Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 LCS, 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
E. 2 La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
E. 3 Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
E. 4 Intimazione a: . Il giudice: Il segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2004.314
23440/202
Bellinzona
29 marzo 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 18 ottobre 2004 presentato da
RI 1,
difeso da: DI 1
contro
la decisione 24 settembre 2004 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 26 ottobre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la CRTE 1, con decisione del 24 settembre 2004, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 390.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 80.-- per i seguenti fatti accertati l11 agosto 2004 in territorio di Pambio-Noranco:
alla guida del motoveicolo __________, eseguiva una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli che si arrestava e collideva con una vettura che, avuta via libera, stava immettendosi nel flusso della circolazione.
che i fatti sono avvenuti in data 11 agosto 2004, alle ore 16:15, in territorio di Pambio-Noranco, lungo la strada che conduce ai centri commerciali di Grancia;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 47 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 18/19 ottobre 2004 in cui chiede lannullamento della multa;
che, con scritto del 26/28 ottobre 2004, la CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dellart. 12 LPContr;
che per l'art. 47 cpv. 2 LCStr, se la circolazione è fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna di veicoli;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che il ricorrente afferma che le auto da lui sorpassate non formavano una colonna, né ferma né procedente a singhiozzo, con la conseguenza che lart. 47 cpv. 2 LCStr non troverebbe applicazione. Egli sostiene inoltre che la sua andatura non era sostenuta e fa valere il suo diritto di priorità, indicando la causa della collisione nella disattenzione della vettura che si è immessa nella strada;
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ai motociclisti è proibito sorpassare veicoli in colonna, per inserirsi davanti agli stessi, anche quando la colonna procede a rilento. Lobbligo di arresto deve essere incondizionatamente rispettato quando la fermata dei veicoli incolonnati è dovuta a una comprensibile cortesia nei confronti di utenti della strada che, senza godere della precedenza, attendono di poter accedere alla via principale (DTF 129 IV 155, Rep 1985 p. 27);
che nella presente fattispecie il ricorrente ha ammesso di aver superato delle vetture in colonna, precisando che al momento del sorpasso viaggiava molto piano, ad unandatura di 30 o 40 km/h;
che la ridotta velocità del motociclista è del resto un chiaro segno che i veicoli superati procedevano effettivamente a rilento (cfr. verbale di interrogatorio RI 1 dell11 agosto 2004);
che a ciò si aggiunga la deposizione resa dal conducente del veicolo coinvolto nella collisione, che riferisce di una piccola coda venutasi a creare quando egli si è immesso nella strada principale (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 12 agosto 2004);
che, visto quanto precede, non è determinante se la vettura che ha consentito al signor __________ lingresso nella strada si sia fermata o abbia semplicemente rallentato: in entrambi i casi resta il fatto che il ricorrente ha sorpassato una serie di veicoli incolonnati, creando un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. In effetti è innegabile che, se questultimo non avesse superato la colonna di veicoli fermi o comunque procedenti a rilento, la collisione con il veicolo del signor __________ non si sarebbe prodotta;
che eventuali riflessioni in merito a una colpa dellaltro protagonista esulano dalloggetto di questa procedura, ritenuto che in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché un comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa;
che pertanto il ricorrente, avendo sorpassato sulla sinistra una colonna di veicoli che procedeva a rilento, ha infranto la norma prevista dallart. 47 cpv. 2 LCStr, motivo per cui il presente ricorso va respinto;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
per questi motivi visti gli artt. 47 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3.Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro30 giornidalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4.Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario: