Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 segg. LPContr; pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
- Sezione della circolazione, Camorino;
- RI 1 Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.393
30316/202
Bellinzona
4 agosto 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 dicembre 2004 presentato da
RI 1,
contro
la decisionen. 30316/202 del3 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;
viste le osservazionidel 10 gennaio 2005presentatedalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 3 dicembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 26 agosto 2004 in territorio di Massagno:
alla guida del veicolo __________ non osservava il segnale «divieto di accesso»;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 18 cpv. 3 OSStr;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 17 dicembre 2004, in cui postula in sostanza lannullamento della multa;
che nelle osservazioni del 10 gennaio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
consideratoin diritto:
che la competenzadi questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
che con scritto del 12 aprile 2005 questo giudice ha chiesto un completamento istruttorio, che è stato evaso con le contro-osservazioni dell11 maggio 2005 della Polizia di __________;
che per lart. 27 cpv. 1 prima frase LCStr lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di divieto daccesso (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato (art. 18 cpv. 3 prima frase OSStr);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con larresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato linsorgente, come detto, per non avere osservato il divieto di accesso;
che linsorgente nega a più riprese di essere transitata in via __________ violando il divieto di accesso e di avere parcheggiato nel senso contrario:
Il mio rifiuto a pagare la multa e[sic]giustificato dal fatto che io non ho mai commesso linosservanza di cui vengo accusata. Conosco la zona e frequentandola spesso negli ultimi tempi, conosco bene anche le strade, e di conseguenza il giro da fare per posteggiare. Sinceramente mi ritengo abbastanza intelligente e furba da non lasciare unauto ferma tutto il giorno, posteggiata in senso contrario.[ ]Comunque sottolineo conosco la strada ed è perciò assolutamente impossibile che io abbia commesso linfrazione (cfr. ricorso)
non ho commesso linfrazione di cui vengo accusata. Non ho il minimo dubbio al riguardo[ ]Non cè alcun motivo per cui mi fosse potuto capitare di non rispettare il segnale di divieto daccesso. Inoltre come menzionato lauto è rimasta ferma tutto il giorno, e di certo non lavrei mai lasciata alla portata della polizia[ ]Sul mezzogiorno poi sono tornata al parcheggio per prolungare il pagamento anche nel pomeriggio, e trovata con molta sorpresa la multa, se lauto davvero fosse stata posteggiata in senso contrario, di sicuro lavrei girata. Il mio unico pensiero riguardo alla contravvenzione invece era legato al posteggio, che però avevo regolarmente pagato[ ]Io sono sinceramente convinta delle mie azioni, non ho commesso linfrazione di cui vengo accusata (cfr. contro-osservazioni del 25 gennaio 2005)
ed inoltre:
Lauto, infatti, era parcheggiata correttamente e nella giusta posizione (cfr. osservazioni del 2 giugno 2005);
che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;
che dallo schizzo sul retro della multa non è dato modo di dedurre quale sia la parte anteriore del veicolo;
che le contro-osservazioni del 4 gennaio 2005 e quelle dell11 maggio 2005 sono state firmate da un superiore dellagente denunciante, il quale non ha quindi personalmente confermato, come invece richiesto da questo giudice il 12 aprile 2005, di essere stato lui stesso a constatare linfrazione, a staccare la contravvenzione, a eseguire lo schizzo sul retro della stessa e di essere certo della posizione del veicolo; omettendo di dar seguito alla citata sollecitazione e di fornire ulteriori dettagli lagente denunciante non ha quindi messo a disposizione alcun elemento utile per giudicare la sua versione più credibile di quella dellinsorgente;
che questo giudice dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori non perviene di conseguenza al convincimento che la ricorrente sia incorsa nellinfrazione rimproveratale dallautorità di primo grado;
che persistendo un ragionevole dubbio, si giustifica in definitiva in accoglimento del ricorso di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi visti gliart. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 18 cpv. 3 OSStr;1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
- Sezione della circolazione, Camorino;
- RI 1
Il presidente: La segretaria: