Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.396/AMM
30617/207
Bellinzona
17 maggio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 dicembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 30617/207 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 10 gennaio 2004 (recte: 2005) presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che con decisione del 10 dicembre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere messo in circolazione la vettura __________ avente i vetri laterali anteriori non sufficientemente trasparenti, circostanza accertata dalla polizia cantonale il 10 novembre 2004 a __________;
che in applicazione della pena, lautorità le ha inflitto una multa di fr. 200. oltre a una tassa di giustizia di fr. 40. e alle spese di fr. 20.;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 21 dicembre 2004, nel quale postula l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 10 gennaio 2004 (recte: 2005) la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di avere messo in circolazione la vettura __________ avente i vetri laterali anteriori non sufficientemente trasparenti;
che l'insorgente, dal canto suo, si duole di avere in buona fede acquistato unautomobile giudicata a tutti gli effetti conforme alla legge e con un permesso di circolazione emesso dal garage con lavvallo evidentemente di Camorino (v. osservazioni allegate al ricorso);
che a sostegno delle sue tesi linteressata acclude al ricorso una dichiarazione 17 dicembre 2004 del venditore, in cui si attesta che il veicolo è stato acquistato già provvisto di vetri anteriori oscurati da una pellicola adesiva e che tale situazione si è verificata a causa di un disguido da parte nostra durante il controllo del veicolo, onde lassoluta buona fede dellacquirente (doc. citato);
che in concreto nulla induce a dubitare di quanto addotto dalla ricorrente e confermato dal venditore; né è possibile affermare che il difetto fosse in qualche modo riconoscibile per la multata;
che la polizia cantonale, per altro verso, non è stata in grado di stabilire se le modifiche attuate al veicolo sono state eseguite prima o dopo il collaudo (v. rapporto di contro osservazioni del 17 novembre 2004);
che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;
che in simili evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili di imputare soggettivamente linosservanza alla multata, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 29, 93 n. 2 LCS; 71 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria: