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30.2004.388

ricorso irricevibile poiché non in lingua italiana

Ticino · 2005-03-29 · Italiano TI
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Incarto n.30.2004.388/pg

26012/206

Bellinzona

29 marzo 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 6 dicembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° 26012/206 del 22 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

considerato,                     in fatto ed in diritto

A.Il 6 dicembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 22 ottobre 2004 con cui la Sezione della circolazionegli ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per aver effettuato, alla guida del veicolo __________, un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio.

L'allegato era redatto in lingua tedesca.

B.In data 16 dicembre 2004 questa autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

“in applicazione dell'art. 15 LPcontr, invitiamo a versare a titolo di anticipo per tasse e spese, l’importo difr. 250.00entro il7 gennaio 2005mediante la polizza qui unita o sul c.c.p. 65-721220-9 della Pretura penale, Bellinzona (codice SWIFT: POFICHBE Swiss Post Postfinance Berna).

Se è utilizzato il servizio degli ordini collettivi SOC è determinante la data di scadenza indicata dall’utente del SOC alla "Posta Svizzera, Postfinance" e non la data dell’ordine da voi impartito alla banca. Se incaricate una banca, dovete provvedere perchè essa esegua il vostro ordine tempestivamente.

Invitiamo inoltre, nel contempo, a voler per ripresentareil ricorso in lingua italiana.

In assenza di pagamento entro il termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato irricevibile.”

C.Entro il termine assegnato il ricorrente non ha presentato il ricorso in lingua italiana e non ha provveduto ad effettuare il pagamento a titolo di anticipo di fr. 250; quest’ultimo é giunto unicamente il 9 marzo 2005 e cioé oltre due mesi dopo la scadenza impartita.

Pertanto il termine assegnato all’insorgente è scaduto infruttuoso.

D.Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;

v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

E.Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare i vizi riscontrati nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze.

Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr): tale importo sarà dedotto dall’anticipo versato dal ricorrente, mentre il saldo gli sarà restituito.

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso 6 dicembre 2004 inoltrato da RI 1è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente e sono da dedurre dall’anticipo di fr. 250.- da lui versato.

Il saldo di fr. 200.- gli sarà restituito previa comunicazione da parte dell’interessato del numero di conto su cui effettuare il versamento.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                Il segretario: