Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti: · le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP; · i delitti previsti dalla LCStr; · le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3 RALALCStr 26.10.1985). L'art.
E. 2.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione dei limiti di velocità, il conducente, che all'interno dell'abitato supera di 25 km/h o più la velocità massima consentita, si rende di principio, senza riguardo alle circostanze concrete, colpevole di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto (DTF 123 II 106 cons. 2c; DTF 124 II 259 cons. 2b; DTF 124 II 475 cons. 2a).
3. 3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver circolato ad una velocità di 101 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), superando quindi di 51 km/h il limite di 50 km/h ivi vigente. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr. Spetterà al magistrato competente decidere se il controllo di velocità è stato effettuato in modo corretto. 3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti trasmessi al Ministero pubblico. Per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 6, 7 LALCStr 4 lett. f; 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 1.1. La decisione __________ __________ 2004, n. __________ /__________, del Dipartimento delle istituzioni è annullata. 1.2. Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: Sezione della circolazione, Camorino, __________ __________, __________ Avv. __________, Il presidente: La segretaria:
E. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione. Una contravvenzione grave ai sensi della predetta norma è data quando da un esame delle circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione di cui trattasi, entri in considerazione una pena dell'arresto. La gravità riferita alle contravvenzioni non riguarda quindi solo una caratteristica propria dell'infrazione, ma va considerata tenendo conto anche delle sue possibili conseguenze, nonché dei motivi che hanno spinto l'autore ad agire violando le regole della circolazione (Rep. 1994, pag. 273 segg.).
Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà al ricorrente fr. 1000.- per ripetibili. 3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.83
LCM 13/03
Lugano
28 agosto 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Giancarlo Fumasoli
ing. Giancarlo Rosselli
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 27 febbraio 2003 da
RI 1
rappr. dall RA 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 20 gennaio 2003 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per lesecuzione di strade di PR, la posa di condotte per l'acqua potabile e la formazione di parcheggi,ed in particolare per la posa de condotte per lacqua potabile,relativamente ai mapp. no. 240 e 329 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. Con risoluzione del 25.2.1997 il Consiglio Comunale di __________ ha approvato il progetto ed il credito per la realizzazione delle opere di PR a valle delle frazioni di __________ e __________, come proposti nel Messaggio Municipale 8/1996 del 14.11.1996, comprendenti tre gruppi di interventi, ossia la sistemazione delle strade ai mapp. no. 231, 238, 272, 303, 326, 334, 368, e 369, la posa di condotte per lacqua potabile lungo le strade ai mapp. 231, 238, 303, 315, 326, 334 e 368 e la formazione di parcheggi ai mapp. no. 79, 107, 141, 565 e 579. Nel contempo ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria, tuttavia non le quote indicate nel predetto Messaggio, bensì in ragione del 45% della spesa per ogni gruppo di opere.Il Municipio ha quindi avviato ununica procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i tre prospetti dall11.12.1998 all11.1.1999 (FU 97/1998 del 4.12.1998) previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.1.2. RI 1, in veste di proprietario dei mapp. no. 240 e 329, è stato assoggettato al pagamento di contributi di miglioria per la posa delle condotte per lacqua potabile in ragione, rispettivamente, di fr. 923.99 e di fr. 5'667.70.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione 20.1.2003.Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente contesta il piano del perimetro ed i criteri di calcolo dei contributi.Con risposta 26.6.2003 il Comune ha postulato ha reiezione del gravame.Alludienza di conciliazione del 22.9.2004 le parti hanno confermato le loro argomentazioni.
2.Nel contesto degli impianti pubblici di urbanizzazione le condotte dellacqua potabile sono installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di miglioria poiché creano le premesse per ledificazione dei fondi (o le migliorano) e dunque conferiscono loro un vantaggio particolare (Reitter, op. cit., p. 68; Blumer, op. cit., p. 39; Otzenberger, op. cit.,
p. 25).In concreto le nuove tubazioni principali sono state posate alle strade ai mapp. no. 231, 238, 303, 315, 326, 334 e 368. Le condotte, che formano degli anelli, sono dotate di saracinesche di manovra che permettono di scomporre la rete: da un canto per facilitare e regolare la distribuzione dellacqua, e dallaltro per poter intervenire, in caso di guasti, solo sul tronco interessato; il dimensionamento (calibro) delle tubazioni risponde alle esigenze poste dalle direttive inerenti la lotta contro gli incendi ed in questottica sono completate con la posa di idranti (cfr. preventivo di spesa e relazione tecnica No. 8.34.8; progetto esecutivo No. 8.34.8; MM 8/1996 del 14.11.1996
p. 10).E indubbio e la questione nemmeno è controversa che le opere abbiano procurato un vantaggio particolare ai fondi serviti, tra i quali si annoverano anche le part. no. 240 e 329, avendo migliorato lapprovvigionamento idrico ed il servizio antincendio.
3.3.1. Il ricorrente contesta il piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo restrittivo e quindi arbitrario. A suo avviso dovrebbe essere ampliato allintero comprensorio posto a valle del nucleo, ed in particolare alla parte centrale situata tra le strade ai mapp. no. 334 e 368, che beneficia dellopera e ciò nonostante non è mai stata assoggettata al pagamento di contributi di miglioria, come anche ai fondi ubicati tra la strada al mapp. no. 315 e la strada cantonale di cui è previsto linserimento in zona artigianale.3.2. Lart. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con leventuale suddivisione in classi di vantaggio.Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dallopera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio, 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10
p. 22) e comporta unanalisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dellopera (funzionalità, concrete possibilità duso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, Les contributions déquipement, Th. 1986, p. 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel tracciare il comprensorio imponibile, lente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo nellottica dei diritti costituzionalmente garantiti.3.3. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, il perimetro comprende tutti i mappali edificati o edificabili che di fatto o potenzialmente beneficiano delle nuove tubazioni; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente confinanti con i nuovi tronchi delle condotte a di alcune proprietà retrostanti allacciate.I fondi confinanti con le strade ai mapp. no. 334 e 368 (coinvolte nel lavori) sono inclusi nel perimetro imposto. Tra queste due strade si estende quel settore centrale, indicato dal ricorrente, che è invece sfuggito allimposizione; esso è accessibile dalla strada al mapp. no. 342 e si sviluppa da sud verso nord tra i mapp. no. 734/356 ed i mapp. no. 322/343. Lesonero non appare invero arbitrario. Infatti il comprensorio in oggetto non è direttamente servito dalle nuove condotte né dagli idranti, bensì dalle condotte esistenti alle strade ai mapp. no. 222, 342 e 200 che non sono state oggetto di alcun intervento. Di conseguenza, per questi fondi, leffetto della miglioria è attenuato ed il beneficio è assai meno marcato rispetto a quello derivante alle proprietà imposte che sono invece direttamente servite da una rete potenziata di nuove condotte. Il vantaggio non può quindi essere definito particolare ma si confonde piuttosto con quello collettivo che i residenti hanno comunque tratto dai lavori. Vero è che il Comune ha connotato lopera come urbanizzazione generale ed applicato una quota prelevabile del 45%, cosicché la maggior parte dei costi è assunta dalla collettività. Del tutto ininfluente è il fatto che le proprietà appartenenti al settore centrale non siano state assoggettate al prelievo di contributi per le condotte esistenti poiché il rispetto dei principi costituzionali devessere verificato allinterno del prospetto pubblicato e non per rapporto ad altre opere comunali.3.4. Laltro comparto che secondo il ricorrente sarebbe stato ingiustamente esonerato, è ubicato a valle della strada al mapp. no. 315 e si estende dal mapp. no. 388 al mapp. no. 316. In base al PR approvato il 17.2.1987 ed ancora in vigore al momento della pubblicazione della prospetto, tutta questa fascia di terreni è interamente assegnata alla zona agricola.Il criterio decisivo per delimitare il piano del perimetro è il vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2). Nella valutazione non vi è motivo di favorire i terreni non edificabili rispetto a quelli edificabili poiché non è escluso che anche un fondo agricolo possa trarre beneficio da unopera di urbanizzazione. Di principio nulla osta quindi allinserimento nel perimetro anche di fondi non appartenenti alla zona edificabile purché lopera conferisca loro un vantaggio particolare; questo potrebbe essere il caso, ad esempio, per fondi agricoli edificati o per fondi inedificabili che ospitano costruzioni ad ubicazione vincolata (Blumer, op. cit., p. 52; RDAT I-1999 no. 42, II-2002 no. 52 c. 4.3, RtiD I-2007 no. 29 c. 4.3.2).Tuttavia qualora i terreni, oltre ad essere inedificabili, fossero anche inedificati, ben difficilmente la creazione di unopera di urbanizzazione o il miglioramento di opera esistente potrebbero comportare un vantaggio particolare (Blumer, op. cit., p. 53; Otzenberger, op. cit., p. 25/26, 50); infatti, considerato che luso dellopera avviene in funzione delle possibilità di sfruttamento di un fondo, se questultimo è libero da costruzioni e non è edificabile non sussiste una reale necessità duso.Il comprensorio in esame è costituito da una fascia di terreni ben mantenuti prevalentemente prativi e punteggiati con vegetazione sparsa. E vero che i fondi sono situati a diretto confine con la nuova condotta posata alla strada al mapp. no. 315 che, con un diametro di 100 mm, offre senzaltro un approvvigionamento idrico ed un servizio antincendio migliori rispetto alla condotta preesistente lungo la cantonale, vetusta e con un diametro di 65/80 mm. Ma è altrettanto vero che la nuova condotta e, in generale, la nuova rete non hanno migliorato in alcun modo la situazione dei fondi non essendone, questi, nemmeno fruitori potenziali in quanto inedificati ed inedificabili.Secondo il ricorrente dovevano nondimeno essere inclusi nel perimetro poiché il Comune è intenzionato ad assegnarli alla zona artigianale, ampliandola, volontà che ha concretamente manifestato avviando liter di adozione di una variante di PR. Largomento non regge tuttavia perché ai fini dei contributi è decisiva la situazione pianificatoria vigente alla data di pubblicazione del prospetto. Allepoca i fondi avevano statuto agricolo e la possibilità di miglior uso a fini artigianali, come prospettata nellambito della revisione del PR, non poteva essere presa in considerazione poiché la procedura era ancora in atto. Sia detto che nel frattempo il Consiglio di Stato ha approvato la revisione ma non ha avallato lampliamento della zona artigianale per motivi riconducibili allaccessibilità (inadeguata) ed al compenso agricolo ordinando ladozione di una variante (ris. no. 1436 del 20.3.2007 p. 17-18).Ciò considerato lestromissione del comprensorio dal piano del perimetro non è arbitraria. Resta riservata lapplicazione dellart. 10 LCM.
4.4.1. Giusta lart. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).Considerato che lentità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette lapplicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dallesperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).Lente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nellambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).4.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie computabile risultante a RF, dellindice di sfruttamento e di un fattore interesse al quale è associato un correttivo. Come risulta dallannessa relazione tecnica, il fattore interesse considera linteresse del mappale allesecuzione dellacquedotto; una riduzione è prevista se esso è già edificato ed allacciato in modo definitivo ad una tubazione esistente. Il fattore di correzione considera situazioni particolari che rendono linteresse allopera meno diretto (fondo già allacciato provvisoriamente o fondo non direttamente confinante con la strada).4.3. Il ricorrente contesta lindice di sfruttamento applicato ai fondi posti nella zona artigianale; in particolare egli sostiene che è insufficiente e che il potenziale edificatorio ammesso in quella zona giustifica per lo meno un indice parificato a quello della zona residenziale.Confrontando i vigenti parametri edilizi ed i due indici applicati alla zona artigianale (0.3) ed alla zona residenziale (0.4), la censura appare condivisibile.Lart. 37 NAPR del PR/1987 stabilisce per la zona artigianale un indice di edificabilità massimo di 3mc/mq ed un altezza massima di ml 10.40; nella zona residenziale estensiva vige invece un indice di sfruttamento di 0.4 (art. 36 NAPR). E dunque palese che lo sfruttamento di un fondo posto in zona artigianale possa superare, anche in modo rilevante, la potenzialità edificatoria di un fondo assegnato alla zona residenziale. A questo proposito lesempio portato dal ricorrente è perfettamente calzante: a parità di superficie (mq 1000), il fondo residenziale dispone di una superficie utile lorda di mq 400 e quello artigianale addirittura di mq 750.Il Comune giustifica lindice ridotto applicato alla zona artigianale affermando che, in base allesperienza generale della vita, nella zona residenziale vi è un uso accresciuto della rete dellacqua potabile.Lindice di sfruttamento è un criterio sancito dalla legge (art. 8 cpv. 2 LCM). Si tratta di un dato edilizio, finalizzato a stabilire le potenzialità di sfruttamento di un fondo, di riconosciuta validità, sia perché oggettivo sia perché presenta un rapporto diretto con la funzionalità dellopera. Ora, a fronte del potenziale edilizio di cui fruisce la zona artigianale, non può certo essere dato per scontato, come vuole il Comune, che unattività di tipo artigianale comporti un uso minore della rete idrica rispetto alla zona residenziale. In realtà il fabbisogno dacqua di una struttura artigianale potrebbe rivelarsi, a seconda dellattività svolta, maggiore a quello di unabitazione con evidente incidenza sulluso dellopera. Perciò mal si comprende come mai la zona potenzialmente più ricca di indici sia imposta con un coefficiente ridotto, così risultando doppiamente favorita. In assenza di altre spiegazioni plausibili lapplicazione dellindice 0.3 ai terreni posti in zona artigianale si rivela dunque arbitraria; in particolare, considerato che il contributo a carico di ogni singolo interessato è interdipendente da quello dovuto dagli altri contribuenti, essa implica il ribaltamento di una parte della quota imponibile sugli altri contribuenti e quindi concretizza una violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento.4.4. Il ricorrente rivendica infine una riduzione dei coefficienti assegnati al mapp. no. 329 poiché il fondo può facilmente essere allacciato alla tubazione privata esistente al mapp. no. 240.Largomento non è tuttavia pertinente poiché la part. no. 329 è un fondo edificabile a sé stante e la possibilità di allacciarsi direttamente alla condotta comunale offre vantaggi evidenti e senzaltro maggiori rispetto ad un allacciamento privato, specie nellottica di uneventuale cessione a terzi del fondo.
5.Considerato il vizio riscontrato nellindice di sfruttamento, si pone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi. Trattandosi di una modifica circoscritta e facilmente applicabile alla formula adottata dal Comune, per economia di giudizio la correzione può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli atti al Municipio per una nuova decisione. Ovviamente il nuovo piano di ripartizione sarà in gran parte teorico perché privo di effetti concreti per tutti i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto. Lo stesso varrebbe, naturalmente, per i fondi del qui ricorrente qualora lapplicazione dei nuovi parametri di calcolo comportasse un aumento dei contributi; ciò per il divieto della reformatio in pejus sancito dallart. 65 cpv. 4 LPamm..Il vizio non può essere sanato modificando lindice della zona residenziale poiché questo è fissato nel PR. Piuttosto occorre intervenire sullindice della zona artigianale tenendo presente che questultima è caratterizzata da un ampio ventaglio di destinazioni possibili cosicché luso dellopera può essere più o meno marcato anche a dipendenza dello sfruttamento effettivo dei fondi. Tutto sommato, la soluzione suggerita dal ricorrente è prudente e ragionevole poiché tiene in considerazione la concretezza collaudata di uno sfruttamento residenziale contrapposta alle peculiarità specifiche della zona artigianale. Di conseguenza lindice di sfruttamento di tutti i fondi artigianali inclusi nel prospetto pubblicato (ossia i mapp. no. 299, 300, 301, 302, 304, 305 e 307) devessere sostituito con il fattore 0.4.Questa correzione non modifica i fattori delle proprietà in esame ma influisce sul peso totale che passa da 19855.72 a 20768.05.Una volta applicati i nuovi parametri, il calcolo si presenta come segue:
mapp.
CPR
mq
i.s.
fatt. int.
fatt. corr.
peso
contributo
240
1
1023
0.4
0.5
0.4
81.84
883.40
329
1
1255
0.4
1
1
502.00
5'418.72
Considerato che entrambi i contributi subiscono una riduzione, la decisione impugnata è riformata di conseguenza.
6.Visto lesito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione di metà per parte (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla vertenza.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza i contributi di miglioria sono così ridotti:- per il mapp. no. 240 a fr. 883.40- per il mapp. no. 329 a fr. 5'418.72
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà al ricorrente fr. 1000.- per ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco