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30.2004.287

ricorso irricevibile poiché tardivo

Ticino · 2004-09-28 · Italiano TI
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Incarto n.30.2004.287/pg

19790/205

Bellinzona

28 settembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 20 settembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione 20 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                            in fatto ed in diritto

A.Il 20 settembre 2004  RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 20 agosto 2004 con cui la Sezione della circolazionegli ha inflitto una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver circolato alla guida del veicolo __________senza osservare il segnale di divieto generale di circolazione nelle due direzioni.

B.Si rileva che la menzionata decisione è stata regolarmente intimata al ricorrente il 20 agosto 2004 e non è stata ritirata; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente dal momento che decorre dopo il settimo giorno di giacenza della raccomandata.

Pertanto il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

C.Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorso 20 settembre 2004 inoltrato da  RI 1è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                Il segretario: