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30.2004.374

prescrizione di contravvenzione cantonale (infrazione alla LCFor). Negato il reato continuato

Ticino · 2004-11-19 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 38 LCFo costituisce una contravvenzione di diritto cantonale, la cui azione penale si prescrive nel termine di due anni (art. 1 del relativo decreto legislativo del 24 giugno 1947: DLpc; RL 3.3.3.4.1) e i cui atti istruttori non ne interrompono il corso (art. 2 DLpc); che in concreto il deposito del materiale di scavo è stato accertato, stando al rapporto di contravvenzione intimato il 29 luglio 2003, durante un sopralluogo avvenuto il 7 gennaio 2003 (pag. 1 a metà); che l’infrazione rimproverata all’insorgente è stata quindi necessariamente perpetrata prima di allora; non vi sono del resto motivi che inducano a dubitare dell’affermazione del multato secondo cui l’agire rimproveratogli risale al mese di settembre 2002 (ricorso, pag. 7 in alto); che l’utilizzazione dannosa del bosco giusta l’art. 14 cpv. 1 LCFo, contrariamente al parere dell’autorità di primo grado (osservazioni 17 dicembre 2004 della Sezione forestale, pag. 7 punto 12), non configura altresì un reato continuato: l’infrazione cessa infatti con il compi­mento dell’agire indebito e non si protrae fino al ripristino della legalità ex art. 41 LCFo (cfr. analogamente Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 5 in fine ad art. 72 con richiamo di giurisprudenza); che nulla mutano al riguardo le successive opere di terrazzamento e semina di manto erboso (osservazioni citate, pag. 7 punto 12 lett. d), ove solo si consideri che tali modifiche esulano dal reato ascritto al multato; che l'azione penale nei confronti dell'accusato si è in definitiva prescritta – nell’evenienza più favorevole all’imputato (ricorso, pag. 7 in alto) – nel mese di settembre 2004, o al più tardi nel mese di gennaio 2005 (osservazioni citate, pag. 7 punto 12 lett. c); che s’impone quindi, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata; che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr); che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali; che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b); per questi motivi, visti                                   gli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 seg. DLpc; 1 segg. LPContr; pronuncia:

1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a: . Il giudice:                                                                     La segretaria:

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Incarto n.30.2004.374/AMM

1182/807

Bellinzona

4 aprile 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 novembre 2004 presentato da

RI 1

(difeso dall’ DI 1)

contro

la decisione n. 1182/807 del 19 novembre 2004 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni del 17 dicembre 2004 presentate dalla Sezione forestale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenutoin fatto:

che con decisione del 19 novembre 2004, la Sezione forestale ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere depositato “ca. 500 mc di materiale di scavo in bosco, sotterrando per alcuni metri di altezza i tronchi degli alberi d’alto fusto”, circostanza accertata durante un sopralluogo del 7 gennaio 2003 sul fondo n. __________ RFD di __________ appartenente all’interessato;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 5000.–, ponendo inoltre a suo carico tasse e spese per complessivi fr. 100.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 novembre 2004, nel quale postula l'annullamento della multa – fra l’altro – per intervenuta prescrizione dell’azione penale;

che nelle osservazioni del 17 dicembre 2004 la Sezione forestale propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che l'art. 14 cpv. 1 della legge cantonale sulle foreste (LCFo, RL 8.4.1.1) vieta “le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal Regolamento”;

che chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 38 cpv. 1 LCFo) o – se l’autore agisce per negligenza – con una multa fino a fr. 10 000.– (cpv. 2);

che la Sezione forestale rimprovera come detto al multato, in applicazione delle norme appena citate, di avere depositato sul proprio fondo a __________ “ca. 500 mc di materiale di scavo in bosco, sotterrando per alcuni metri di altezza i tronchi degli alberi d’alto fusto” (v. rapporto di contravvenzione intimato il 29 luglio 2003, pag. 1 nel mezzo, cui la decisione impugnata rinvia);

che l'insorgente nega dal canto suo l’adempimento dei requisiti soggettivi del reato e solleva inoltre la prescrizione dell’azione penale;

che il reato previsto dall'art. 38 LCFo costituisce una contravvenzione di diritto cantonale, la cui azione penale si prescrive nel termine di due anni (art. 1 del relativo decreto legislativo del 24 giugno 1947: DLpc; RL 3.3.3.4.1) e i cui atti istruttori non ne interrompono il corso (art. 2 DLpc);

che in concreto il deposito del materiale di scavo è stato accertato, stando al rapporto di contravvenzione intimato il 29 luglio 2003, durante un sopralluogo avvenuto il 7 gennaio 2003 (pag. 1 a metà);

che l’infrazione rimproverata all’insorgente è stata quindi necessariamente perpetrata prima di allora; non vi sono del resto motivi che inducano a dubitare dell’affermazione del multato secondo cui l’agire rimproveratogli risale al mese di settembre 2002 (ricorso, pag. 7 in alto);

che l’utilizzazione dannosa del bosco giusta l’art. 14 cpv. 1 LCFo, contrariamente al parere dell’autorità di primo grado (osservazioni 17 dicembre 2004 della Sezione forestale, pag. 7 punto 12), non configura altresì un reato continuato: l’infrazione cessa infatti con il compi­mento dell’agire indebito e non si protrae fino al ripristino della legalità ex art. 41 LCFo (cfr. analogamenteTrechsel,Schweizerisches Strafgesetzbuch Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 5 in fine ad art. 72 con richiamo di giurisprudenza);

che nulla mutano al riguardo le successive opere di terrazzamento e semina di manto erboso (osservazioni citate, pag. 7 punto 12 lett. d), ove solo si consideri che tali modifiche esulano dal reato ascritto al multato;

che l'azione penale nei confronti dell'accusato si è in definitiva prescritta – nell’evenienza più favorevole all’imputato (ricorso, pag. 7 in alto) – nel mese di settembre 2004, o al più tardi nel mese di gennaio 2005 (osservazioni citate, pag. 7 punto 12 lett. c);

che s’impone quindi, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi,

visti                                   gli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 seg. DLpc; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Intimazione a:

.

Il giudice:                                                                     La segretaria: