Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.352/AMM
26622/206
Bellinzona
28 febbraio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 12 novembre 2004 presentato
RI 1
contro
la decisione n. 26622/206 del 29 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 23 novembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che con decisione del 29 ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere omesso, quale tassista, di osservare le disposizioni dellOLR2 concernenti la compilazione dei dischi e del libretto di lavoro, così come di avere omesso di conservare e classare in modo conforme alle prescrizioni tutta la documentazione, circostanze accertate dalla polizia cantonale il 17 agosto 2004 a Porza;
che in applicazione della pena, lautorità gli ha inflitto a una multa di fr. 500., ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100. e le spese di fr. 30.;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 12 novembre 2004, nel quale postula in sostanza lannullamento della multa;
che in uno scritto del 23 novembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCS; 15, 16, 18, 23 e 28 cpv. 2 OLR2 di non avere osservato, quale tassista, le norme concernenti la compilazione dei dischi e del libretto di lavoro, così come di avere omesso di conservare in modo conforme alle prescrizioni tutta la documentazione (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione 2 settembre 2004 della polizia cantonale e allallegato rapporto di controllo aziendale);
che le argomentazioni ricorsuali, per quanto di rilievo ai fini dellodierno giudizio, si esauriscono nelle seguenti censure:
[ ]Il lavoro è poco e la legge dice che per il conducente indipendente il tempo di guida equivale al tempo di lavoro. Infatti io il tachigrafo loaccendosolo quando sto effettuando servizio taxi (ossia quando ho il cliente a bordo). Quello che faccio quando non ho clienti a bordo, sono affari miei.
Per quello che riguarda il fatto che la documentazione non è completa, posso solo ribadire che ci sono 2 possibilità: o che io mi sono dimenticato qualcosa (è passato quasi un anno da settembre 2003 ad agosto 2004) quando ho radunato tutti i dischi da me infilati in una busta gialla, oppure che laddetto al controllo o qualche altro personaggio abbiano volutamente fatto sparire qualche cosa per poi dimostrare che ho torto.
Comunque nel caso dovessi pagare, voglio precisare che io la somma richiesta per pagare la contravvenzione non ce lho perché io non ho i soldi da buttare perché non siamo in una metropoli come Roma o New York e quindi non cè questo gran lavoro.[ ];
che né il poco lavoro né tanto meno la legge consentivano al multato di accendere il tachigrafo solo con il cliente a bordo, ove solo si consideri che lart. 15 cpv. 1 e 2 OLR2 impone di tenere il cronotachigrafosemprein funzione, anche durante eventuali corse di carattere privato con il veicolo;
che sulla documentazione carente, nulla agli atti permette di avvalorare ladombrata sottrazione intenzionale di documenti ai danni dellinsorgente, tantè che lo stesso multato, nelle sue osservazioni del 17 settembre 2004
alla polizia, aveva riconosciuto la sua colpa (punto 2: sulla mancanza di documentazione, non voglio discutere. Dopo quasi un anno, qualcosa può essere sfuggito);
che invano si cercherebbe per finire nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento da cui si possa desumere la situazione finanziaria dellinteressato, non bastando certo laffermazione secondo cui non ho i soldi da buttare perché non siamo in una metropoli come Roma o New York e quindi non cè questo gran lavoro;
che nulla induce in definitiva a scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'entità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;
che la postulata rateazione della multa esula dalla cognizione di questo giudice, linteressato dovendo farne richiesta al competente Ufficio esazione e condoni di Bellinzona;
che il ricorso infondato deve quindi essere respinto, seguito dagli oneri dell'odierno giudizio (art. 15 LPContr), contenuti in soli fr. 150. per tener conto della natura particolare dellimpugnativa;
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 15, 16, 18, 23 e 28 cpv. 2 OLR2; 1 segg. LPContr;
pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100. e le spese di fr. 50. sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).