Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.392/AMM
29064/210
Bellinzona
4 maggio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 6 dicembre 2004 presentato da
RI 1
(difesa dall DI 1)
contro
la decisione n. 29064/210 del 19 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 29 dicembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che con decisione del 19 novembre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere omesso, quale responsabile della ditta __________, di far osservare agli autisti le disposizioni dellOLR1 concernenti la durata massima di guida giornaliera, le pause, il riposo quotidiano dei dischi e del registro o documento equivalente, circostanze accertate dalla polizia cantonale il 14 settembre 2004 ad __________;
che in applicazione della pena, lautorità le ha inflitto una multa di fr. 3000., ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100. e le spese di fr. 40.;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 6 dicembre 2004, in cui postula lannullamento o una riduzione della multa a fr. 800.;
che in uno scritto del 29 dicembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCS; 5, 8, 9, 14, 16, 21 cpv. 1, 2 e 4 OLR1 di avere omesso, quale responsabile della ditta __________, di far osservare agli autisti le disposizioni dellOLR1 concernenti la durata massima di guida giornaliera, le pause, il riposo quotidiano dei dischi e del registro o documento equivalente (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione 16 settembre 2004 attestante lerrata compilazione di un registro o documento equivalente, luso scorretto del cronotachigrafo, la compilazione incompleta o errata dei dischi, il superamento del periodo di guida giornaliera, il superamento delle ore di lavoro senza pausa, linosservanza del riposo giornaliero e il superamento del periodo di guida senza pausa);
che linsorgente non nega, di per sé, le inadempienze accertate dallautorità di primo grado in seno allazienda; sostiene nondimeno chessa si adopera in tutti i modi possibili per far sì che gli autisti rispettino le disposizioni in materia. Di tutta evidenza però, essa non può sostituirsi agli autisti stessi (ricorso, pag. 2 in passo);
che sempre stando allinteressata, non è sufficiente far rilevare e rimproverare alla ricorrente, dal profilo obiettivo, una violazione delle disposizioni in materia sulla scorta delle iscrizioni nei registri. Occorre piuttosto sostanziare e debitamente comprovare in cosa consista realmente laddebito che le si muove (ricorso, pag. 3 in alto);
che linsorgente ne conclude per lannullamento della decisione impugnata o, se non altro, per una multa commisurata al caso specifico e alla sua modesta situazione economica (ricorso, punti 3 segg., in particolare 5b, con riferimento allallegato conteggio di salario);
che di fronte alle violazioni perpetrate dagli autisti della ditta di cui la multata è responsabile (v. rapporto di controllo 14 settembre 2004, in particolare pag. 1 e 4), incombeva a costei spiegare quali provvedimenti essa ha attuato in concreto per vegliare al rispetto delle norme sulla durata del lavoro, della guida e del riposo da parte dei dipendenti;
che la generica affermazione secondo cui essa si adopera in tutti i modi possibili per far sì che gli autisti rispettino le disposizioni in materia non basta, in altre parole, a esonerare linteressata dalle sue responsabilità per le violazioni perpetrate in seno alla ditta;
che sotto questo profilo, la decisione impugnata merita pertanto conferma;
che la multa inflitta risulta per altro verso giustificata di per sé dalle colpe specifiche dellinteressata per non avere saputo impedire le trasgressioni evocate, così come dalla gravità di queste ultime, suscettibili fra laltro di compromettere lidoneità alla guida degli autisti interessati e, in ultima analisi, la sicurezza della circolazione;
che la modesta situazione economica evocata dallinsorgente e resa plausibile mediante il conteggio di salario allegato al ricorso induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittale a fr. 1500.;
che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione di primo grado riformata di conseguenza;
che dato lesito dellimpugnativa, si giustifica per finire di addebitare alla ricorrente oneri ridotti dellattuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCS; 5, 8, 9, 14, 16, 21 cpv. 1, 2 e 4 OLR1; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1500., oltre a una tassa di giustizia di fr. 100. e a spese per fr. 40..
2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 100. e le spese ridotte di fr. 30. sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).