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30.2004.45

Ticino · 2005-03-29 · Italiano TI
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contributi AVS che deve versare un datore di lavoro a favore di un suo collaboratore qualificato come dipendente

Erwägungen (2 Absätze)

E. 25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la

decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali

AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurata per un periodo sia antecedente il 31

dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre

le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso

del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano

subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla

LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente

vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i

primi tre anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno

revisionato dalla Cassa.

Nel merito

3.   Il

TCA

è chiamato a decidere se

gli importi versati da RI 1 all'assicurato __________ nell’anno 2000 (Fr.

64'532.-), 2001 (Fr. 49'811.-), nel 2002 (Fr. 56'281.-) e nell’anno 2003 (Fr.

50'027.-) debbano essere considerati come salario derivante dall'attività di falegname

esercitata in modo dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale

provento della medesima attività, ma guadagnati nelle vesti di lavoratore

indipendente.

Da ciò dipende infatti

la classificazione della Sagl quale datrice di lavoro del summenzionato

assicurato.

Se la ditta in

questione verrà considerata datrice di lavoro bisognerà riprendere a titolo di

salario gli importi versati a __________, rientrando essi nel suo salario

determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS); su tale ammontare la ricorrente dovrà poi

pagare i contributi paritetici (art. 14 LAVS).

4.   A

norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di

un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv.

2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1

LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende

qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato

a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi

per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente.

In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).

5.   Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5

LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto

concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio

può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che

l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,

il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza

dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;

DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si

dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del

18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

6.   Secondo

la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284

consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una

attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa

importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di

personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il

rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di

lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro

un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,

durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR

VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).

Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la

necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle

infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico

dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal

risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di

una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA

del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER,

DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una recente sentenza, pubblicata in

Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:

"

(…) Il

est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne

constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être

apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 =

VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de

l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de

ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".

7.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato

come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della

sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato

in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se

formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante

ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un

assicurato qualifi-cato dalla Cassa di compensazione come indipendente,

eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella

causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag.

226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

8.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro

chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta

l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i

datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella

loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente

assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i

contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite

dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è

la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una

situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di

lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.

1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS

qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato

o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la

persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI,

op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

9.   Nel

caso in esame, la Cassa ha proceduto a tassare d'ufficio la ditta RI 1 relativamente

al salario versato a __________ nel periodo 2000-2003. L'Amministrazione ha

infatti affermato che durante questi quattro anni la società ha occupato – fra

le altre persone – quest'ultima come dipendente, per cui sui salari corrisposti

al citato collaboratore la stessa deve di conseguenza pagare i contributi

sociali (art. 14 LAVS).

L'insorgente sostiene

invece di non poter essere affiliata quale datrice di lavoro di questa persona,

poiché non vi sarebbe alcun rapporto di dipendenza fra di esse, tanto che dal

1° gennaio 1981 (doc. F) la stessa Cassa l'avrebbe affiliata come falegname indipendente.

Va preliminarmente

rammentato che, di principio, la Cassa ha rettamente proceduto emanando la

tassazione d'ufficio del 23 aprile 2004. Infatti, l'Amministrazione è tenuta ad

emettere una tassazione d'ufficio quando il datore di lavoro non ha versato i

contributi, o se non ne ha versati sufficientemente, vale a dire se non ha né

fornito il conteggio dei contributi né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel

tenore applicabile al caso di specie). Essa, agendo in conformità all'art. 38

OAVS, ha dunque rispettato le norme applicabili alla fattispecie.

10.   La

ricorrente lamenta che la decisione impugnata si scontra con il vigente statuto

professionale di __________, il quale aveva ottenuto dalla medesima Cassa che

ha proceduto alla revisione un certificato d'affiliazione come indipendente dal

1° gennaio 1981. L’insorgente rileva che essendo titolare di una ditta

individuale, oltre che come falegname a cui ha subappaltato dei lavori, l'assicurato

ha sicuramente assunto altri mandati da altre persone. A comprova di ciò ha

allegato tre fatture (doc. M).

L'Amministrazione dovrebbe

quindi tenere pure conto che il collaboratore in discussione realizzava e

organizzava liberamente i suoi lavori, non era subordinato con gli orari,

utilizzava i propri utensili e la propria vettura, disponeva di un magazzino e

sopportava anche un proprio rischio aziendale.

Pertanto, essa non può

essere considerata come sua datrice di lavoro.

L'Amministrazione, dal

canto suo, ha evidenziato l'esistenza di un evidente rapporto di dipendenza

economica per tutti gli anni oggetto della revisione, laddove le fatture emesse

da __________ nei confronti della ricorrente configurano la quasi totalità

delle sue entrate. La qualifica di dipendente sarebbe dunque attendibile.

11.   Dai

documenti agli atti, in particolare dalle numerose fatture dei lavori svolti

dal medesimo per conto della ricorrente (doc. I), emerge chiaramente che l'esecuzione

di soffitti ribassati in qualità di falegname per la __________ nel periodo

2000-2003 configura un’attività di tipo dipendente.

11.1.   Dapprima,

la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la società ricorrente

durante quattro anni __________ avrebbe pure assunto altri mandati da altri

committenti non è decisiva,

nella misura in cui, come detto, ogni

singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed

indipendentemente dagli altri.

Anche le dichiarazioni dell’assicurato,

sottoscritte da terzi (doc. O), secondo le quali egli avrebbe espletato

un’attività lucrativa di tipo indipendente non possono essere poste alla base

del presente giudizio. Questa Corte deve infatti basarsi sulla natura dell’attività

svolta da __________ per la società in esame, prestando particolare attenzione

al contenuto del rapporto esistente fra di essi.

11.2.   Nelle

more istruttorie, al fine di determinare la sua cifra d’affari complessiva, il

TCA

ha chiesto al collaboratore di produrre

tutte le fatture emesse per lavori eseguiti a favore di terzi, quantificando la

cifra d’affari conseguita sia per terzi che per la ricorrente (doc. VI). Dal

suo incarto fiscale non è infatti possibile estrapolare i dati relativi alla cifra

d’affari conseguita annualmente, essendo stato oggetto di diverse tassazioni

d’ufficio per mancato inoltro delle dichiarazioni di tassazione 2001/2002,

2003A e 2003B.

__________ si è

limitato a produrre quattro ricevute per sue prestazioni eseguite a favore di

terzi, di cui due sono relative al mese di novembre 2004 e quindi non sono

pertinenti con il presente giudizio. Una terza ricevuta non è datata, mentre la

quarta si riferisce al mese di gennaio 2001 (doc. VII/1-4). Questa fattura,

unitamente alle tre già presenti agli atti, non è di certo sufficiente per

poter sostenere che egli abbia

attivamente

lavorato

anche

per

altri datori di lavoro, oltre che per l’insorgente. L’interessato ha affermato

di non saper neppure quantificare la cifra d’affari conseguita con i lavori

svolti per terzi, né tanto meno per la società ricorrente, siccome non ha

tenuto una contabilità (doc. VII). Al fine di sopperire a queste lacune, l’assicurato

avrebbe almeno potuto elencare alcuni nomi dei terzi ai quali avrebbe prestato

le proprie opere, rendendo così maggiormente credibile la sua posizione.

Oltre a ciò, dagli

atti in possesso di questo Tribunale – e per ammissione dell'insorgente stessa

e dell'assicurato (docc. I e O) - non risulta che RI 1 abbia impedito al suo

collaboratore di esercitare più mandati con l'imposizione di un divieto di fare

concorrenza.

Tuttavia, dalle tavole

processuali emerge indubbiamente che __________ ha praticamente deciso di

svolgere le proprie funzioni – in modo sostanzialmente esclusivo - per un unico

committente identificato nella Sagl qui ricorrente. Gli incarichi ricevuti da

altra clientela privata – per i motivi che seguiranno - influiscono infatti

soltanto in modo contenuto sugli introiti conseguiti durante i quattro anni in

esame.

11.3.   Durante

l’anno 2000 la ricorrente ha comprovato che il collaboratore ha fatturato nei suoi

confronti Fr. 60'017,50, contro Fr. 64'532.- individuati dalla Cassa (doc. I)

ed a fronte di un ammontare di soli Fr. 300.- (doc. M) fatturato ad un terzo datore

di lavoro.

Nel 2001, le ricevute

agli atti (doc. I) attestano che le prestazioni offerte da __________

all’insorgente sono pari a Fr. 61'032.-, mentre verso due soli terzi esse sono

pari a Fr. 2'239.- (Fr. 1'750.- + Fr. 489.-) (docc. M e VII/1). L’Amministrazione

ha fissato in Fr. 49'811.- l’ammontare che l’assicurato ha fatturato alla

società.

Per l’anno 2002, le

fatture agli atti (doc. I) documentano soltanto una cifra d’affari di Fr.

52'513,50 guadagnata grazie alla ditta ricorrente. La Cassa di compensazione ha

determinato in Fr. 56'281.- la ripresa di salario nei confronti del

collaboratore.

Infine, la somma delle

ricevute a disposizione del

TCA

porta a Fr. 55'545.- gli introiti conseguiti da __________ nel 2003 per i

lavori svolti a favore della società insorgente (doc. I) ed a soli Fr. 1'225.- per

i terzi (doc. M). La Cassa ha invece individuato un importo di Fr. 50'027.-.

Peraltro, la

ricorrente non ha nemmeno contestato l’importo ripreso complessivamente

dall'Amministrazione (Fr. 220'651.-).

Riassumendo, la scrivente Corte può

quindi affermare che per tutti i quattro anni in esame __________ ha fornito la

totalità delle proprie prestazioni alla ricorrente (

STFA del

17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04;

STFA del 16 dicembre 2002

nella causa D. SA, H 279/00; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5

LAVS, pag. 181 n. 110).

Ciò non implica comunque che i suoi

rapporti con gli altri suoi rari committenti debbano essere qualificati nel

medesimo modo. Un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione (doc. F)

come indipendente può infatti esercitare anche un'attività di natura dipendente

(STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella

causa N. Sagl - Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid.

3c = DTF 119 V 165).

Seppure l’interessato

non abbia debitamente e compiutamente comprovato i lavori svolti per altri

datori di lavoro, con gli elementi a disposizione del Tribunale appare corretto

affermare che le entrate così realizzate siano comunque esigue. A tale

conclusione si giunge a maggior ragione sulla scorta delle considerazioni che

seguono a proposito del monte ore prestato dall’assicurato alla ricorrente.

A titolo abbondanziale

questo Tribunale rileva che la qualifica a livello fiscale (come indipendente)

è irrilevante nella misura in cui il giudice non è vincolato alle decisioni

dell'autorità fiscale, se non per quanto concerne l'ammontare del reddito

soggetto a contribuzione (art. 23 OAVS per analogia). Spetta infatti al giudice

delle assicurazioni sociali, sulla base degli elementi a sua disposizione,

stabilire in tutta indipendenza la qualifica dell'attività svolta da ogni

singolo assicurato.

Le summenzionate cifre

sottolineano conseguentemente che i compensi percepiti dal collaboratore nel

periodo gennaio 2000-dicembre 2003 come falegname prevalgono nettamente sugli

onorari incassati per i lavori eseguiti per conto di altre persone durante il

medesimo periodo. Pertanto, non presta il fianco ad alcuna critica la

conclusione che la collaborazione con la società era a tal punto intensa da

costituire sicuramente la primaria fonte di sostegno di __________ e che da ciò

traspare un’evidente dipendenza economica dell'assicurato nei confronti della

ditta insorgente (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04).

11.4.   Da

quanto precede, il Tribunale osserva che anche dal profilo dell'impiego del

tempo si concretizza quindi un rapporto di subordinazione nei confronti della

società RI 1 (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00), elemento

caratteristico di un'attività lucrativa di tipo dipendente.

Infatti dalle fatture

per prestazioni dell'interessato risulta una media lavorativa mensile a favore

dell’insorgente molto alta. Nel 2000 __________ ha lavorato per la ricorrente 1531

ore in totale, ossia una media di

127 ore

al mese, con un minimo di 68

ore ed un massimo di 169 ore. Durante l’anno 2001 l’assicurato ha intensificato

la sua attività lavorativa per la ditta in questione, realizzando un monte ore

totale di 1821, corrispondente ad una media di

152 ore

con picchi

addirittura di 189 ore ed un minimo di 95 ore. L’anno 2002 corrisponde all’anno

2000, con 1579 ore prestate alla società che equivalgono a

131 ore

mensili, fra cui si osserva che nel mese di dicembre v’è stata un’attività di

sole 59 ore, mentre nel mese di settembre l’interessato ha raggiunto il massimo

di 186 ore. Per il 2003 le ricevute agli atti evidenziano un monte ore totale

pari a 1657, ossia a

138 ore

di media mensile, variante tra 57 e 168

ore.

Considerata una media

di otto ore di lavoro al giorno ed osservando le cifre sopra esposte si

ottengono praticamente (in media) tre settimane d’attività al mese prestate in

favore della sola ricorrente, senza dimenticare che durante diversi mesi

l’impiego del tempo dell’assicurato era

totalmente

votato a favore della

medesima (150-180 ore di lavoro), senza quindi lasciare spazio materiale all’espletamento

di lavori per altre persone e senza considerare il diritto alle vacanze,

11.5.   Nell'espletamento

della sua attività __________ non emetteva fatture destinate ai beneficiari

delle sue prestazioni. Egli stilava infatti espressamente le proprie fatture

unicamente e direttamente all'indirizzo della società ricorrente che gli commissionava

l'esecuzione di opere. Le note di __________, che già riportavano l'importo

corrispondente alle sue opere, non venivano pertanto girate ai suoi clienti

finali per un pagamento diretto; destinataria delle stesse era sempre e solo la

ditta RI 1 (doc. I). Obbligata alle prestazioni nei confronti del precitato

assicurato era quindi soltanto quest’ultima e non i di lei clienti.

Questo fa sì che

nell'eseguire la propria attività l'assicurato non ha corso – contrariamente a

quanto asserito dalla ricorrente - alcun rischio particolare legato al suo

lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico nel senso di rischio

di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995

pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5

LAVS).

Di conseguenza, __________

non si è assunto direttamente e personalmente alcun rischio economico, nella

misura in cui RI 1 regolava, in genere mensilmente, le note che il suo

collaboratore le presentava (doc. I).

La ditta insorgente si

è pertanto assunta il rischio economico, mentre l'assicurato, non agendo a

proprio nome e per proprio conto, non si è assunto alcun particolare rischio.

Tale circostanza

indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della

società.

11.6.   Non

va poi dimenticato che l'eventualità che la ditta ricorrente avrebbe potuto non

versare al suo collaboratore gli ammontari da esso fatturati, avrebbe posto quest'ultimo

nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto

pattuito con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio

economico che l'interessato sopportava era praticamente nullo e di conseguenza

non analogo a quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg.

E. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).

Non si può quindi sostenere che egli si assumeva una perdita di guadagno tipica

di un lavoratore indipendente.

11.7.   Questo

TCA

evidenzia ancora che per

l'esercizio della sua attività di falegname che esegue soffitti ribassati, __________

non ha saputo comprovare di aver acquistato una vettura a scopo professionale, degli

attrezzi ed utensili da lavoro – peraltro non particolarmente specifici, tanto

che ogni persona amante del

fai da te

potrebbe averli in casa propria (doc.

L) - e di aver locato un garage come magazzino (doc. N), come pure di

sopportare i costi dell’utilizzo di un telefono portatile.

Ritenuti comunque i

fatturati annui, questa circostanza comprova l'assenza di investimenti di una

certa importanza e quindi l'assenza di un rischio particolare legato

all'esercizio della sua attività di falegname (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.;

GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56).

Non risulta dunque un rischio aziendale

come richiesto dalla giurisprudenza (STFA del 29 dicembre 2003 nella causa B.,

H 320/01).

11.8.   Gli

altri elementi, sollevati dalla ricorrente a comprova della qualifica dell'attività

del collaboratore quale indipendente, non sono decisivi per la determinazione

dei rapporti nel periodo in esame. Importanti appaiono soprattutto la

dipendenza economica e temporale esistenti nei confronti della sola Sagl.

Va ribadito, comunque, che un

assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente (doc. F)

può esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio

1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl - Inc. n.

30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

A fronte

principalmente di una chiara dipendenza economica e temporale nei confronti

della società ricorrente, ma anche dell'assenza, come visto, di un rischio

d'incasso nei confronti della clientela nonché dell'assenza di sostanziali

investimenti, le motivazioni fornite dall'insorgente che ha affermato che il suo

collaboratore può delegare il proprio lavoro a terze persone di sua scelta, è

libero nell'organizzazione dell'attività per quanto concerne per esempio

l'orario di lavoro o l'esecuzione del lavoro, non è subordinato alla società e

non sottostà ad alcun divieto di concorrenza, hanno un'incidenza nettamente

inferiore e non sono sufficienti per qualificarlo come persona esercitante

un'attività lucrativa indipendente.

11.9.   Infine,

va osservato che la circostanza secondo cui l'assicurato poteva farsi aiutare

da terzi nell'espletamento del suo lavoro, indica semplicemente come il

rapporto tra ricorrente ed __________ poteva, semmai, essere considerato un

rapporto di servizio a due stadi. Considerato come la datrice di lavoro stessa

abbia menzionato nel suo ricorso la possibilità, per il suo collaboratore, di delegare

ad altri gli incarichi ricevuti, questo Tribunale ritiene che il mandato di

parte dei lavori a terzi presupponeva implicitamente che era stato chiesto a RI

1 ed accordato il consenso per l'istituzione di un rapporto di appalto o di

lavoro sui generis tra __________ ed uno o più falegnami (

STFA del 16

dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00, consid. 4)

.

Questa circostanza

rafforza ulteriormente la tesi dell'esistenza di una collaborazione di tipo

dipendente da parte di __________ nei confronti della ricorrente (

STFA

del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00, consid. 4)

.

Il

TCA

ribadisce ulteriormente comunque che

l'assicurato non aveva alcun collaboratore alle sue dipendenze, tanto che __________

espletava da solo gli incarichi ricevuti dall’insorgente. Questo elemento

corrobora maggiormente la sua qualifica di dipendente della ditta per le

mansioni svolte in favore della stessa e ad essa fatturate.

12.   Considerate

tutte le circostanze evidenziate, i diversi elementi del caso concreto indicano

concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione

sia dal profilo dell'impiego del tempo, sia sotto l'aspetto economico. Essi

permettono pure di ritenere che __________ non ha dovuto sopportare alcun

particolare rischio economico e d’incasso.

Di conseguenza, le caratteristiche

di un'attività salariata sono predominanti rispetto alle ragioni di affiliare

il collaboratore come un imprenditore autonomo.

La qualifica

dell'assicurato come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi versati

al medesimo durante gli anni 2000-2003 come falegname (Fr. 220'651.-) vanno

considerati come suo salario determinante, su cui la datrice di lavoro è tenuta

a pagare i contributi paritetici fissati dalla Cassa di compensazione.

Conseguentemente, la

decisione impugnata va confermata ed il ricorso del 1° giugno 2004 deve essere

integralmente respinto.

Poco importa se __________

dal 1981 è considerato dall’Amministrazione quale indipendente. Infatti la

specifica qualifica di dipendente ed indipendente va verificata puntualmente

con riferimento ai concreti rapporti professionali con il datore di lavoro,

come a nota giurisprudenza.

13.   L’insorgente

chiede l’assunzione di diverse prove (audizione del teste __________ (doc. X),

sopralluogo, edizione di fatture da terzi e da __________, richiamo incarto

fiscale di __________ (doc. I)).

Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione

richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere

sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza

federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art.

6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte;

semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione

personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre

1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF

124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).

Inoltre, conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno

2004 nella causa S.P., H 270/03; STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H

318/02; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; DTF

122 II 469 consid.

4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF

120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid.

3c e

riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto

di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente

art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF

122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto va

rilevato in primo luogo come l’istanza d'audizione del teste __________ sia

stata formulata in via generica senza indicare su cosa egli avrebbe dovuto

riferire ed in che modo gli accertamenti cartacei già esperiti dal

TCA

(docc. VI e VII) avrebbero dovuto essere

completati dalla testimonianza orale dell’interessato. Anche la richiesta di

sopralluogo non specifica nemmeno il luogo da ispezionare. Comunque, siccome la

presente causa ha potuto essere decisa sulla scorta degli atti già a disposizione

di questo

TCA

come pure della

documentazione acquisita pendente causa (fatture di terzi), e che gli stessi

appaiono chiari, illuminanti ed ancora non contestati nel loro contenuto, il

Tribunale rinuncia parzialmente all'assunzione delle ulteriori prove richieste

dall’insorgente, poiché esse non potrebbero in nulla modificare l'esito del

giudizio.

14.   Nella

misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal

diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per

quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di

contributi per assegni famigliari - che attengono al diritto cantonale - non vi

è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni

mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e

riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso 1° giugno 2004 formulato da RI 1, __________ è respinto . 2.-   Non si prelevano tasse e spese e non si accordano ripetibili. 3.-   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni famigliari, la presente decisione è definitiva. 4.-   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.03.2005 30.2004.45 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.03.2005 30.2004.45 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.03.2005 30.2004.45

contributi AVS che deve versare un datore di lavoro a favore di un suo collaboratore qualificato come dipendente

Raccomandata Incarto n. 30.2004.45 TB Lugano 29 marzo 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattrice: Tanja Balmelli, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 1° giugno 2004 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 3 maggio 2004 emanata da Cassa CO 1, in materia di contributi AVS ritenuto, in fatto A.   Nell’ambito del primo controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003 eseguito il 17 marzo 2004, la Cassa di compensazione di __________ ha effettuato nei confronti della RI 1 di __________, affiliata come datrice di lavoro, delle riprese per complessivi Fr. 278'069.- (doc. C). B.   Ritenendo tale importo come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente da __________ e __________ e come spese forfetarie non giustificate rimborsate a quattro altri dipendenti sul quale non sono stati prelevati i contributi AVS/ AI/IPG/AD e AF (doc. E), mediante decisione di tassazione d'ufficio del 23 aprile 2004 (doc. C) la Cassa CO 1 ha fissato in Fr. 45'380,45 i contributi paritetici dovuti dalla società per gli anni 2000-2003. C.   Il 3 maggio 2004 (doc. D) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su opposizione con cui ha rigettato l’opposizione dell'assicurata e confermato lo statuto di __________ come suo dipendente, affermando che la Sagl è stata la sua unica committente. D.   Il 1° giugno 2004 (doc. I) la ditta RI 1 ha formulato ricorso contro detta decisione su opposizione, chiedendo l'annullamento della stessa per quanto concerne la sola posizione di __________. Essa ha rilevato che l’interessato, nello svolgimento della sua attività di falegname, utilizza i propri utensili e la propria autovettura, non riceve indennità forfetarie per le trasferte di lavoro ed ha svolto lavori per la ricorrente, ma anche per altri committenti (doc. M), assumendosi il rischio di perdita relativo sia alla rottura dei propri utensili sia alla mancata corresponsione dei suoi onorari dopo l’esecuzione dei lavori. Inoltre, egli agisce a proprio nome e per proprio conto, come indicano le fatture agli atti (doc. I); è libero di avere dei dipendenti come pure di subappaltare il lavoro a terzi e di lavorare per terzi, non sottostando infatti ad alcun divieto di concorrenza. L’assicurato provvede alle proprie spese generali, tanto che ha affittato un garage come magazzino (doc. N). Infine, la __________ definisce con il falegname unicamente il contenuto del contratto d’appalto, ma non le modalità d’esecuzione: __________ è libero negli orari di lavoro, non riceve istruzioni dalla ditta e non le è subordinato, consistendo il suo unico compito nell’eseguire a regola d’arte ed entro un termine stabilito il lavoro affidato. La sua indipendenza dall’insorgente sarebbe pertanto comprovata. E.   Con risposta del 7 giugno 2004 (doc. III) l'Amministrazione ha proposto il rigetto del ricorso, affermando che le fatture emesse dal collaboratore nei confronti della Sagl rappresentano la quasi totalità delle sue entrate e ciò configura una situazione di dipendenza economica tipica del rapporto di dipendenza. F.   Pendente causa il TCA ha esperito degli accertamenti (doc. VI). in diritto In ordine

1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS. Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b). Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3). Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA. Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2). In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurata per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi tre anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa. Nel merito

3.   Il TCA è chiamato a decidere se gli importi versati da RI 1 all'assicurato __________ nell’anno 2000 (Fr. 64'532.-), 2001 (Fr. 49'811.-), nel 2002 (Fr. 56'281.-) e nell’anno 2003 (Fr. 50'027.-) debbano essere considerati come salario derivante dall'attività di falegname esercitata in modo dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento della medesima attività, ma guadagnati nelle vesti di lavoratore indipendente. Da ciò dipende infatti la classificazione della Sagl quale datrice di lavoro del summenzionato assicurato. Se la ditta in questione verrà considerata datrice di lavoro bisognerà riprendere a titolo di salario gli importi versati a __________, rientrando essi nel suo salario determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS); su tale ammontare la ricorrente dovrà poi pagare i contributi paritetici (art. 14 LAVS).

4.   A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri. Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).

5.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

6.   Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una recente sentenza, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato: " (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".

7.   Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualifi-cato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

8.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3). Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001). La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

9.   Nel caso in esame, la Cassa ha proceduto a tassare d'ufficio la ditta RI 1 relativamente al salario versato a __________ nel periodo 2000-2003. L'Amministrazione ha infatti affermato che durante questi quattro anni la società ha occupato – fra le altre persone – quest'ultima come dipendente, per cui sui salari corrisposti al citato collaboratore la stessa deve di conseguenza pagare i contributi sociali (art. 14 LAVS). L'insorgente sostiene invece di non poter essere affiliata quale datrice di lavoro di questa persona, poiché non vi sarebbe alcun rapporto di dipendenza fra di esse, tanto che dal 1° gennaio 1981 (doc. F) la stessa Cassa l'avrebbe affiliata come falegname indipendente. Va preliminarmente rammentato che, di principio, la Cassa ha rettamente proceduto emanando la tassazione d'ufficio del 23 aprile 2004. Infatti, l'Amministrazione è tenuta ad emettere una tassazione d'ufficio quando il datore di lavoro non ha versato i contributi, o se non ne ha versati sufficientemente, vale a dire se non ha né fornito il conteggio dei contributi né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel tenore applicabile al caso di specie). Essa, agendo in conformità all'art. 38 OAVS, ha dunque rispettato le norme applicabili alla fattispecie.

10.   La ricorrente lamenta che la decisione impugnata si scontra con il vigente statuto professionale di __________, il quale aveva ottenuto dalla medesima Cassa che ha proceduto alla revisione un certificato d'affiliazione come indipendente dal 1° gennaio 1981. L’insorgente rileva che essendo titolare di una ditta individuale, oltre che come falegname a cui ha subappaltato dei lavori, l'assicurato ha sicuramente assunto altri mandati da altre persone. A comprova di ciò ha allegato tre fatture (doc. M). L'Amministrazione dovrebbe quindi tenere pure conto che il collaboratore in discussione realizzava e organizzava liberamente i suoi lavori, non era subordinato con gli orari, utilizzava i propri utensili e la propria vettura, disponeva di un magazzino e sopportava anche un proprio rischio aziendale. Pertanto, essa non può essere considerata come sua datrice di lavoro. L'Amministrazione, dal canto suo, ha evidenziato l'esistenza di un evidente rapporto di dipendenza economica per tutti gli anni oggetto della revisione, laddove le fatture emesse da __________ nei confronti della ricorrente configurano la quasi totalità delle sue entrate. La qualifica di dipendente sarebbe dunque attendibile.

11.   Dai documenti agli atti, in particolare dalle numerose fatture dei lavori svolti dal medesimo per conto della ricorrente (doc. I), emerge chiaramente che l'esecuzione di soffitti ribassati in qualità di falegname per la __________ nel periodo 2000-2003 configura un’attività di tipo dipendente. 11.1.   Dapprima, la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la società ricorrente durante quattro anni __________ avrebbe pure assunto altri mandati da altri committenti non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri. Anche le dichiarazioni dell’assicurato, sottoscritte da terzi (doc. O), secondo le quali egli avrebbe espletato un’attività lucrativa di tipo indipendente non possono essere poste alla base del presente giudizio. Questa Corte deve infatti basarsi sulla natura dell’attività svolta da __________ per la società in esame, prestando particolare attenzione al contenuto del rapporto esistente fra di essi. 11.2.   Nelle more istruttorie, al fine di determinare la sua cifra d’affari complessiva, il TCA ha chiesto al collaboratore di produrre tutte le fatture emesse per lavori eseguiti a favore di terzi, quantificando la cifra d’affari conseguita sia per terzi che per la ricorrente (doc. VI). Dal suo incarto fiscale non è infatti possibile estrapolare i dati relativi alla cifra d’affari conseguita annualmente, essendo stato oggetto di diverse tassazioni d’ufficio per mancato inoltro delle dichiarazioni di tassazione 2001/2002, 2003A e 2003B. __________ si è limitato a produrre quattro ricevute per sue prestazioni eseguite a favore di terzi, di cui due sono relative al mese di novembre 2004 e quindi non sono pertinenti con il presente giudizio. Una terza ricevuta non è datata, mentre la quarta si riferisce al mese di gennaio 2001 (doc. VII/1-4). Questa fattura, unitamente alle tre già presenti agli atti, non è di certo sufficiente per poter sostenere che egli abbia attivamente lavorato anche per altri datori di lavoro, oltre che per l’insorgente. L’interessato ha affermato di non saper neppure quantificare la cifra d’affari conseguita con i lavori svolti per terzi, né tanto meno per la società ricorrente, siccome non ha tenuto una contabilità (doc. VII). Al fine di sopperire a queste lacune, l’assicurato avrebbe almeno potuto elencare alcuni nomi dei terzi ai quali avrebbe prestato le proprie opere, rendendo così maggiormente credibile la sua posizione. Oltre a ciò, dagli atti in possesso di questo Tribunale – e per ammissione dell'insorgente stessa e dell'assicurato (docc. I e O) - non risulta che RI 1 abbia impedito al suo collaboratore di esercitare più mandati con l'imposizione di un divieto di fare concorrenza. Tuttavia, dalle tavole processuali emerge indubbiamente che __________ ha praticamente deciso di svolgere le proprie funzioni – in modo sostanzialmente esclusivo - per un unico committente identificato nella Sagl qui ricorrente. Gli incarichi ricevuti da altra clientela privata – per i motivi che seguiranno - influiscono infatti soltanto in modo contenuto sugli introiti conseguiti durante i quattro anni in esame. 11.3.   Durante l’anno 2000 la ricorrente ha comprovato che il collaboratore ha fatturato nei suoi confronti Fr. 60'017,50, contro Fr. 64'532.- individuati dalla Cassa (doc. I) ed a fronte di un ammontare di soli Fr. 300.- (doc. M) fatturato ad un terzo datore di lavoro. Nel 2001, le ricevute agli atti (doc. I) attestano che le prestazioni offerte da __________ all’insorgente sono pari a Fr. 61'032.-, mentre verso due soli terzi esse sono pari a Fr. 2'239.- (Fr. 1'750.- + Fr. 489.-) (docc. M e VII/1). L’Amministrazione ha fissato in Fr. 49'811.- l’ammontare che l’assicurato ha fatturato alla società. Per l’anno 2002, le fatture agli atti (doc. I) documentano soltanto una cifra d’affari di Fr. 52'513,50 guadagnata grazie alla ditta ricorrente. La Cassa di compensazione ha determinato in Fr. 56'281.- la ripresa di salario nei confronti del collaboratore. Infine, la somma delle ricevute a disposizione del TCA porta a Fr. 55'545.- gli introiti conseguiti da __________ nel 2003 per i lavori svolti a favore della società insorgente (doc. I) ed a soli Fr. 1'225.- per i terzi (doc. M). La Cassa ha invece individuato un importo di Fr. 50'027.-. Peraltro, la ricorrente non ha nemmeno contestato l’importo ripreso complessivamente dall'Amministrazione (Fr. 220'651.-). Riassumendo, la scrivente Corte può quindi affermare che per tutti i quattro anni in esame __________ ha fornito la totalità delle proprie prestazioni alla ricorrente (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04; STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5 LAVS, pag. 181 n. 110). Ciò non implica comunque che i suoi rapporti con gli altri suoi rari committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione (doc. F) come indipendente può infatti esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl - Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Seppure l’interessato non abbia debitamente e compiutamente comprovato i lavori svolti per altri datori di lavoro, con gli elementi a disposizione del Tribunale appare corretto affermare che le entrate così realizzate siano comunque esigue. A tale conclusione si giunge a maggior ragione sulla scorta delle considerazioni che seguono a proposito del monte ore prestato dall’assicurato alla ricorrente. A titolo abbondanziale questo Tribunale rileva che la qualifica a livello fiscale (come indipendente) è irrilevante nella misura in cui il giudice non è vincolato alle decisioni dell'autorità fiscale, se non per quanto concerne l'ammontare del reddito soggetto a contribuzione (art. 23 OAVS per analogia). Spetta infatti al giudice delle assicurazioni sociali, sulla base degli elementi a sua disposizione, stabilire in tutta indipendenza la qualifica dell'attività svolta da ogni singolo assicurato. Le summenzionate cifre sottolineano conseguentemente che i compensi percepiti dal collaboratore nel periodo gennaio 2000-dicembre 2003 come falegname prevalgono nettamente sugli onorari incassati per i lavori eseguiti per conto di altre persone durante il medesimo periodo. Pertanto, non presta il fianco ad alcuna critica la conclusione che la collaborazione con la società era a tal punto intensa da costituire sicuramente la primaria fonte di sostegno di __________ e che da ciò traspare un’evidente dipendenza economica dell'assicurato nei confronti della ditta insorgente (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04). 11.4.   Da quanto precede, il Tribunale osserva che anche dal profilo dell'impiego del tempo si concretizza quindi un rapporto di subordinazione nei confronti della società RI 1 (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00), elemento caratteristico di un'attività lucrativa di tipo dipendente. Infatti dalle fatture per prestazioni dell'interessato risulta una media lavorativa mensile a favore dell’insorgente molto alta. Nel 2000 __________ ha lavorato per la ricorrente 1531 ore in totale, ossia una media di 127 ore al mese, con un minimo di 68 ore ed un massimo di 169 ore. Durante l’anno 2001 l’assicurato ha intensificato la sua attività lavorativa per la ditta in questione, realizzando un monte ore totale di 1821, corrispondente ad una media di 152 ore con picchi addirittura di 189 ore ed un minimo di 95 ore. L’anno 2002 corrisponde all’anno 2000, con 1579 ore prestate alla società che equivalgono a 131 ore mensili, fra cui si osserva che nel mese di dicembre v’è stata un’attività di sole 59 ore, mentre nel mese di settembre l’interessato ha raggiunto il massimo di 186 ore. Per il 2003 le ricevute agli atti evidenziano un monte ore totale pari a 1657, ossia a 138 ore di media mensile, variante tra 57 e 168 ore. Considerata una media di otto ore di lavoro al giorno ed osservando le cifre sopra esposte si ottengono praticamente (in media) tre settimane d’attività al mese prestate in favore della sola ricorrente, senza dimenticare che durante diversi mesi l’impiego del tempo dell’assicurato era totalmente votato a favore della medesima (150-180 ore di lavoro), senza quindi lasciare spazio materiale all’espletamento di lavori per altre persone e senza considerare il diritto alle vacanze, 11.5.   Nell'espletamento della sua attività __________ non emetteva fatture destinate ai beneficiari delle sue prestazioni. Egli stilava infatti espressamente le proprie fatture unicamente e direttamente all'indirizzo della società ricorrente che gli commissionava l'esecuzione di opere. Le note di __________, che già riportavano l'importo corrispondente alle sue opere, non venivano pertanto girate ai suoi clienti finali per un pagamento diretto; destinataria delle stesse era sempre e solo la ditta RI 1 (doc. I). Obbligata alle prestazioni nei confronti del precitato assicurato era quindi soltanto quest’ultima e non i di lei clienti. Questo fa sì che nell'eseguire la propria attività l'assicurato non ha corso – contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente - alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Di conseguenza, __________ non si è assunto direttamente e personalmente alcun rischio economico, nella misura in cui RI 1 regolava, in genere mensilmente, le note che il suo collaboratore le presentava (doc. I). La ditta insorgente si è pertanto assunta il rischio economico, mentre l'assicurato, non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si è assunto alcun particolare rischio. Tale circostanza indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della società. 11.6.   Non va poi dimenticato che l'eventualità che la ditta ricorrente avrebbe potuto non versare al suo collaboratore gli ammontari da esso fatturati, avrebbe posto quest'ultimo nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che l'interessato sopportava era praticamente nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che egli si assumeva una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente. 11.7.   Questo TCA evidenzia ancora che per l'esercizio della sua attività di falegname che esegue soffitti ribassati, __________ non ha saputo comprovare di aver acquistato una vettura a scopo professionale, degli attrezzi ed utensili da lavoro – peraltro non particolarmente specifici, tanto che ogni persona amante del fai da te potrebbe averli in casa propria (doc. L) - e di aver locato un garage come magazzino (doc. N), come pure di sopportare i costi dell’utilizzo di un telefono portatile. Ritenuti comunque i fatturati annui, questa circostanza comprova l'assenza di investimenti di una certa importanza e quindi l'assenza di un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di falegname (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56). Non risulta dunque un rischio aziendale come richiesto dalla giurisprudenza (STFA del 29 dicembre 2003 nella causa B., H 320/01). 11.8.   Gli altri elementi, sollevati dalla ricorrente a comprova della qualifica dell'attività del collaboratore quale indipendente, non sono decisivi per la determinazione dei rapporti nel periodo in esame. Importanti appaiono soprattutto la dipendenza economica e temporale esistenti nei confronti della sola Sagl. Va ribadito, comunque, che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente (doc. F) può esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl - Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). A fronte principalmente di una chiara dipendenza economica e temporale nei confronti della società ricorrente, ma anche dell'assenza, come visto, di un rischio d'incasso nei confronti della clientela nonché dell'assenza di sostanziali investimenti, le motivazioni fornite dall'insorgente che ha affermato che il suo collaboratore può delegare il proprio lavoro a terze persone di sua scelta, è libero nell'organizzazione dell'attività per quanto concerne per esempio l'orario di lavoro o l'esecuzione del lavoro, non è subordinato alla società e non sottostà ad alcun divieto di concorrenza, hanno un'incidenza nettamente inferiore e non sono sufficienti per qualificarlo come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente. 11.9.   Infine, va osservato che la circostanza secondo cui l'assicurato poteva farsi aiutare da terzi nell'espletamento del suo lavoro, indica semplicemente come il rapporto tra ricorrente ed __________ poteva, semmai, essere considerato un rapporto di servizio a due stadi. Considerato come la datrice di lavoro stessa abbia menzionato nel suo ricorso la possibilità, per il suo collaboratore, di delegare ad altri gli incarichi ricevuti, questo Tribunale ritiene che il mandato di parte dei lavori a terzi presupponeva implicitamente che era stato chiesto a RI 1 ed accordato il consenso per l'istituzione di un rapporto di appalto o di lavoro sui generis tra __________ ed uno o più falegnami (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00, consid. 4) . Questa circostanza rafforza ulteriormente la tesi dell'esistenza di una collaborazione di tipo dipendente da parte di __________ nei confronti della ricorrente (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00, consid. 4) . Il TCA ribadisce ulteriormente comunque che l'assicurato non aveva alcun collaboratore alle sue dipendenze, tanto che __________ espletava da solo gli incarichi ricevuti dall’insorgente. Questo elemento corrobora maggiormente la sua qualifica di dipendente della ditta per le mansioni svolte in favore della stessa e ad essa fatturate.

12.   Considerate tutte le circostanze evidenziate, i diversi elementi del caso concreto indicano concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione sia dal profilo dell'impiego del tempo, sia sotto l'aspetto economico. Essi permettono pure di ritenere che __________ non ha dovuto sopportare alcun particolare rischio economico e d’incasso. Di conseguenza, le caratteristiche di un'attività salariata sono predominanti rispetto alle ragioni di affiliare il collaboratore come un imprenditore autonomo. La qualifica dell'assicurato come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi versati al medesimo durante gli anni 2000-2003 come falegname (Fr. 220'651.-) vanno considerati come suo salario determinante, su cui la datrice di lavoro è tenuta a pagare i contributi paritetici fissati dalla Cassa di compensazione. Conseguentemente, la decisione impugnata va confermata ed il ricorso del 1° giugno 2004 deve essere integralmente respinto. Poco importa se __________ dal 1981 è considerato dall’Amministrazione quale indipendente. Infatti la specifica qualifica di dipendente ed indipendente va verificata puntualmente con riferimento ai concreti rapporti professionali con il datore di lavoro, come a nota giurisprudenza.

13.   L’insorgente chiede l’assunzione di diverse prove (audizione del teste __________ (doc. X), sopralluogo, edizione di fatture da terzi e da __________, richiamo incarto fiscale di __________ (doc. I)). Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata). Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno 2004 nella causa S.P., H 270/03; STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In concreto va rilevato in primo luogo come l’istanza d'audizione del teste __________ sia stata formulata in via generica senza indicare su cosa egli avrebbe dovuto riferire ed in che modo gli accertamenti cartacei già esperiti dal TCA (docc. VI e VII) avrebbero dovuto essere completati dalla testimonianza orale dell’interessato. Anche la richiesta di sopralluogo non specifica nemmeno il luogo da ispezionare. Comunque, siccome la presente causa ha potuto essere decisa sulla scorta degli atti già a disposizione di questo TCA come pure della documentazione acquisita pendente causa (fatture di terzi), e che gli stessi appaiono chiari, illuminanti ed ancora non contestati nel loro contenuto, il Tribunale rinuncia parzialmente all'assunzione delle ulteriori prove richieste dall’insorgente, poiché esse non potrebbero in nulla modificare l'esito del giudizio.

14.   Nella misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo. Per quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni famigliari - che attengono al diritto cantonale - non vi è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso 1° giugno 2004 formulato da RI 1, __________ è respinto . 2.-   Non si prelevano tasse e spese e non si accordano ripetibili. 3.-   Nella misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni famigliari, la presente decisione è definitiva. 4.-   Per quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti