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30.2004.299

ricorso irricevibile poiché non é stata prodotta la decisione impugnata

Ticino · 2004-12-30 · Italiano TI
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Incarto n.30.2004.299/pg

21126/203

Bellinzona

30 dicembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 27 settembre 2004 presentato da

RI 1

contro

una decisione emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

consideratoin fatto ed in diritto

1.Il 27 settembre 2004  RI 1 ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio precisata della Sezione della circolazione.

2.Con scritto 27 settembre 2004, intimato il 1°ottobre 2004, questa Autorità                                    ha scritto al ricorrente quanto segue:

"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.

Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnatoun termine perentorio di 5 giorniper produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

3.Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso.

La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).

4.Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.

Visto l’esito del gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica tassa di giustizia (art.15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

pronuncia:                1.Il ricorso 27 settembre 2004 inoltrato da  RI 1è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                Il segretario: