Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono a carico del Comune di S__________. Non si assegnano ripetibili.
- La presente decisione e definitiva.
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente la Segretaria giurista Margherita De Morpurgo Paola Carcano
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.35
LCM 45/01
Lugano
20 gennaio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Argentino Jermini
ing. Giancarlo Rosselli
Segretaria giurista
Paola Carcano
statuendo sul ricorso presentato in data 15 maggio 2001 da
Comunione ereditaria
1. RI 1
2. RI 2
3. RI 3
4. RI 4
5. __________
rappr. da RA 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 17 aprile 2001 dal Municipio di S__________ nell'ambito della procedura dimposizione di contributi di miglioria per le opere di sostituzione parziale della tubazione dell'acqua potabile in località R__________relativamente al mapp. no. 2408 RFD di S__________
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
- che il Comune di S__________ ha provveduto a sostituire un tratto della tubazione dellacqua potabile che approvvigiona i Monti di R__________ (cfr. relazione tecnica e planimetria);
- che il Consiglio Comunale ha stanziato il credito di costruzione e ratificato il prelievo di contributi di miglioria nellordine dell80% della spesa nel corso della seduta del 5.5.1998 (MM no. 7/1997);
- che il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per lopera citata pubblicando il prospetto dal 6.12.2000 al 5.1.2001 ed inviando un avviso personale ai contribuenti interessati;
- che i ricorrenti sono comproprietari in comunione ereditaria del mapp. no. 2408 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 1'010.35;
- che il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 17.4.2001;
- che i proprietari sono insorti dinanzi al Tribunale di espropriazione postulando nuovamente lannullamento dei contributi, sostanzialmente per carenza di vantaggio particolare e perché lopera costituirebbe un semplice intervento di manutenzione;
- che con risposta del 21.9.2001 il Comune di S__________ ha sollecitato la reiezione del gravame;
- che alludienza di conciliazione del 16.7.2003 il Tribunale ha suggerito di prescindere dal prelievo di contributi per il mapp. no. 2408 (cfr. verbale), proposta alla quale lente pubblico ha dichiarato di non aderire (cfr. lettera del 29.8.2003);
-che affinché sia imponibile lopera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions déquipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29);
- che a norma dellart. 4 LCM il vantaggio particolare è presunto quando lopera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne lurbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, laccessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio cit., p. 16-17);
- che, nel contesto degli impianti pubblici di urbanizzazione, le condotte dellacqua potabile sono installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di miglioria poiché creano le premesse per ledificazione dei fondi serviti e dunque conferiscono agli stessi un vantaggio particolare (Reitter, op. cit., p. 68; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 39; Otzenberger, op. cit., p. 25);
- che, come giustamente rileva il Comune, nella misura in cui contesta la natura dellopera assimilandola ad un semplice intervento di manutenzione il ricorso è inammissibile. Infatti la qualifica dellopera e la quota imponibile si annoverano tra le competenze esclusive del legislativo comunale e sono stabilite contestualmente allapprovazione dellopera e del piano di finanziamento giusta lart. 13 cpv. 1 let. g LOC. Di conseguenza eventuali censure riferibili a queste tematiche vanno sollevate dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1991 no. 41 c. 4). In questa sede sono invece ampiamente tardive;
- che di contro per quanto nega la sussistenza di un vantaggio particolare il ricorso è ricevibile considerato che sul prospetto dei contributi il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo (art. 13 cpv. 2 LCM);
- che è esatto che di principio il vantaggio particolare non presuppone luso effettivo ma è dato già dalla sola possibilità duso dellopera per la quale sono prelevati contributi;
- che, tuttavia, questa considerazione nulla toglie al fatto che per essere gravata da contributi lopera deve offrire una miglioria effettiva e quindi tradursi in un beneficio riscontrabile oggettivamente e con effetti rivalutanti per il fondo imposto;
- che il mapp. no. 2408 è ubicato al di fuori della zona edificabile ed è parzialmente edificato con un rustico riattato che non è allacciato allacquedotto comunale;
- che, in effetti, la posizione della costruzione rispetto alla tubazione comunale è tale da non garantire la pressione minima allacqua;
- che di conseguenza i proprietari dovrebbero dotarsi di un impianto di pompaggio, elemento tecnico imprescindibile per poter usufruire delle condizioni normali di erogazione dellacqua;
- che, tuttavia, ponderati gli interessi in gioco la relativa spesa non si giustifica né è proporzionata per un semplice rustico che oltre ad essere escluso dalla zona edificabile è già servito in modo confacente alla sua destinazione;
- che limpianto nemmeno può essere ragionevolmente imposto a proprietari anche perché a differenza della legislazione vigente in tema di canalizzazioni per levacuazione delle acque di rifiuto che sancisce un obbligo generico di allacciamento alla canalizzazione pubblica (cfr. art. 44 e 46 cpv. 1 LALIA) non esiste alcuna norma che preveda un obbligo analogo per quanto concerne le condotte di approvvigionamento dellacqua potabile;
- che in queste condizioni e dovendo prescindere da ipotesi meramente teoriche riguardo ad una futura possibilità di allacciamento non può essere riconosciuto alcun beneficio tangibile per la proprietà in esame;
- che di conseguenza il contributi per il mapp. no. 2408 è annullato;
- che comunque al Comune resta riservata la facoltà di procedere al prelievo di contributi posteriori giusta lart. 10 LCM qualora ne fossero dati i presupposti ed entro i termini di legge;
- che laddebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata La Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 2408 è annullato.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono a carico del Comune di S__________. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la Segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Paola Carcano