteristiche specifiche del terreno, ed in particolare la sua posizione e lo stato di urbanizzazione preesistente, sono ampiamente riconosciuti con il fattore interesse che, già limitato a 0.5 nel prospetto pubblicato, è stato ulteriormente diminuito a 0.4 in sede di reclamo.
5.Visto lesito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono addebitate al ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- è a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco