Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.378/pg
164/04
Bellinzona
29 marzo 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 25 novembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 164/04 del 18 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali, Bellinzona,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione beni monumentali e ambientali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La Sezione dei beni monumentali e ambientalicon decisione 18 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 180.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-, per aver raccolto 500 grammi di funghi commestibili durante il periodo di protezione dal 7 al 13 settembre.
Fatti accertati il 7 settembre 2004 in territorio di Arosio.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 2 ter, 7 e 8 RCFF.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in sostanza di non essere a conoscenza del divieto di raccolta e si lamenta dellelevato ammontare della multa inflittagli.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Per lart. 2 ter 1bis RCFF la raccolta dei funghi è vietata dalle ore 20.00 alle ore 07.00 (divieto notturno) e dal 7 al 13 settembre (giorni di protezione).
Le infrazioni alle disposizione del Regolamento sulla protezione della flora e della fauna sono punite, conformemente allart. 9 del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e del relativo regolamento di applicazione, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr). Le multe sono inflitte dalla Sezione beni monumentali ed ambientali sino a fr. 10'000.- (cfr. art. 7 RCFF).
Giusta lart. 8 RCFF la vigilanza sulla protezione della flora e della fauna indigena spetta ai Municipi, allautorità patriziale, al personale forestale, ai guardiacaccia, ai guardiapesca e alla polizia cantonale e comunale. Essa compete pure alle guardie volontarie della natura e del paesaggio, conformemente ad un apposito regolamento.
Essi hanno lobbligo di sequestrare i vegetali e gli animali abusivamente raccolti e di inviare al Dipartimento del Territorio un rapporto di constatazione.
3.La giustificazione di non essere a conoscenza del divieto di raccolta addotta dal ricorrente, che peraltro non contesta i fatti, non può venire accolta; infatti per costante giurisprudenza lignoranza della legge non é motivo di annullamento della sanzione pecuniaria inflittagli.
Abbondanzialmente si rileva come in quel periodo - ritenuta oltretutto leccezionale annata dal profilo micologico - tutti i mass media ticinesi hanno parlato a lungo ed in modo approfondito dellargomento e in particolare del divieto di raccolta che coincide tra laltro con linizio del periodo di caccia.
4.Quo allammontare della multa le direttive emanate dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali prevedono, per i giorni di protezione, una sanzione di base di fr. 200.-, alla quale va sommato un importo di fr. 50.- per ogni kg o frazione di kg di funghi raccolti.
Nellevenienza concreta il ricorrente, sorpreso con 500 grammi di boleti nello zaino, avrebbe potuto essere sanzionato con una multa di fr. 250.-, mentre in realtà ha ricevuto unammenda di fr. 180.-, poichè lautorità di prima istanza nella commisurazione della pena ha ritenuto come attenuante la non conoscenza del periodo di divieto introdotto da una modifica del Regolamento.
Pertanto per tutte le ragioni addotte la multa inflitta è rettamente commisurata ed è contenuta nei limiti concessi dalla legge.
5.Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 2 ter, 7 e 8 RCFF; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso 25 novembre 2004è respinto.
§Di conseguenza è confermata la decisione n° 164/04 del 18 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali.
2.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: