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30.2004.296

ricorso irricevibile poiché tardivo

Ticino · 2004-10-04 · Italiano TI
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Incarto n.30.2004.296/pg

22265/206

Bellinzona

4 ottobre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 23 settembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione 3 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                            in fatto ed in diritto

A.Con scritto 17 settembre 2004, ma spedito per "posta A" il 23 settembre 2004,  RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 3 settembre 2004 con cui la Sezione della circolazionele ha inflitto una multa di fr. 150.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per aver effettuato, alla guida del veicolo __________, una manovra di svolta a sinistra oltrepassando la doppia linea di sicurezza.

B.Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 6 settembre 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 21 settembre 2004.

Pertanto il ricorso inoltrato il 23 settembre 2004 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

C.Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso 23 settembre 2004 inoltrato da  RI 1è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                Il segretario: